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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14052/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di uso di atto falso; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'espletamento di una perizia; ritenuto che esso non sia deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., atteso che la perizia non si configura come una prova decisiva e che, in ogni caso, le censure difensive sul punto siano versate in fatto e, come tali, inammissibili; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza della legge processuale penale contestando il travisamento della prova documentale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel confermare la condanna dell'imputato; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso censura l'inosservanza della legge in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva infra-quinquennale; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, come correttamente affermato dalla Corte di merito, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infra-quinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, come sostenuto dal ricorrente, bensì la data relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860 — 01); rilevato che, con il quarto motivo, il ricorso contesta la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;ritenuto che esso sia manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (v. pag. 8) ha ben spiegato le ragioni per le quali la sospensione condizionale non doveva essere, nella specie, accordata, avuto riguardo alla prognosi negativa suggerita dai numerosi precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MIl consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] r DCPOSUT"ATA 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di uso di atto falso; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'espletamento di una perizia; ritenuto che esso non sia deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., atteso che la perizia non si configura come una prova decisiva e che, in ogni caso, le censure difensive sul punto siano versate in fatto e, come tali, inammissibili; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza della legge processuale penale contestando il travisamento della prova documentale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel confermare la condanna dell'imputato; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso censura l'inosservanza della legge in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva infra-quinquennale; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, come correttamente affermato dalla Corte di merito, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infra-quinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, come sostenuto dal ricorrente, bensì la data relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860 — 01); rilevato che, con il quarto motivo, il ricorso contesta la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;ritenuto che esso sia manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (v. pag. 8) ha ben spiegato le ragioni per le quali la sospensione condizionale non doveva essere, nella specie, accordata, avuto riguardo alla prognosi negativa suggerita dai numerosi precedenti penali a carico dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MIl consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] r DCPOSUT"ATA 2026