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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19452/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 28 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa città in data 24 giugno 2021, annullandola limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale contestata al capo 41) dell'addebito provvisorio e, rigettando nel resto l'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (arresti domiciliari).

Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 416-bis.1 (già art. 7 L. n. 203 del 1991), per essersi associato allo scopo di commettere più delitti di coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia e segnatamente cocaina, hashish e marijuana.

In particolare, il ricorrente è stato ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere capeggiata, promossa e finanziata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deputati alla pianificazione, organizzazione e gestione degli acquisti e della successiva rivendita delle sostanze stupefacenti sia del tipo cocaina che del tipo hashish e marijuana, alla gestione dei contatti con diversi canali di approvvigionamento della droga, agli incontri con fornitori, alle trattative sui prezzi di acquisto e alla determinazione dei prezzi di vendita, fornendo ai sodali direttive sulla ricezione, custodia, movimentazione, distribuzione dei flussi di stupefacente provenienti da diversi luoghi e destinati alla piazza di spaccio di Partinico e Palermo (per i fratelli Guida) nonché di Trapani e provincia (per [OSCURATO:PERSONA]), e di flussi di denaro necessari per l'acquisto delle sostanze dai fornitori stessi anche attraverso una articolata rete di corrieri e di fidati collaboratori in parte prossimi congiunti e comunque familiari.

In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri, è accusato di aver partecipato al sodalizio criminale, in veste di corriere stabilmente legato al sodalizio per il trasporto dello stupefacente dai canali di approvvigionamento in diverse zone d'Italia fino alla zona di Partinico e Trapani nonché incaricato del trasporto a ritroso delle somme di denaro necessarie per i saldi delle partite di droga rifornite al gruppo e per avere mantenuto contatti stabili finalizzati alla individuazione dei tempi di trasporto e consegna dello stupefacente nonché dei tempi per il pagamento del prezzo della droga.

Con l'aggravante di aver partecipato ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti composta da dieci e più persone. [OSCURATO:PERSONA] almeno a partire da data antecedente prossima al novembre 2018 fino alla data odierna e con condotta allo stato perdurante.2.

Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale).

Assume che, con motivazione errata e illogica, il Tribunale del riesame non ha accolto la doglianza formulata dal ricorrente con la quale era stata eccepita l'inefficacia della misura cautelare perché emessa in violazione della regula iuris espressa dal terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen., sul rilievo, del tutto errato, secondo il quale la norma in esame non trova applicazione relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale vi è la connessione.

Il ricorrente ha allora ricordato che fu arrestato il 17 gennaio 2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990, precisando che, in quella occasione, dopo la convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, l'indagato venne raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza del 18 gennaio 2019.

Le condotte di reato contestate riguardavano la detenzione illecita di grammi 100 di cocaina; pertanto, si incardinava il procedimento penale recante il n. 172 del 2019 R.G.N.R., n. 66 de12019 R.G.

Trib., che si concluse, nelle forme del rito abbreviato, con sentenza del 16 aprile 2019, con cui il Messina venne condannato alla pena della reclusione di anni quattro e mesi due e 18.000 Euro di multa.

Tale sentenza venne, poi, riformata parzialmente, dalla Corte di Appello di Palermo, il 05 dicembre 2019, in anni quattro di reclusione ed Euro 17.333,34 di multa, divenendo irrevocabile in data 15 luglio 2020.

Da ciò il ricorrente trae argomento per ritenere che i fatti contestati nel presente procedimento possono ragionevolmente porsi in continuazione ex art. 81, cpv, cod. pen., con le condotte contestate il 17 gennaio 2019, trattandosi di presunti episodi avvenuti a partire dal 18 ottobre 2018 e cessati con l'arresto del Messina in data 17 gennaio 2019.

Dalla lettura degli atti di indagini (ma anche della sola ordinanza cautelare) vi sarebbe, ad avviso del ricorrente, anche la prova della desumibilità dei fatti per i quali si procede con quelli per i quali già si è formato il giudicato.

Sennonché il tribunale cautelare ha ritenuto non integrato, nel caso di specie, il requisito della "desumibilità" dagli atti ma con motivazione errata poiché il requisito, oltre ad essere stato affermato, è stato dal ricorrente anche comprovato.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).

Sostiene che l'ordinanza impugnata, incorrendo nel vizio motivazionale, non ha considerato la mancanza dei requisiti della concretezza e dell'attualità richiesti dall'art. 274 cod. proc. pen., con riguardo al tempo trascorso tra la commissione dei fatti in relazione ai quali sono state svolte le indagini e l'applicazione della misura cautelare.

Assume che il tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., rileva, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.

Nondimeno, ai fini della prova contraria, assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisteva e non sussiste il pericolo concreto, specifico, attuale e reale di reiterazione del reato, tenuto conto che: 1) i fatti contestati al ricorrente risalgono oramai al lontano gennaio 2019; 2) il ricorrente, da quando è stato indagato per i fatti di cui alla sentenza definitiva (17 gennaio 2019), è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e poi gli è stato concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali; 3) dai fatti del 17 gennaio 2019 il ricorrente non è stato più interessato ad indagini nel presente procedimento in quanto lo stesso non ha commesso alcun altro illecito.

L'ordinanza impugnata non avrebbe pertanto motivato su elementi che dovevano concorrere a fondare il giudizio prognostico richiesto dall'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

Il tempo trascorso dall'avvio di indagine doveva essere a sua volta fatto oggetto di più ampia valutazione sotto il profilo della resistenza temporale delle esigenze di cautela, e dimostrarsi quali elementi rendevano davvero irrilevante il trascorso tempo in riferimento alla prognosi di certezza che l'indagato ricadesse nel medesimo tipo/specie di delitto pure dopo oltre due anni.

Il ricorrente, inoltre, si duole del fatto che manca qualsiasi giudizio che, esplicitandone i criteri, giustifichi la negazione di una misura cautelare meno grave, sottolineando che la "presunta" pericolosità dimostrata dall'indagato non richiederebbe, ai fini del suo contenimento, una misura custodiale come quella in atto, in considerazione dell'unicità del precedente a suo carico, relativo al delitto di detenzione di sostanza stupefacente (sentenza irrevocabile in data 15 luglio 2020 del Tribunale di Trapani per fatti commessi il 17 gennaio 2019) chiaramente connesso a quelli oggetto del presente procedimento, e dell'effetto deterrente spiegato dalla misura degli arresti domiciliari applicata proprio in relazione a tale fatto di reato.

Ai fini del contenimento del pericolo di recidiva, anche l'applicazione congiunta delle misure dell'obbligo di presentazione alla P.G. e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza potevano ritenersi cautele idonee ad assicurare il controllo dell'indagato nel territorio.

Ad avviso del ricorrente, tali misure, applicate congiuntamente, risulterebbero sicuramente proporzionate all'entità dei fatti nonché alle emergenze d'indagine. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Quanto al primo motivo, il tribunale cautelare ha chiarito come la difesa avesse adeguatamente assolto l'onere cui era tenuta, in punto di specifica indicazione (ed allegazione) di tutti quegli elementi atti a fornire la prova della esistenza di una condizione qualificata tra due fatti di reato, per i quali erano state applicate misure cautelari di tipo custodiale.

Il Tribunale del riesame ha, quindi, riconosciuto che il ricorrente, in data 17 gennaio 2019, venne arrestato, a Castellammare del Golfo, in flagranza di reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309 del 1990, in occasione del viaggio (l'ultimo) effettuato per trasportare sostanza stupefacente riconducibile al gruppo Guida.

Nei confronti dello stesso, pertanto, in data 18 gennaio 2019 fu applicata la misura degli arresti domiciliari e in data 16 aprile 2019 fu emessa dal tribunale di Trapani la sentenza di condanna all'esito di giudizio direttissimo, sentenza parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo solo in relazione alla pena inflitta, con sentenza in data 5 dicembre 2019, irrevocabile il 15 luglio 2020.

Il Tribunale distrettuale ha, pertanto, preso atto dell'indubbia condizione qualificata, quanto ai fatti di reato posti alla base dei due provvedimenti cautelari (l'ordinanza applicativa di misura cautelare del 18 gennaio 2019 emessa dal tribunale di Trapani e l'ordinanza oggetto del riesame) e - nell'accertare se, essendosi instaurati due procedimenti diversi tra loro, i fatti per i quali era stata emessa la seconda ordinanza, oltre ad essere "anteriori" alla prima, potevano desumersi dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto nell'ambito del primo procedimento - ha ritenuto non integrato, nel caso di specie, il requisito della "desumibilità" dagli atti.Tanto sul rilievo che la posizione del ricorrente, nell'ambito del presente procedimento, era stata oggetto di ampie indagini svolte dal gruppo investigativo- Morreale della legione [OSCURATO:PERSONA] tra il 2017 e il 2020, i cui esiti erano stati man mano trasmessi alla Procura della Repubblica di Palermo; pertanto, le risultanze investigative concernenti la partecipazione dello stesso al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], ex articolo 74 d.P.R. 309 del 1990, erano state compendiate in una serie di atti di indagine che non erano in alcun modo conosciuti dalla Procura della Repubblica di Trapani nel momento in cui questa, a seguito dell'arresto in flagranza del ricorrente (avvenuto in data 17 gennaio 2019 a Castellammare del Golfo), aveva richiesto ed ottenuto dal giudice territorialmente competente (tribunale di Trapani) il primo titolo custodiale richiamato •dalla difesa (cioè l'ordinanza del 18 gennaio 2019 di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, richiamata nella stessa sentenza del tribunale di Trapani del 16 aprile 2019, allegata alla memoria difensiva).

3. Ciò posto, l'errore nel quale versa il ricorrente sta nel ritenere, con il ricorso ad argomenti sprovvisti di qualsiasi allegazione in tal senso e, pertanto, apodittici, che i fatti posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare fossero desumibili dagli atti già al momento del rinvio a giudizio per i fatti di cui al primo provvedimento restrittivo.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali.

Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255722), con la conseguenza che deve essere esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza o al momento del rinvio a giudizio per il fatto per il quale sussista la connessione qualificata, non erano ancora nella disponibilità del pubblico ministero le evidenze cautelari ossia le fonti di prova indiziarie relative a pregresse indagini perché, in tal caso, i due provvedimenti non potevano, in mancanza di un quadro indiziario e cautelare sufficientemente definito, essere adottati in un unico contesto temporale.

Peraltro, dal testo dell'ordinanza impugnata, neppure contestato in parte qua dal ricorrente, si evince che le evidenze cautelari, circa il reato associativo e la partecipazione del ricorrente ad esso, sono state acquisite anche dopo la spedizione del titolo cautelare e tanto la consumazione del reato associativo quanto la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso da parte del ricorrente si sono protratte anche dopo l'emissione della prima ordinanza.

In presenza di una contestazione "aperta" (l'imputazione provvisoria cautelare indica il tempo del reato a partire da data antecedente prossima al novembre 2018 fino alla data odierna e con condotta allo stato perdurante), il Collegio cautelare ha chiarito come gli elementi indiziari in ordine al reato associativo sono stati acquisiti, man mano, dall'autorità giudiziaria palermitana, diversa da quella trapanese che emise il primo provvedimento, dal 2017 al 2020, cosicché almeno sino a tale ultima data deve ritenersi protratta la partecipazione del ricorrente al reato associativo, con la conseguenza che, a rigore, risulta mancante anche il requisito dell'anteriorità perché, in tema di c.d.

"contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione di un reato associativo con formula "aperta", che indichi, come nella specie, la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (ex multis, Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 - 01), circostanza, quest'ultima, che neppure il ricorrente si è spinto a sostenere.

4. Passando all'esame del secondo motivo, il tribunale del riesame, dopo aver premesso che in relazione al delitto di cui all'articolo 74 d.P.R. 309 del 1990 opera la duplice presunzione (relativa) ex articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, non superata dall'allegazione di alcun elemento in tal senso significativo, ha affermato che le modalità delle condotte contestate risalissero ad epoca relativamente prossima (tenuto conto della tendenziale stabilità che assumono i sodalizi criminali in questione), apparendo perciò indicative di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, atteso che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini evidenziavano lo stabile inserimento del ricorrente in una pericolosa associazione dedita al narcotraffico, con una posizione "di gruppo" ormai stabilizzata nel mercato delle sostanze stupefacenti.

Da ciò il tribunale cautelare - anche con riferimento al tempo del commesso reato, stimato correttamente come recente in considerazione della stabilità del vincolo associativo che legava il ricorrente al sodalizio criminale - ha tratto logico argomento per ritenere come, nel caso di specie, la concretezza e l'attualità della esigenza special-preventiva si desumesse: a) dalla vastità del traffico gestito dal sodalizio, capace di mettere in commercio rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, circostanza, quest'ultima, che gettava luce sulla professionalità dell'agire criminale dei membri del sodalizio e sulla stabile dedizione degli stessi al narcotraffico; b) dal significativo apporto reso dal ricorrente, il quale aveva manifestato chiaramente di essere a disposizione dell'associazione per svolgere l'attività di corriere.

Vero è che, come rimarcato dalla difesa e come si evince dal testo del provvedimento impugnato, dopo l'arresto in flagranza del 17 gennaio 2019 e la sottoposizione agli arresti domiciliari, il ricorrente non risulta aver dato adito a rilievi di sorta; non risulta aver commesso ulteriori reati e, dopo un lungo periodo trascorso in arresti domiciliari, è stato ammesso all'affidamento in prova con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 24 novembre 2020.

Tuttavia, il Collegio cautelare ha opportunamente sottolineato come l'ordinanza del tribunale di sorveglianza si fondasse essenzialmente sulle risultanze dell'indagine socio familiare condotta dall'UEPE e sull'assenza, all'epoca, di significativi precedenti penali o di procedimenti penali pendenti; l'ordinanza non faceva tuttavia alcuna menzione delle risultanze dell'indagine che ha poi condotto all'applicazione della misura cautelare nel presente procedimento, risultanze le quali testimoniavano invece una pericolosità e un rischio di recidiva ben maggiori di quanto potesse ritenere il tribunale di sorveglianza, proprio alla luce del rilevato stabile inserimento nell'associazione criminale e dal carattere non occasionale dell'attività di corriere svolta.

Del tutto condivisibile, pertanto, è apparsa la scelta del giudice cautelare di reiterare l'applicazione all'indagato di una misura di tipo custodiale, dal momento che misure meno afflittive, di certo, non avrebbero consentito di salvaguardare le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale con il temperamento in concreto adottato mediante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e non della custodia cautelare in carcere, in considerazione dello specifico ruolo (non "direttivo" né di particolare rilievo) rivestito dallo stesso nella concreta vicenda criminosa.Al cospetto di tale completa, adeguata e logica motivazione, i rilievi del ricorrente appaiono, all'evidenza, generici e manifestamente infondati, perché non tengono conto che i giudici cautelari, pur ritenendo ex officio vinta la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, hanno accuratamente spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, le ragioni per le quali le esigenze cautelari, della cui esistenza lo stesso ricorrente non dubita laddove rivendica misure meno afflittive, fossero contenibili con la misura degli arresti domiciliari.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 28 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa città in data 24 giugno 2021, annullandola limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale contestata al capo 41) dell'addebito provvisorio e, rigettando nel resto l'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (arresti domiciliari). Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 416-bis.1 (già art. 7 L. n. 203 del 1991), per essersi associato allo scopo di commettere più delitti di coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia e segnatamente cocaina, hashish e marijuana. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere capeggiata, promossa e finanziata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deputati alla pianificazione, organizzazione e gestione degli acquisti e della successiva rivendita delle sostanze stupefacenti sia del tipo cocaina che del tipo hashish e marijuana, alla gestione dei contatti con diversi canali di approvvigionamento della droga, agli incontri con fornitori, alle trattative sui prezzi di acquisto e alla determinazione dei prezzi di vendita, fornendo ai sodali direttive sulla ricezione, custodia, movimentazione, distribuzione dei flussi di stupefacente provenienti da diversi luoghi e destinati alla piazza di spaccio di Partinico e Palermo (per i fratelli Guida) nonché di Trapani e provincia (per [OSCURATO:PERSONA]), e di flussi di denaro necessari per l'acquisto delle sostanze dai fornitori stessi anche attraverso una articolata rete di corrieri e di fidati collaboratori in parte prossimi congiunti e comunque familiari. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri, è accusato di aver partecipato al sodalizio criminale, in veste di corriere stabilmente legato al sodalizio per il trasporto dello stupefacente dai canali di approvvigionamento in diverse zone d'Italia fino alla zona di Partinico e Trapani nonché incaricato del trasporto a ritroso delle somme di denaro necessarie per i saldi delle partite di droga rifornite al gruppo e per avere mantenuto contatti stabili finalizzati alla individuazione dei tempi di trasporto e consegna dello stupefacente nonché dei tempi per il pagamento del prezzo della droga. Con l'aggravante di aver partecipato ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti composta da dieci e più persone. [OSCURATO:PERSONA] almeno a partire da data antecedente prossima al novembre 2018 fino alla data odierna e con condotta allo stato perdurante.2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e processuale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale). Assume che, con motivazione errata e illogica, il Tribunale del riesame non ha accolto la doglianza formulata dal ricorrente con la quale era stata eccepita l'inefficacia della misura cautelare perché emessa in violazione della regula iuris espressa dal terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen., sul rilievo, del tutto errato, secondo il quale la norma in esame non trova applicazione relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale vi è la connessione. Il ricorrente ha allora ricordato che fu arrestato il 17 gennaio 2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990, precisando che, in quella occasione, dopo la convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, l'indagato venne raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza del 18 gennaio 2019. Le condotte di reato contestate riguardavano la detenzione illecita di grammi 100 di cocaina; pertanto, si incardinava il procedimento penale recante il n. 172 del 2019 R.G.N.R., n. 66 de12019 R.G. Trib., che si concluse, nelle forme del rito abbreviato, con sentenza del 16 aprile 2019, con cui il Messina venne condannato alla pena della reclusione di anni quattro e mesi due e 18.000 Euro di multa. Tale sentenza venne, poi, riformata parzialmente, dalla Corte di Appello di Palermo, il 05 dicembre 2019, in anni quattro di reclusione ed Euro 17.333,34 di multa, divenendo irrevocabile in data 15 luglio 2020. Da ciò il ricorrente trae argomento per ritenere che i fatti contestati nel presente procedimento possono ragionevolmente porsi in continuazione ex art. 81, cpv, cod. pen., con le condotte contestate il 17 gennaio 2019, trattandosi di presunti episodi avvenuti a partire dal 18 ottobre 2018 e cessati con l'arresto del Messina in data 17 gennaio 2019. Dalla lettura degli atti di indagini (ma anche della sola ordinanza cautelare) vi sarebbe, ad avviso del ricorrente, anche la prova della desumibilità dei fatti per i quali si procede con quelli per i quali già si è formato il giudicato. Sennonché il tribunale cautelare ha ritenuto non integrato, nel caso di specie, il requisito della "desumibilità" dagli atti ma con motivazione errata poiché il requisito, oltre ad essere stato affermato, è stato dal ricorrente anche comprovato.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che l'ordinanza impugnata, incorrendo nel vizio motivazionale, non ha considerato la mancanza dei requisiti della concretezza e dell'attualità richiesti dall'art. 274 cod. proc. pen., con riguardo al tempo trascorso tra la commissione dei fatti in relazione ai quali sono state svolte le indagini e l'applicazione della misura cautelare. Assume che il tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., rileva, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. Nondimeno, ai fini della prova contraria, assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari. Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisteva e non sussiste il pericolo concreto, specifico, attuale e reale di reiterazione del reato, tenuto conto che: 1) i fatti contestati al ricorrente risalgono oramai al lontano gennaio 2019; 2) il ricorrente, da quando è stato indagato per i fatti di cui alla sentenza definitiva (17 gennaio 2019), è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e poi gli è stato concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali; 3) dai fatti del 17 gennaio 2019 il ricorrente non è stato più interessato ad indagini nel presente procedimento in quanto lo stesso non ha commesso alcun altro illecito. L'ordinanza impugnata non avrebbe pertanto motivato su elementi che dovevano concorrere a fondare il giudizio prognostico richiesto dall'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. Il tempo trascorso dall'avvio di indagine doveva essere a sua volta fatto oggetto di più ampia valutazione sotto il profilo della resistenza temporale delle esigenze di cautela, e dimostrarsi quali elementi rendevano davvero irrilevante il trascorso tempo in riferimento alla prognosi di certezza che l'indagato ricadesse nel medesimo tipo/specie di delitto pure dopo oltre due anni. Il ricorrente, inoltre, si duole del fatto che manca qualsiasi giudizio che, esplicitandone i criteri, giustifichi la negazione di una misura cautelare meno grave, sottolineando che la "presunta" pericolosità dimostrata dall'indagato non richiederebbe, ai fini del suo contenimento, una misura custodiale come quella in atto, in considerazione dell'unicità del precedente a suo carico, relativo al delitto di detenzione di sostanza stupefacente (sentenza irrevocabile in data 15 luglio 2020 del Tribunale di Trapani per fatti commessi il 17 gennaio 2019) chiaramente connesso a quelli oggetto del presente procedimento, e dell'effetto deterrente spiegato dalla misura degli arresti domiciliari applicata proprio in relazione a tale fatto di reato. Ai fini del contenimento del pericolo di recidiva, anche l'applicazione congiunta delle misure dell'obbligo di presentazione alla P.G. e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza potevano ritenersi cautele idonee ad assicurare il controllo dell'indagato nel territorio. Ad avviso del ricorrente, tali misure, applicate congiuntamente, risulterebbero sicuramente proporzionate all'entità dei fatti nonché alle emergenze d'indagine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Quanto al primo motivo, il tribunale cautelare ha chiarito come la difesa avesse adeguatamente assolto l'onere cui era tenuta, in punto di specifica indicazione (ed allegazione) di tutti quegli elementi atti a fornire la prova della esistenza di una condizione qualificata tra due fatti di reato, per i quali erano state applicate misure cautelari di tipo custodiale. Il Tribunale del riesame ha, quindi, riconosciuto che il ricorrente, in data 17 gennaio 2019, venne arrestato, a Castellammare del Golfo, in flagranza di reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309 del 1990, in occasione del viaggio (l'ultimo) effettuato per trasportare sostanza stupefacente riconducibile al gruppo Guida. Nei confronti dello stesso, pertanto, in data 18 gennaio 2019 fu applicata la misura degli arresti domiciliari e in data 16 aprile 2019 fu emessa dal tribunale di Trapani la sentenza di condanna all'esito di giudizio direttissimo, sentenza parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo solo in relazione alla pena inflitta, con sentenza in data 5 dicembre 2019, irrevocabile il 15 luglio 2020. Il Tribunale distrettuale ha, pertanto, preso atto dell'indubbia condizione qualificata, quanto ai fatti di reato posti alla base dei due provvedimenti cautelari (l'ordinanza applicativa di misura cautelare del 18 gennaio 2019 emessa dal tribunale di Trapani e l'ordinanza oggetto del riesame) e - nell'accertare se, essendosi instaurati due procedimenti diversi tra loro, i fatti per i quali era stata emessa la seconda ordinanza, oltre ad essere "anteriori" alla prima, potevano desumersi dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto nell'ambito del primo procedimento - ha ritenuto non integrato, nel caso di specie, il requisito della "desumibilità" dagli atti.Tanto sul rilievo che la posizione del ricorrente, nell'ambito del presente procedimento, era stata oggetto di ampie indagini svolte dal gruppo investigativo- Morreale della legione [OSCURATO:PERSONA] tra il 2017 e il 2020, i cui esiti erano stati man mano trasmessi alla Procura della Repubblica di Palermo; pertanto, le risultanze investigative concernenti la partecipazione dello stesso al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], ex articolo 74 d.P.R. 309 del 1990, erano state compendiate in una serie di atti di indagine che non erano in alcun modo conosciuti dalla Procura della Repubblica di Trapani nel momento in cui questa, a seguito dell'arresto in flagranza del ricorrente (avvenuto in data 17 gennaio 2019 a Castellammare del Golfo), aveva richiesto ed ottenuto dal giudice territorialmente competente (tribunale di Trapani) il primo titolo custodiale richiamato •dalla difesa (cioè l'ordinanza del 18 gennaio 2019 di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, richiamata nella stessa sentenza del tribunale di Trapani del 16 aprile 2019, allegata alla memoria difensiva). 3. Ciò posto, l'errore nel quale versa il ricorrente sta nel ritenere, con il ricorso ad argomenti sprovvisti di qualsiasi allegazione in tal senso e, pertanto, apodittici, che i fatti posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare fossero desumibili dagli atti già al momento del rinvio a giudizio per i fatti di cui al primo provvedimento restrittivo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255722), con la conseguenza che deve essere esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza o al momento del rinvio a giudizio per il fatto per il quale sussista la connessione qualificata, non erano ancora nella disponibilità del pubblico ministero le evidenze cautelari ossia le fonti di prova indiziarie relative a pregresse indagini perché, in tal caso, i due provvedimenti non potevano, in mancanza di un quadro indiziario e cautelare sufficientemente definito, essere adottati in un unico contesto temporale. Peraltro, dal testo dell'ordinanza impugnata, neppure contestato in parte qua dal ricorrente, si evince che le evidenze cautelari, circa il reato associativo e la partecipazione del ricorrente ad esso, sono state acquisite anche dopo la spedizione del titolo cautelare e tanto la consumazione del reato associativo quanto la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso da parte del ricorrente si sono protratte anche dopo l'emissione della prima ordinanza. In presenza di una contestazione "aperta" (l'imputazione provvisoria cautelare indica il tempo del reato a partire da data antecedente prossima al novembre 2018 fino alla data odierna e con condotta allo stato perdurante), il Collegio cautelare ha chiarito come gli elementi indiziari in ordine al reato associativo sono stati acquisiti, man mano, dall'autorità giudiziaria palermitana, diversa da quella trapanese che emise il primo provvedimento, dal 2017 al 2020, cosicché almeno sino a tale ultima data deve ritenersi protratta la partecipazione del ricorrente al reato associativo, con la conseguenza che, a rigore, risulta mancante anche il requisito dell'anteriorità perché, in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione di un reato associativo con formula "aperta", che indichi, come nella specie, la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (ex multis, Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 - 01), circostanza, quest'ultima, che neppure il ricorrente si è spinto a sostenere. 4. Passando all'esame del secondo motivo, il tribunale del riesame, dopo aver premesso che in relazione al delitto di cui all'articolo 74 d.P.R. 309 del 1990 opera la duplice presunzione (relativa) ex articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, non superata dall'allegazione di alcun elemento in tal senso significativo, ha affermato che le modalità delle condotte contestate risalissero ad epoca relativamente prossima (tenuto conto della tendenziale stabilità che assumono i sodalizi criminali in questione), apparendo perciò indicative di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, atteso che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini evidenziavano lo stabile inserimento del ricorrente in una pericolosa associazione dedita al narcotraffico, con una posizione "di gruppo" ormai stabilizzata nel mercato delle sostanze stupefacenti. Da ciò il tribunale cautelare - anche con riferimento al tempo del commesso reato, stimato correttamente come recente in considerazione della stabilità del vincolo associativo che legava il ricorrente al sodalizio criminale - ha tratto logico argomento per ritenere come, nel caso di specie, la concretezza e l'attualità della esigenza special-preventiva si desumesse: a) dalla vastità del traffico gestito dal sodalizio, capace di mettere in commercio rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, circostanza, quest'ultima, che gettava luce sulla professionalità dell'agire criminale dei membri del sodalizio e sulla stabile dedizione degli stessi al narcotraffico; b) dal significativo apporto reso dal ricorrente, il quale aveva manifestato chiaramente di essere a disposizione dell'associazione per svolgere l'attività di corriere. Vero è che, come rimarcato dalla difesa e come si evince dal testo del provvedimento impugnato, dopo l'arresto in flagranza del 17 gennaio 2019 e la sottoposizione agli arresti domiciliari, il ricorrente non risulta aver dato adito a rilievi di sorta; non risulta aver commesso ulteriori reati e, dopo un lungo periodo trascorso in arresti domiciliari, è stato ammesso all'affidamento in prova con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 24 novembre 2020. Tuttavia, il Collegio cautelare ha opportunamente sottolineato come l'ordinanza del tribunale di sorveglianza si fondasse essenzialmente sulle risultanze dell'indagine socio familiare condotta dall'UEPE e sull'assenza, all'epoca, di significativi precedenti penali o di procedimenti penali pendenti; l'ordinanza non faceva tuttavia alcuna menzione delle risultanze dell'indagine che ha poi condotto all'applicazione della misura cautelare nel presente procedimento, risultanze le quali testimoniavano invece una pericolosità e un rischio di recidiva ben maggiori di quanto potesse ritenere il tribunale di sorveglianza, proprio alla luce del rilevato stabile inserimento nell'associazione criminale e dal carattere non occasionale dell'attività di corriere svolta. Del tutto condivisibile, pertanto, è apparsa la scelta del giudice cautelare di reiterare l'applicazione all'indagato di una misura di tipo custodiale, dal momento che misure meno afflittive, di certo, non avrebbero consentito di salvaguardare le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale con il temperamento in concreto adottato mediante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e non della custodia cautelare in carcere, in considerazione dello specifico ruolo (non "direttivo" né di particolare rilievo) rivestito dallo stesso nella concreta vicenda criminosa.Al cospetto di tale completa, adeguata e logica motivazione, i rilievi del ricorrente appaiono, all'evidenza, generici e manifestamente infondati, perché non tengono conto che i giudici cautelari, pur ritenendo ex officio vinta la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, hanno accuratamente spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, le ragioni per le quali le esigenze cautelari, della cui esistenza lo stesso ricorrente non dubita laddove rivendica misure meno afflittive, fossero contenibili con la misura degli arresti domiciliari. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di p
Sentenza Cassazione n. 19452/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris