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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44121/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 05/11/2019 dalla Corte di appello di Cagliari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; PV Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 09/06/2017 il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli ex art. 423-bis cod. pen., condannandolo alla pena di tre anni di reclusione.

2. Con sentenza emessa il 05/11/2019 la Corte di appello di Cagliari, pronunciandosi sull'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Da entrambe le decisioni di merito, pienamente convergenti, emergeva che il 22/07/2009 l'imputato [OSCURATO:PERSONA] cagionava un incendio che distruggeva una vasta area boschiva, estesa per sedici ettari, ubicata nella contrada "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", composta da sughereti e macchia mediterranea, che metteva in pericolo l'area naturalistica protetta di "[OSCURATO:PERSONA]".

Dell'incendio boschivo si riteneva responsabile l'imputato, atteso che il punto di insorgenza delle fiamme veniva individuato in una postazione utilizzata per la caccia al cinghiale, che, secondo quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], era conosciuta - oltre che dallo stesso dichiarante, che la utilizzava per "fare foto ai cinghiali" - dal solo [OSCURATO:PERSONA], che, tra l'altro, considerava l'autore di una serie di dispetti subiti nell'ultimo anno e mezzo.

Queste affermazioni si ritenevano corroborate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto dei diverbi qualche tempo addietro, a causa dei quali il ricorrente aveva cosparso di creolina il cibo per i cinghiali, per allontanare la selvaggina dalla postazione del contendente; dato circostanziale, questo, che assumeva un peculiare rilievo probatorio, alla luce del fatto che, per appiccare le fiamme, era stata utilizzata proprio la creolina, di cui il ricorrente era stato trovato in possesso nella prima fase delle indagini.

Secondo i Giudici di merito, gli scontri verificatisi tra i due rivali, consolidatisi nel corso del tempo, costituivano la causale dell'incendio appiccato dall'imputato allo scopo di distruggere la postazione di caccia di Salis e di impedire, in tal modo, che il contendente svolgesse la sua attività venatoria.

Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, al contempo, si riteneva corroborata dagli esiti delle intercettazioni nn. 163 e 168 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dalle quali emergeva - secondo l'interpretazione fornita dal perito nominato nel giudizio di primo grado - che, al momento dell'innesco dell'incendio che aveva investito la contrada "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", l'imputato si trovava in prossimità del punto di insorgenza delle fiamme e non temeva di essere individuato quale autore dell'attività incendiaria, trovandosi in quei luoghi in compagnia dei suoi cani.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente le seguenti censure difensive.

Si deduceva, innanzitutto, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'incendio boschivo verificatosi in contrada "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", essendo il giudizio di colpevolezza espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.

Si deduceva, al contempo, il vizio di motivazione della decisione impugnata, conseguente al fatto che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di corroborare l'ipotesi accusatoria, tenuto conto degli elementi di contraddizione emersi con riferimento all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'azione incendiaria; alla presenza dell'imputato sul luogo dove erano state appiccate le fiamme; alla causa dell'incendio; alle ragioni che aveva indotto il ricorrente a incendiare l'area boschiva.

Si deduceva, infine, che la Corte di appello di Cagliari aveva attribuito all'imputato il delitto di incendio boschivo a titolo di colpa e non di dolo, affermando contraddittoriamente che il ricorrente aveva innescato le fiamme al solo scopo di danneggiare la postazione di caccia di [OSCURATO:PERSONA], rendendo evidente che il propagarsi del fuoco non era il frutto di una scelta consapevole, costituendo la conseguenza di un comportamento che esorbitava dagli intendimenti del ricorrente.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Osserva il Collegio che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai Giudici di merito cagliaritani traeva origine dalle verifiche investigative eseguiti nell'immediatezza dei fatti, in conseguenza delle quali si accertava che il punto di insorgenza dell'incendio che aveva investito l'area boschiva di "Coddu de su Medaueddu/Craccuris" doveva individuarsi in una postazione utilizzata dai bracconieri per la caccia al cinghiale, che, secondo quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], era conosciuta - oltre che dal dichiarante, che la usava per "fare foto ai cinghiali" - dal solo ricorrente.

Nel corso della sua deposizione, Salis indicava l'imputato come il responsabile di una serie di dispetti subiti nell'ultimo anno e mezzo, scaturiti da controversie insorte per lo svolgimento dell'attività venatoria praticata dal ricorrente in una zona prossima alla postazione di caccia utilizzata dal dichiarante.

Queste affermazioni si ritenevano corroborate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] si erano litigati qualche tempo addietro, a causa del fatto che il ricorrente aveva una postazione di caccia distante un centinaio di metri da quella del suo contendente e che, a causa di tali diverbi, l'imputato aveva cosparso di creolina l'area circostante la postazione del rivale per allontanare i cinghiali.

Tale, ultimo, dato circostanziale possiede un'elevata valenza indiziaria, rispetto al coinvolgimento del ricorrente nell'incendio boschivo di "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", tenuto conto del fatto che per appiccare le fiamme era stata utilizzata proprio la creolina, di cui l'imputato, nella prima fase delle indagini, era stato trovato in possesso dagli investigatori.

Gli scontri verificatisi tra i due rivali, dunque, costituivano la causale dell'incendio appiccato da [OSCURATO:PERSONA] alla postazione di caccia sopra citata, allo scopo di ostacolare l'attività venatoria di Salis e di impedire, in questo modo, che il contendente potesse cacciare in un'area boschiva adiacente a quella nella quale operava abitualmente il ricorrente.

2.1. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, al contempo, si riteneva corroborata dagli esiti delle intercettazioni nn. 163 e 168 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui emergeva che, al momento dell'innesco dell'incendio, [OSCURATO:PERSONA] si trovava in prossimità del punto di insorgenza delle fiamme e che non temeva di essere individuato quale autore dell'attività incendiaria, trovandosi sul luogo del delitto in compagnia dei suoi cani.

Agli esiti di tali attività di captazione i Giudici di merito cagliaritani attribuivano un elevato valore indiziario, atteso che le due conversazioni confermavano che [OSCURATO:PERSONA] era presente sul luogo dell'incendio al momento dell'innesco delle fiamme ed era consapevole del fatto che tale presenza, non essendo occasionale, poteva essere collegata all'attività incendiaria verificatasi in contrada "Coddu de su Medaueddu/Craccuris".

Esemplare, da questo punto di vista, appare il passaggio della conversazione n. 168 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], citata a pagina 7 della sentenza impugnata, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, in cui l'imputato esprimeva alla consorte la convinzione di essere stato visto sul luogo dell'incendio, affermando: «Non du sciu Silvana, m'anti biu... m'anti biu poita seu... fuia girendi con cussus canisi...».

In una direzione analoga si muove il passaggio della stessa conversazione, in cui il ricorrente, di fronte ai dubbi della consorte, escludeva di essere stato visto appiccare il fuoco all'area boschiva, affermando: «Ma si mi [...] a ponni fogu mi faintu su culu [...] se mi avessero visto mettendo fuoco [...] a quest'ora mi ianta già arrestau [...] poi non di boganta nudda [...]».

2.2. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Cagliari appare pienamente rispettoso dei principi che governano il processo indiziario, rispetto ai quali le censure proposte dalla difesa del ricorrente si limitano a prospettare una, non consentita, lettura frazionata a atomistica dei singoli elementi probatori.

Ne discende che, nel caso in esame, assume rilievo decisivo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse indiziarie, relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], correttamente valutate dalla Corte territoriale cagliaritana, si giungeva ad affermare l'esistenza di ulteriori fatti, alla stregua di canoni di probabilità e nel rispetto delle regole di comune esperienza.

Tali affermazioni imponevano una valutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto dei principi sul processo indiziario, con cui l'atto di impugnazione in esame non si confrontava correttamente, per inquadrare i quali occorre richiamare l'orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv. 255677-01; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, Rv. 212026-01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, come nel caso in esame, conducano necessariamente a un giudizio di gravità indiziaria (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280-01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato [...] con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01).

2.3. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza delle censure difensive in esame.

3. Deve, invece, ritenersi inammissibile la residua doglianza, con cui si deduceva che la Corte di appello di Cagliari aveva attribuito all'imputato il delitto di incendio boschivo a titolo di colpa e non di dolo, affermando contraddittoriamente che il ricorrente aveva innescato le fiamme al solo scopo di danneggiare la postazione di caccia di [OSCURATO:PERSONA], rendendo evidente che il divampare delle fiamme non era il frutto di una scelta consapevole, rappresentando la conseguenza di un comportamento che esorbitava dagli intendimenti dell'imputato.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, atteso che la ricostruzione degli accadimenti criminosi si orienta univocamente nella direzione della piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle conseguenze dell'azione incendiaria che aveva investito la vasta area boschiva di "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", attestata dalle modalità con cui le fiamme erano state innescate dal ricorrente, mediante l'utilizzo di creolina, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2, 2.1 e 2.2, cui si deve rinviare.

In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, si porrebbe in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01).

A queste considerazioni deve aggiungersi che la censura difensiva sull'elemento soggettivo veniva proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente con il ricorso per cassazione, in palese violazione del disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata prospettata la questione in esame con l'atto di appello, rendendo, anche sotto tale ulteriore profilo, destituita di fondamento la doglianza in questione (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01).

Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile la censura difensiva in esame.

4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 05/11/2019 dalla Corte di appello di Cagliari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; PV Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 09/06/2017 il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli ex art. 423-bis cod. pen., condannandolo alla pena di tre anni di reclusione. 2. Con sentenza emessa il 05/11/2019 la Corte di appello di Cagliari, pronunciandosi sull'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le decisioni di merito, pienamente convergenti, emergeva che il 22/07/2009 l'imputato [OSCURATO:PERSONA] cagionava un incendio che distruggeva una vasta area boschiva, estesa per sedici ettari, ubicata nella contrada "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", composta da sughereti e macchia mediterranea, che metteva in pericolo l'area naturalistica protetta di "[OSCURATO:PERSONA]". Dell'incendio boschivo si riteneva responsabile l'imputato, atteso che il punto di insorgenza delle fiamme veniva individuato in una postazione utilizzata per la caccia al cinghiale, che, secondo quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], era conosciuta - oltre che dallo stesso dichiarante, che la utilizzava per "fare foto ai cinghiali" - dal solo [OSCURATO:PERSONA], che, tra l'altro, considerava l'autore di una serie di dispetti subiti nell'ultimo anno e mezzo. Queste affermazioni si ritenevano corroborate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto dei diverbi qualche tempo addietro, a causa dei quali il ricorrente aveva cosparso di creolina il cibo per i cinghiali, per allontanare la selvaggina dalla postazione del contendente; dato circostanziale, questo, che assumeva un peculiare rilievo probatorio, alla luce del fatto che, per appiccare le fiamme, era stata utilizzata proprio la creolina, di cui il ricorrente era stato trovato in possesso nella prima fase delle indagini. Secondo i Giudici di merito, gli scontri verificatisi tra i due rivali, consolidatisi nel corso del tempo, costituivano la causale dell'incendio appiccato dall'imputato allo scopo di distruggere la postazione di caccia di Salis e di impedire, in tal modo, che il contendente svolgesse la sua attività venatoria. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, al contempo, si riteneva corroborata dagli esiti delle intercettazioni nn. 163 e 168 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dalle quali emergeva - secondo l'interpretazione fornita dal perito nominato nel giudizio di primo grado - che, al momento dell'innesco dell'incendio che aveva investito la contrada "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", l'imputato si trovava in prossimità del punto di insorgenza delle fiamme e non temeva di essere individuato quale autore dell'attività incendiaria, trovandosi in quei luoghi in compagnia dei suoi cani. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente le seguenti censure difensive. Si deduceva, innanzitutto, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'incendio boschivo verificatosi in contrada "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", essendo il giudizio di colpevolezza espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Si deduceva, al contempo, il vizio di motivazione della decisione impugnata, conseguente al fatto che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di corroborare l'ipotesi accusatoria, tenuto conto degli elementi di contraddizione emersi con riferimento all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale autore dell'azione incendiaria; alla presenza dell'imputato sul luogo dove erano state appiccate le fiamme; alla causa dell'incendio; alle ragioni che aveva indotto il ricorrente a incendiare l'area boschiva. Si deduceva, infine, che la Corte di appello di Cagliari aveva attribuito all'imputato il delitto di incendio boschivo a titolo di colpa e non di dolo, affermando contraddittoriamente che il ricorrente aveva innescato le fiamme al solo scopo di danneggiare la postazione di caccia di [OSCURATO:PERSONA], rendendo evidente che il propagarsi del fuoco non era il frutto di una scelta consapevole, costituendo la conseguenza di un comportamento che esorbitava dagli intendimenti del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai Giudici di merito cagliaritani traeva origine dalle verifiche investigative eseguiti nell'immediatezza dei fatti, in conseguenza delle quali si accertava che il punto di insorgenza dell'incendio che aveva investito l'area boschiva di "Coddu de su Medaueddu/Craccuris" doveva individuarsi in una postazione utilizzata dai bracconieri per la caccia al cinghiale, che, secondo quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], era conosciuta - oltre che dal dichiarante, che la usava per "fare foto ai cinghiali" - dal solo ricorrente. Nel corso della sua deposizione, Salis indicava l'imputato come il responsabile di una serie di dispetti subiti nell'ultimo anno e mezzo, scaturiti da controversie insorte per lo svolgimento dell'attività venatoria praticata dal ricorrente in una zona prossima alla postazione di caccia utilizzata dal dichiarante. Queste affermazioni si ritenevano corroborate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] si erano litigati qualche tempo addietro, a causa del fatto che il ricorrente aveva una postazione di caccia distante un centinaio di metri da quella del suo contendente e che, a causa di tali diverbi, l'imputato aveva cosparso di creolina l'area circostante la postazione del rivale per allontanare i cinghiali. Tale, ultimo, dato circostanziale possiede un'elevata valenza indiziaria, rispetto al coinvolgimento del ricorrente nell'incendio boschivo di "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", tenuto conto del fatto che per appiccare le fiamme era stata utilizzata proprio la creolina, di cui l'imputato, nella prima fase delle indagini, era stato trovato in possesso dagli investigatori. Gli scontri verificatisi tra i due rivali, dunque, costituivano la causale dell'incendio appiccato da [OSCURATO:PERSONA] alla postazione di caccia sopra citata, allo scopo di ostacolare l'attività venatoria di Salis e di impedire, in questo modo, che il contendente potesse cacciare in un'area boschiva adiacente a quella nella quale operava abitualmente il ricorrente. 2.1. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, al contempo, si riteneva corroborata dagli esiti delle intercettazioni nn. 163 e 168 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui emergeva che, al momento dell'innesco dell'incendio, [OSCURATO:PERSONA] si trovava in prossimità del punto di insorgenza delle fiamme e che non temeva di essere individuato quale autore dell'attività incendiaria, trovandosi sul luogo del delitto in compagnia dei suoi cani. Agli esiti di tali attività di captazione i Giudici di merito cagliaritani attribuivano un elevato valore indiziario, atteso che le due conversazioni confermavano che [OSCURATO:PERSONA] era presente sul luogo dell'incendio al momento dell'innesco delle fiamme ed era consapevole del fatto che tale presenza, non essendo occasionale, poteva essere collegata all'attività incendiaria verificatasi in contrada "Coddu de su Medaueddu/Craccuris". Esemplare, da questo punto di vista, appare il passaggio della conversazione n. 168 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], citata a pagina 7 della sentenza impugnata, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, in cui l'imputato esprimeva alla consorte la convinzione di essere stato visto sul luogo dell'incendio, affermando: «Non du sciu Silvana, m'anti biu... m'anti biu poita seu... fuia girendi con cussus canisi...». In una direzione analoga si muove il passaggio della stessa conversazione, in cui il ricorrente, di fronte ai dubbi della consorte, escludeva di essere stato visto appiccare il fuoco all'area boschiva, affermando: «Ma si mi [...] a ponni fogu mi faintu su culu [...] se mi avessero visto mettendo fuoco [...] a quest'ora mi ianta già arrestau [...] poi non di boganta nudda [...]». 2.2. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Cagliari appare pienamente rispettoso dei principi che governano il processo indiziario, rispetto ai quali le censure proposte dalla difesa del ricorrente si limitano a prospettare una, non consentita, lettura frazionata a atomistica dei singoli elementi probatori. Ne discende che, nel caso in esame, assume rilievo decisivo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse indiziarie, relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], correttamente valutate dalla Corte territoriale cagliaritana, si giungeva ad affermare l'esistenza di ulteriori fatti, alla stregua di canoni di probabilità e nel rispetto delle regole di comune esperienza. Tali affermazioni imponevano una valutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto dei principi sul processo indiziario, con cui l'atto di impugnazione in esame non si confrontava correttamente, per inquadrare i quali occorre richiamare l'orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv. 255677-01; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, Rv. 212026-01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, come nel caso in esame, conducano necessariamente a un giudizio di gravità indiziaria (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280-01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato [...] con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01). 2.3. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza delle censure difensive in esame. 3. Deve, invece, ritenersi inammissibile la residua doglianza, con cui si deduceva che la Corte di appello di Cagliari aveva attribuito all'imputato il delitto di incendio boschivo a titolo di colpa e non di dolo, affermando contraddittoriamente che il ricorrente aveva innescato le fiamme al solo scopo di danneggiare la postazione di caccia di [OSCURATO:PERSONA], rendendo evidente che il divampare delle fiamme non era il frutto di una scelta consapevole, rappresentando la conseguenza di un comportamento che esorbitava dagli intendimenti dell'imputato. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, atteso che la ricostruzione degli accadimenti criminosi si orienta univocamente nella direzione della piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle conseguenze dell'azione incendiaria che aveva investito la vasta area boschiva di "Coddu de su Medaueddu/Craccuris", attestata dalle modalità con cui le fiamme erano state innescate dal ricorrente, mediante l'utilizzo di creolina, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2, 2.1 e 2.2, cui si deve rinviare. In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, si porrebbe in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01). A queste considerazioni deve aggiungersi che la censura difensiva sull'elemento soggettivo veniva proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente con il ricorso per cassazione, in palese violazione del disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata prospettata la questione in esame con l'atto di appello, rendendo, anche sotto tale ulteriore profilo, destituita di fondamento la doglianza in questione (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile la censura difensiva in esame. 4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle s