CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROe nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; respingere i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; annullare con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché, in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione emessa in data 12 luglio 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 81-110-644 e 81-110-629 cod. pen., ha escluso per tutti gli imputati l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con la rideterminazione delle pene e le altre conseguenti statuizioni, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, nonché il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, formulando i motivi di ricorso che qui si riassumono, nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso del Procuratore generale. 3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione per quanto attiene alla negata sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, sul presupposto che era mancata qualsiasi evocazione, da parte degli imputati, della forza intimidatrice derivante dalla contiguità a un sodalizio. Secondo la Parte requirente, la deposizione della persona offesa e il compendio intercettivo evidenziavano, al contrario, modalità minatorie tipiche di contesti di criminalità organizzata, non correttamente valorizzate dai giudici di appello (in particolare, l'ostentazione diretta, da parte del concorrente Fazio, separatamente giudicato, dei propri stretti rapporti con la 'ndrangheta; il fatto che ogni qualvolta la persona offesa capitava a Isola di [OSCURATO:PERSONA], puntualmente avvertiti da qualcuno del posto, gli estorsori Io avvicinavano, reiterando i propri sinistri avvertimenti; l'esplicita prospettazione della possibilità di un agguato, in una località particolarmente favorevole alla bisogna; la conoscenza in capo agli estorsori degli spostamenti nel fine settimana della persona offesa e della compagna; il ricorso a minacce di morte, anche con l'uso di armi e anche da parte di personaggi - quali [OSCURATO:PERSONA] - di conclamata mafiosità). 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta idoneità della condotta del ricorrente a integrare i reati di usura ed estorsione, non avendo rivestito mai il ruolo di usuraio, né messo in atto condotte estorsive per rivendicare interessi usurari. La sentenza impugnata avrebbe acriticamente disatteso tutti gli argomenti difensivi, a partire dalla asserita inattendibilità della persona offesa, non semplice testimone, ma presunta parte offesa costituitasi parte civile e collaboratore di giustizia, che ha reso reiterate dichiarazioni, continuamente integrando la propria narrazione. Parimenti contraddittoria apparirebbe la motivazione laddove riconosce penale rilevanza alla semplice richiesta, avanzata a Suppa da [OSCURATO:PERSONA] quale mero latore, di restituire agli eredi Morelli la somma a suo tempo avuta in prestito dal de cuius: Suppa, né allora, né mai, contestò la debenza della somma (riferendo poi agli operanti di sentirsi spinto a pagare quanto richiesto, nonostante avesse già provveduto al saldo, per una sorta di dovere morale); per quattro anni, [OSCURATO:PERSONA], proprio in quanto disinteressato personalmente, non ebbe contatti con Suppa, al quale rivolse nuovo sollecito solo dopo tale lasso di tempo. Queste carenze motivazionali connoterebbero peraltro in uguale misura la sentenza di primo grado e quella di appello, che su quella si è appiattita. 4.2. Violazione di legge (in relazione agli artt. 644 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione, per quanto attiene alla ribadita sussistenza dei delitti di usura ed estorsione. Ci si duole, in particolare, della mancata risposta a specifici motivi di gravame, diretti a evidenziare le illazioni, le contraddizioni e i mendaci che contraddistinguerebbero le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in merito alle due ipotetiche minacce con pistola ad opera di [OSCURATO:PERSONA] (a cui non ha fatto seguito la contestazione del porto abusivo di arma), al mancato scrutinio dell'attendibilità di Suppa (che maschererebbe un intento calunnioso per tornaconto personale, sotto le mentite spoglie del teste vulnerabile), alla supina accettazione della riferita circostanza di dover pagare per semplice riconoscenza la rilevante somma di ventimila euro senza pretendere spiegazioni e viceversa accordandosi per una restituzione rateale, alle abnormi dilazioni di pagamento in tranches ridottissime che un vero usuraio non avrebbe mai accettato, alla mancanza di solleciti per moltissimi anni, alla approssimativa interpretazione delle conversazioni intercettate e in genere della piattaforma probatoria. 4.3. Violazione di legge e vizi di motivazione, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla asserita severità della pena. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]). 5.1. Violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla acritica valutazione dei motivi di gravame da parte della Corte di appello, che, per quel che concerne il delitto di usura, non ha confutato gli elementi a discarico evidenziati dalla difesa e si è limitata a richiamare continuamente la sentenza del (/R Gup. Erroneamente, in primo luogo, dopo avere affermato l'estraneità dei ricorrenti all'iniziale pattuizione tra Suppa e Morelli, sarebbe stata ritenuta penalmente rilevante la loro attività, di molto successiva, di intervento per dare nuovo impulso al recupero del credito, richiamando giurisprudenza di legittimità che, a detta della difesa, non sarebbe stata in termini con la vicenda che qui occupa. La persona offesa non avrebbe mai chiamato in causa i ricorrenti, figli di [OSCURATO:PERSONA], e risulterebbe pertanto apodittica l'affermazione dei giudici di merito secondo cui i due ricorrenti sarebbero intervenuti quando il padre era stato arrestato, per altri motivi; peraltro, tenuto conto di quanto ascritto in imputazione, si tratterebbe comunque della sola ricezione delle rate da maggio a luglio 2019, da parte di persone estranee al negozio usurario, alle quali quindi, al più e comunque in difetto di prova della loro consapevolezza dell'origine usuraria del credito, potrebbe contestarsi la sola estorsione. In ogni caso, a fronte di spontanee dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla genesi del rapporto di credito-debito, senza però indicazione di ulteriori soggetti coinvolti, apparirebbe slegata da ogni risultanza istruttoria l'affermazione che «i Raso non negano di essere intervenuti per riscuotere il credito». 5.2. Violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di concorso in estorsione. Le condotte minacciose rivolte a Suppa dovrebbero considerarsi come fatto tentato, in considerazione della cessazione dei pagamenti al luglio 2019 grazie alla dilazione accordata per l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbero poi erroneamente valorizzate tre conversazioni intercettate nel dicembre 2019, periodo in cui Suppa non stava versando alcunché. Mancherebbero poi contatti fisici diretti, così da doversi in ipotesi escludere per i ricorrenti le aggravanti delle più persone riunite e dell'uso dell'arma. 5.3. Violazione di legge e vizi di motivazione, relativamente alla valutazione di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla asserita severità della pena. 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]). 6.1. Violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di usura. Manca infatti una piena prova che i termini della pattuizione usuraria fossero noti ai ricorrenti e la Corte di appello elude lo specifico motivo di gravame, omettendo altresì di prendere in considerazione le giustificazioni offerte dagli imputati (che ricordavano il rapporto di parentela tra i Raso e i Morelli). 6.2. Violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di usura, non essendo stato compiutamente accertato il tasso effettivamente praticato e il superamento delle soglie di legge, da verificarsi per ogni trimestre. 6.3. Violazione di legge e vizi di motivazione, in merito alla valutazione di attendibilità della persona offesa, di cui non si è considerata la costante insolvenza e le croniche difficoltà economiche, le ripetute contraddizioni e incertezze delle sue dichiarazioni, la totale assenza di riscontri in ordine alla quantificazione degli interessi. 6.4. Violazione di legge e vizi di motivazione, per quanto attiene la ritenuta responsabilità per concorso in estorsione, posto che la stessa persona offesa ha riferito di avere pagato a [OSCURATO:PERSONA] fino al gennaio 2019, cessando i pagamenti dopo il luglio 2019. I solleciti effettuati dai ricorrenti, per la restituzione di un credito vantato da congiunti, non sarebbero comunque caratterizzati da minaccia e non sarebbero sorretti dal dolo di legge. 6.5. Violazione di legge e vizi di motivazione, per quanto attiene alla ritenuta sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite e dell'uso dell'arma, condotte a cui restano estranei i due ricorrenti. 6.6. Violazione di legge e vizi di motivazione, relativamente alla valutazione di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla asserita severità della pena. 7. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Violazione di legge e vizi di motivazione, per quanto attiene alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dell'estorsione in concorso quale supposto intermediario, in difetto di prova diretta di un contributo materiale alle richieste estorsive e sulla base di una valutazione non corretta delle dichiarazioni di Suppa (il quale avrebbe invece riferito di essere stato lui ad avvicinare il ricorrente per chiedergli di favorire una dilazione dei pagamenti). 7.2. Violazione di legge e vizi di motivazione, relativamente alla mancata derubricazione del delitto di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, trattandosi di una pretesa che l'agente avrebbe potuto ragionevolmente ritenere legittima (anche perché la persona offesa non ha riferito di avere subito dal ricorrente intimidazioni di alcun tipo). 7.3. Violazione di legge e vizi di motivazione, relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 8. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorsi degli imputati.1.1 Può osservarsi, infatti, preliminarmente e in via generale, come i ricorrenti invochino in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia - al contrario che nel caso di specie - inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza). 1.1.1. Costituisce, in particolare, questione schiettamente di merito l'apprezzamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 1.1.2. Analogamente, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate e non trascende i limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 1.1.3. Infine, rientra nella discrezionalità del giudice di merito anche la graduazione della pena. Nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, peraltro, l'obbligo motivazionale si attenua: è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; resta, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 1.2. Quanto alle censure inerenti i lamentati vizi di motivazione, è opportuno osservare, ancora preliminarmente, come ai fini del controllo di legittimità - in particolare quando, come nel caso di specie per quanto attiene al delitto di estorsione, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in tribunale (cosiddetta "doppia conforme") - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595). D'altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935). 1.3. Infine, si nota come l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dia luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ogni qualvolta, pur in mancanza di un'espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (in tal senso, ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593, secondo cui la Corte territoriale deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti o capi investiti dal gravame, ma non è tenuta a indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello, quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione: in questo modo, quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte). D'altronde, la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02. Ha analogamente affermato Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237, che, in sede di legittimità, il ragionevole dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo deve fare riferimento ad elementi desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili). 2. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Salvo quanto già specificato sub 1.1 in relazione alla attendibilità della persona offesa, alla correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza di appello e alla inammissibilità di censure dirette a una rivalutazione nel merito delle risultanze processuali, occorre rilevare come i giudici di merito abbiano ben chiarito le modalità con cui [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri e anzi quale principale motore dell'azione criminosa, abbia preteso da [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di ulteriori interessi, di natura usuraria, su un preesistente debito che la persona offesa riteneva già saldato e abbia poi costretto la medesima persona offesa a proseguire nei versamenti rateali mediante gravissime minacce. Il ricorrente lamenta di non avere mai tenuto condotte concretamente riconducibili alla classica figura dell'usuraio. Le sentenze non procedono ovviamente a delineare un astratto tipo di autore, ma verificano se e in che modo le condotte accertate siano riconducibili al fatto tipico, nella sua declinazione concorsuale, e risultino sorrette dal dolo di legge. I giudici di merito, con congrua motivazione, evidenziano come la qualità di mero nuncius, portatore di interessi altrui, sia stata una semplice veste formale per approcciare la vittima; non solo risulta implausibile la cura che i Raso hanno per anni dedicato alla riscossione di un credito di propri congiunti, sempre gestendo in prima persona l'affare, ma dalla piattaforma processuale neppure emerge alcun elemento da cui desumere un persistente legame attivo della famiglia Morelli con questo credito originariamente rientrante nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]. Nella vita, faticosa e prolungata, di questo anomalo rapporto debitorio, non coglie nel segno neppure l'osservazione difensiva sulla scarsa reattività di Suppa di fronte alla richiesta di onorare un debito che lui riteneva già estinto, avuto riguardo alla ordinaria opacità di computo del dovuto in consimili negozi, in danno della parte debitrice; il Gup riporta, d'altronde, la sorpresa con cui Suppa si lamenta con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della rivendicazione relativa a un debito contratto con un'altra persona e già saldato (p. 10). La richiesta degli interessi giugulatori evolve, d'altronde, molto rapidamente in pressante intimidazione, tale da integrare il concorrente delitto di cui all'art. 629 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090-02, secondo cui usura ed estorsione possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari). Anche il lungo periodo di tranquillità in cui fu lasciato Suppa è preso in considerazione dalla sentenza di appello, che la valuta, non illogicamente, come tattica «attendista e paziente», avuto evidentemente riguardo alla relativa modestia della somma mutuata e, implicitamente, all'ininterrotto correre degli interessi. Né, d'altronde, sussiste alcun interesse a eccepire la mancata contestazione anche di violazioni alla normativa sulle armi da fuoco: l'eventuale imputazione per detenzione e porto abusivo di pistola, rimessa evidentemente alla competenza del pubblico ministero, non avrebbe comunque costituito un ulteriore elemento a carico dell'imputato, laddove in ogni caso l'esibizione dell'arma risulta provata - secondo lo schema della "doppia conforme" - dalla credibile testimonianza della persona offesa (d'altronde, sussisterebbe comunque l'aggravante, anche in caso di uso di un'arma la cui inidoneità allo sparo non fosse immediatamente riconoscibile - cfr. Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203-01). Le articolate censure contenute nel primo e nel secondo motivo di ricorso sono dunque manifestamente infondate. 2.2. La Corte calabrese, rimarcando la gravità del fatto (ampiamente descritta) e l'entità dei precedenti (sottolineati già dal Gup a fondamento della dosimetria della pena), conclude per la mancanza di elementi ulteriori, valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, procedendo comunque a rideterminazione in melius per l'eliminazione dell'aggravante del metodo mafioso. Neppure il ricorrente, dal canto suo, evidenzia specifiche circostanze idonee a fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e comunque un trattamento più mite, riferendosi tutt'al più genericamente al mancato esame dei dati «favorevoli all'imputato che si desumono dalla sua personalità e dalla condotta tenuta, condizioni che non denotano necessariamente una pericolosità sociale».Il motivo è dunque assolutamente aspecifico. 3. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Anche per quanto attiene alle contestazioni elevate nei confronti dei figli di [OSCURATO:PERSONA], si fa salvo quanto precedentemente esposto in via generale e preliminare in relazione alla attendibilità della persona offesa, alla correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza di appello e alla inammissibilità di censure dirette a una rivalutazione nel merito delle risultanze processuali. 3.1.1. È priva di fondamento la censura inerente al rilievo dato, alla base dell'affermazione di penale responsabilità dei due ricorrenti anche per il delitto di usura, al loro intervento, successivo alla originaria negoziazione del prestito usurario, prima da parte di [OSCURATO:PERSONA] e poi del padre Luigi. [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, riferisce ampiamente del ruolo svolto dai due fratelli Raso nell'esazione delle rate (in ciò, ampiamente riscontrato dalle conversazioni captate). La sentenza di primo grado, richiamata dai giudici di appello, colloca l'entrata in scena di Vittorio e [OSCURATO:PERSONA], seguendo la narrazione della persona offesa, non molto tempo aver concordato le concrete modalità di pagamento con [OSCURATO:PERSONA]: dopo le prime richieste avanzate da quest'ultimo, nessun versamento sarebbe avvenuto fino all'estate 2018, quando [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe proposto un'estinzione rateale; accettato il suggerimento, la prima rata sarebbe stata pagata il 14 ottobre 2018, mediante consegna, al pari delle altre successive, presso il bar gestito da Tommaso e [OSCURATO:PERSONA], direttamente nelle mani di questi ultimi (in seguito, quando la famiglia Raso era stata interessata da indagini, lo stesso Suppa, per evitare coinvolgimenti, preferì quasi sempre incontrarsi in luoghi pubblici, sempre con i fratelli Raso). Le conversazioni telefoniche, riportate per ampi stralci dalle due sentenze di merito, sono esempi tangibili della sequela di minacce rivolte dai ricorrenti (in maniera del tutto esplicita da parte di Tommaso e implicita ma chiara da parte di Vittorio) per stimolare l'adempimento dell'obbligazione usuraria. Il compendio istruttorio, come accennato, non ha offerto elementi da cui desumere che la famiglia Raso - come sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] a spontanee dichiarazioni e dalle difese di Tommaso e [OSCURATO:PERSONA] negli atti di impugnazione - agisse soltanto per far conseguire ai parenti Morelli quanto loro spettante. La piena coscienza di agire per ottenere interessi usurari è fatta discendere dal Tribunale dall'anomala richiesta di ricevere il pagamento di un debito altrui e dalle modalità intimidatorie di tale reiterata richiesta (p. 18; in precedenza, peraltro, si riportava un dialogo tra Suppa e [OSCURATO:PERSONA], in cui la persona offesa ricorda al proprio interlocutore che entrambi conoscono bene i termini della questione, sin dalla sua genesi). La Corte conferma questa valutazione, sottolineando l'atteggiamento pressante e spregiudicato dei figli di [OSCURATO:PERSONA], anche materiali ricettori delle somme (p. 7). L'argomentazione, congrua e aderente alle emergenze probatorie, risulta dunque incensurabile in questa sede. Parimenti corretta, in punto di diritto, e coerente con il consolidato orientamento di legittimità, avuto riguardo anche alla struttura concorsuale della contestazione, è l'affermazione che, poiché il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario non costituiscono un post factum non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione, di modo che rispondono a titolo di concorso nel reato anche i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengano dando impulso al recupero dei crediti, riuscendo ad ottenerne il pagamento (cfr., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313; Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887; Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Lagala, Rv. 262308). Le articolate censure contenute nel primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono dunque infondate e, in parte, non consentite, involgendo questioni di fatto. 3.1.2. La Corte di appello, basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa come trasfuse nella rubrica imputativa, ha quantificato il saggio di interesse nel 100% mensile, percentuale sicuramente usuraria, e questo specifico computo non è stato sottoposto a censure da parte della difesa. Il mancato superamento delle singole soglie trimestrali per valutare la natura legale o meno degli interessi, in particolare, non costituisce un motivo precedentemente dedotto in appello, come può agevolmente evincersi dall'atto di gravame. Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui, a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto non investito dal controllo della Corte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316)./ La chiara ratio della norma processuale la pone dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non supera dunque la soglia dell'ammissibilità. 3.2. Sono infondate le censure attinenti alla contestata estorsione in concorso contenute nel secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e nel quarto e quinto motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, è impossibile riqualificare i fatti come delitto tentato, in primo luogo perché, tenuta in debito riguardo la già sottolineata natura concorsuale delle fattispecie ascritte agli imputati, i consapevoli apporti offerti da Tommaso e [OSCURATO:PERSONA] alla perpetrazione del reato costituiscono un contributo (peraltro pienamente ricompreso nella tipicità del fatto) alla complessiva condotta criminosa posta in essere anche dagli altri còrrei, a partire in primo luogo dal padre [OSCURATO:PERSONA]; addirittura, [OSCURATO:PERSONA] interviene personalmente, in stato di evidente nervosismo, quando occorre ridiscutere i termini della questione faccia a faccia, grazie ai buoni uffici di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Gup, p. 10). Inoltre, il pagamento dell'ultima rata, nel novembre 2019, nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], era successive - e causalmente connesse - alla precisa minaccia del medesimo imputato che gli prometteva, in caso di mancato pagamento, che gli avrebbe tagliato la testa e ne avrebbe fatto carne macinata (sentenza Gup, p. 6). Le aggravanti del fatto commesso da più persone riunite e dell'uso dell'arma, inoltre, hanno inequivoca natura oggettiva, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 1, cod. pen., in quanto concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo. Esse, pertanto, argomentando ex artt. 59, secondo comma, e 118 cod. pen., si comunicano ai concorrenti nel reato ove conosciute o ignorate per colpa (cfr., in termini, Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785-02; Sez. 1, n. 20756 del 02/02/2018, Giangreco, Rv. 273125). Nessun dubbio - neppure nelle prospettazioni dei ricorrenti - che sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto per la fattispecie circostanziale, alla luce della completa intercambiabilità dimostrata dai figli rispetto al ruolo svolto dal padre, anche in precedenza. 3.3. Per quanto attiene al terzo motivo, diretto a censurare la ritenuta attendibilità della persona offesa, si richiama quanto già precisato sub 1.1.1 e 3.1.1. 3.4. Il Tribunale ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. in ragione della loro giovane età e per adeguare la pena al caso di specie, concludendo poi per una valutazione di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate e ritenute, avendo avuto riguardo, anche nella dosimetria della pena, alla loro condizione di pregiudicati (p. 20). La Corte di appello ha confermato gli esiti del giudizio ex art. 69 cod. pen. operato in primo grado, anche dopo l'eliminazione dell'aggravante del metodo mafioso, in considerazione della gravità dei fatti, come ampiamente ricostruita in precedenza. Fermo restando quanto già esposto ai paragrafi 1.1 e seguenti, deve ulteriormente osservarsi soltanto come i ricorsi proposti nell'interesse dei due imputati non abbiano opposto solidi elementi idonei a confutare il percorso logico- giuridico dei giudici di merito, limitandosi a invocare una residualità delle loro condotte e un coinvolgimento indiretto e temporalmente limitato (tutt'altro che riscontrabile nella ricostruzione della vicenda storica quale emerge dalle due sentenze precedenti), la «sostanziale incensuratezza» (viceversa, in primo grado, sono stati stigmatizzati i precedenti, rammentando anche, nel corpo della motivazione come nelle perquisizioni presso il bar e i domicili dei fratelli fossero stati rinvenuti documenti inerenti ai cerimoniali della 'ndrangheta e come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato tratto in arresto per detenzione di armi da sparo clandestine) e la giovane età (presa espressamente a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, ma valutata insufficiente per una valutazione di prevalenza di quest'ultime). Anche queste doglianze risultano affatto generiche e manifestamente destituite di fondamento. 4. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, che prende le mosse dal racconto di [OSCURATO:PERSONA], la situazione di stallo venutasi a creare, in conseguenza della richiesta di (nuovo) pagamento per il (vecchio) debito verso [OSCURATO:PERSONA] avanzata da [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], per le resistenze di Suppa ad ulteriori versamenti, si sbloccò proprio per l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], insieme al direttore di banca [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di questo intervento formalmente conciliativo - successivo a una serie di minacce, anche di morte, già fatte pervenire a Suppa da Fazio e [OSCURATO:PERSONA] - fu stabilita la restituzione dei 20.000 euro ancora asseritamente dovuti in rate mensili da 150 euro (anche se poi i singoli importi variarono nel tempo). In seguito, lo stesso Suppa si rivolse poi di nuovo a [OSCURATO:PERSONA], perché perorasse per suo conto una dilazione di pagamento. L'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso in estorsione, secondo la Corte territoriale, discende dai fatti così come riassunti, ai quali risulta estraneo qualsiasi fine di assistenza e di simpatia per la vittima. Si nota in sentenza come fu [OSCURATO:PERSONA] ad avvicinare la vittima, per sollecitare l'adempimento con toni allusivi, ma - adeguatamente contestualizzati - chiarissimi (l'iniziale riferimento a un acquisto di biancheria tanto fantomatico quanto pretestuoso, l'accenno ad «amici di Isola di [OSCURATO:PERSONA]», l'ammonimento a non tentare di negare il debito), da cui può trarsi la ragionevole conclusione della piena consapevolezza dell'illiceità della pretesa. L'iniziale mancanza di riferimenti al ruolo avuto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], è ampiamente illustrata dal Gup, citando ampi stralci delle dichiarazioni di Suppa, a mente delle quali non era state rammentato, nel racconto eteroaccusatorio, il suddetto imputato, per timore per la propria incolumità, essendo molto conosciuto per la sua posizione nella criminalità locale; questo spessore criminale, oltre che dalla locale cronaca giudiziaria, era confermato alla persona offesa dalla «accondiscendenza» con cui erano accolte dai Raso le sue telefonate. I giudici di merito risultano avere fatto buon governo dei principi di diritto elaborati sul punto da questa Corte regolatrice, anche espressamente richiamati dal Gup. Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, infatti, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; anche l'intermediario, dunque, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, Sentenza n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714). Risulta dunque argomentato — in maniera giuridicamente corretta e comunque congrua e non illogica, e pertanto insuscettibile di censure in questa sede di legittimità — il rilevante apporto causale offerto dal ricorrente nella perpetrazione del reato. 4.2. Quanto specificato al punto precedente, vale anche ad evidenziare la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, diretta a suggerire una sussunzione della vicenda nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. Come già ben evidenziato sia espressamente dal Gup (p. 19) sia dalla Corte di merito (p. 11), dal momento che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), non è revocabile in dubbio la piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della natura estorsiva e usuraria delle pretese dei Raso. 4.3. La Corte di Catanzaro, in considerazione della gravità del fatto (ampiamente descritta) e dell'entità dei precedenti (sottolineati già dal Gup a fondamento della dosimetria della pena) e avuto riguardo al fatto che il ruolo di intermediario era già stato valorizzato nel riconoscere la circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., afferma che non emergono elementi ulteriori, valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, procedendo comunque a rideterminazione in me/ius per l'eliminazione dell'aggravante del metodo mafioso. Il ricorrente censura questa conclusione, deducendo a proprio favore la fisica assenza dalla scena (laddove, invece, i giudici di merito hanno abbondantemente illustrato il suo ruolo centrale nella vicenda, essendo egli intervenuto nei momenti topici, sempre circondato dal rispetto - e, per quanto riguarda Suppa, anche dal timore - degli altri interessati), il contenuto equivoco di isolate dichiarazioni a suo carico (viceversa ritenute credibili e lineari, con ampia argomentazione delle due sentenze), una asserita disparità di trattamento con i fratelli Raso (ai quali sono state riconosciute le attenuanti generiche, all'esito di una valutazione delle specifiche posizioni soggettive, e pertanto irritualmente richiamando elementi inidonei a fungere da tertia comparationis) e, infine, in termini del tutto generici rispetto al contenuto della sentenza, l'eccessiva asprezza della pena. Anche questo motivo è dunque viziato da aspecificità e manifesta infondatezza. 5. Il ricorso del Procuratore generale. La Corte calabrese ha ritenuto l'insussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso (la finalità agevolatrice era già stata esclusa in primo grado), «essendo mancata da parte degli imputati qualunque forma di evocazione, espressa o tacita, della forza di intimidazione derivante dall'esistenza di un vincolo associativo», non risultando sufficiente il materiale documentale rinvenuto a casa dei Raso (reperti tipici dei rituali di affiliazione, « mai ostentati alla vittima») o la conoscenza da parte della medesima persona offesa dei legami di [OSCURATO:PERSONA] o di altri soggetti collegati a lui o ai Raso, «in assenza di prova dell'ostentazione diretta o indiretta di tale condizione al fine di accrescere la pressione sulla vittima». Questo apparato motivazionale presenta aspetti insuperabilmente contraddittori, sia in relazione alla complessiva ricostruzione della vicenda storica operata nelle due sentenze di merito, sia rispetto ai principi di diritto che regolano l'applicazione della aggravante. Ricorre la circostanza in questione, quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di criminali comuni (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).Come visto, la Corte territoriale, dopo avere correttamente richiamato il concetto di "evocazione" (richiamare alla mente, cioè, la forza di intimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento della vittima, senza una rappresentazione diretta), prende poi viceversa in considerazione, quale metro di giudizio, la diversa nozione di "ostentazione" (ovvero l'intenzionalmente esagerata manifestazione della appartenenza o della contiguità al sodalizio). Non solo non è affatto necessario, per quanto qui rileva, uno sfoggio plateale di mafiosità, ma al contrario la circostanza aggravante è pienamente configurabile anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", quando l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884). Addirittura, in tema di estorsione, la sussistenza del metodo mafioso non è esclusa neppure dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse (cfr. Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392, che ha valutato corretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte della vittima, della somma da consegnare nell'immediato all'estorsore, che ne pretendeva una di importo più elevato, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva). Peraltro, la circostanza aggravante del metodo mafioso, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02). In ogni caso, plurimi passaggi della sentenza di appello registrano chiaramente sfumature delle condotte ascritte agli indagati pienamente connotate dal metodo mafioso, lasciato intuire in maniera inequivoca, tenuto adeguatamente conto del contesto, pur senza eccessiva esibizione (che, talora, non è comunque mancata). In questo senso, già si presentano come tutt'altro che irrilevanti le stesse modalità con cui il pregresso debito di una terza persona defunta, viene rilevato, sulla base di un labile rapporto di parentela, da [OSCURATO:PERSONA] che ne chiede il pagamento, dopo un consistente lasso di tempo e nonostante il debitore affermasse di avere adempiuto totalmente, con imperativa fissazione della residua sorte capitale aumentata degli interessi maturati nel frattempo. A ciò, potrebbero aggiungersi le costanti minacce di morte, talora assai colorite e magari a mano armata, talaltra, più contenute e per questo più sinistre («[OSCURATO:PERSONA]: "io non lo so cosa devo fare, non so a chi mi devo rivolgere" [...] tu stai andando avanti per aria, Mimmo tu non hai capito...», p. 10) e la invoCata mediazione di [OSCURATO:PERSONA] («fu [OSCURATO:PERSONA] ad avvicinare per primo la vittima per sollecitarne l'adempimento (con modi allusivi, accennando ad "amici di Isola di [OSCURATO:PERSONA]" e ammonendo Suppa a non negare l'esistenza del debito [...]), sia dalla pretestuosa causale utilizzata per alludere al debito, facendo riferimento a un mai avvenuto acquisto di "biancheria"», p. 11). D'altronde, a definitiva conferma che le finalità di intimidazione e assoggettamento e di omertà sottese all'aggravante erano state per buona parte raggiunte dai còrrei, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare riporta chiaramente le dichiarazioni della persona offesa laddove riferisce di avere inizialmente omesso il nome di taluno degli autori dei delitti ai suoi danni proprio per il timore di coinvolgere nell'indagine personaggi di elevata (e rinomata) caratura criminale nell'ambito della locale criminalità organizzata, paventando seri rischi per la propria incolumità («avevo paura di coinvolgere altre persone specialmente Fazio ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]... Fazio, come già detto ieri è parente di [OSCURATO:PERSONA], personaggio di elevato spessore criminale nell'ambito della criminalità organizzata locale. La sua fama era a me ben nota, tant'è che temo molto per la mia incolumità. [OSCURATO:PERSONA] non l'ho citato inizialmente poiché avevo paura di coinvolgere altre persone, anche perché questi è un soggetto molto conosciuto nell'ambito locale per la sua posizione. Tale dato mi veniva confermato in prima battuta a seguito della sua mediazione con i Raso ma soprattutto per l'accondiscendenza che derivava dalle telefonate che effettuava ai Raso per mio conto quando mi trovavo in difficoltà economica. [...] [OSCURATO:PERSONA], in occasione della sua mediazione con i Raso, si vantava con il predetto di avere scongiurato sicure ritorsioni nei miei confronti le quali sarebbero senz'altro avvenute senza il suo intervento», p. 11). Questi elementi, debitamente registrati nella parte motiva della sentenza impugnata, si pongono in netto contrasto con le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di appello nelle valutazioni di loro spettanza in merito alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, e lasciano emergere profili di contraddittorietà della motivazione che dovranno essere valutati nella pienezza della giurisdizione di merito. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del ricorso del Procuratore generale di Catanzaro. 6.1. Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di tutti gli imputati, nella sola parte relativa alla insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, nel procedere a un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati sub 5. Consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità. 6.2. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], complessivamente infondati, devono essere rigettati con condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6.3. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i suddetti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura di euro tremila. 6.4. Consegue altresì la condanna di tutti gli imputati, risultati soccombenti nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da quest'ultimo nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p., con rinvio per nuovo giudizi