CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 00745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede ci legittimità, in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li lust.ficano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, deliaquale si denunzia apoditticamente l'assenza rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono ie pronunce di cui all'art. 616 cod. oroc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.