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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 47205/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Messina disponeva non farsi luogo alla proroga del differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, adottato in precedenza ai sensi dell'ad 147 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; revocava con efficacia ex tunc la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed eseguita dal 27/5/2016 al 3/5/2017 e determinava la pena residua espianda nel senso che il tempo trascorso in affidamento non fosse computato ai fini dell'espiazione della pena.

Dopo un periodo di esecuzione della misura dell'affidamento in prova, l'esecuzione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata sospesa per motivi di salute; tuttavia, il 26/7/2019, l'UEPE di Messina aveva comunicato che il condannato era detenuto ìn Svizzera a seguito di sentenza emessa dalle autorità elvetiche per reati di commercio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi dal luglio 2017 all'agosto 2018. [OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente liberato il 20 dicembre 2020.

La difesa aveva riferito che il condannato viveva in Svizzera e che le sue condizioni di salute erano peggiorate e non potevano essere adeguatamente curate dal [OSCURATO:PERSONA], mentre la terapia era possibile in Svizzera.

Il Tribunale negava la proroga del differimento della pena alla luce dei gravi reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nel precedente periodo, sottolineando che il differimento non può essere concesso laddove sussista il pericolo della commissione di delitti.

La consumazione dei delitti imponeva la revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale, risultando evidente l'assenza di rieducazione del reo nel periodo di sottoposizione alla misura alternativa.

Non essendo indicato un domicilio in Italia dove sottoporsi alla detenzione domiciliare, tale misura non poteva essere nuovamente concessa, né poteva essere eseguita in Svizzera, non facente parte dell'Unione Europea.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Tribunale di Sorveglianza aveva fondato la sua decisione sulla condanna penale riportata da [OSCURATO:PERSONA] in Svizzera senza che vi fosse il preventivo riconoscimento della sentenza penale straniera da parte dell'A.G. italiana, al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo.

Inoltre, aveva motivato illogicamente il diniego di proroga del differimento della pena, ritenendo compatibili le gravissime condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] con il regime carcerario italiano; al contrario, il Tribunale dì Sorveglianza avrebbe dovuto disporre una nuova proroga al fine di permettere al ricorrente di curarsi adeguatamente in Svizzera.

La motivazione del provvedimento era manifestamente illogica nella parte in cui revocava con effetto ex tunc la misura alternativa dell'affidamento ìn prova al servizio sociale.

Il ricorrente sottolinea che la condotta illecita che sarebbe stata tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in Svizzera risaliva ad un periodo posteriore all'esecuzione della misura.

Per di più, nel corso di quel periodo, era emersa la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, tanto da ottenere la liberazione anticipata.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è solo parzialmente fondato.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il riconoscimento delle sentenze penali straniere è previsto soltanto per le specifiche finalità indicate dall'art. 12, primo comma, cod. pen., tra le quali non rientra la loro valutazione incidentale ai fini della decisione in punto di differimento facoltativo della pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen. o di concessione o diniego di misure alternative alla detenzione.

Di conseguenza, le sentenze straniere, anche quando non siano state riconosciute per gli effetti di cui all'art. 12 cod. pen., possono essere valutate dal giudice quali elementi indicativi della condotta dell'imputato anteriore o susseguente al reato (Sez. 1, n. 10572 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280742; Sez. 5, n. 9391 del 12/06/1979, Senatore, Rv. 143383); tale valutazione spetta anche al Tribunale di Sorveglianza in forza del potere generale previsto dall'art. 2, comma 1, cod. proc. pen.

Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] da parte delle Autorità elvetiche fosse stata correttamente emessa per reati gravi (tenuto conto della misura della pena irrogata); da parte sua, il ricorrente si limita ad evocare un possibile giudizio sul mancato rispetto dei principi costituzionali del giusto processo, senza affatto indicare quale violazione di tali principi [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito nel processo in Svizzera e, tanto meno, rivendicando la propria innocenza rispetto alle imputazioni mosse nei suoi confronti.2.

Il secondo motivo è infondato.

Come correttamente ricordato dall'ordinanza impugnata, in forza dell'art. 147 cod. pen. la decisione del tribunale di sorveglianza sul rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena è condizionata dalla sussistenza del concreto pericolo della commissione di delitti, che impedisce l'adozione della misura (art. 147, quarto comma, cod. pen.).

Nel caso in esame tale valutazione è stata effettuata e non può certamente essere ritenuta manifestamente illogica, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva approfittato del precedente differimento della pena per reiterare le condotte illecite della stessa natura di quelle che avevano portato alla condanna da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in esecuzione.

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

In forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1987, il Tribunale di Sorveglianza, in caso di revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve determinare la residua pena da espiare tenendo conto "della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova".

Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la misura con effetto ex tunc sulla base di criteri diversi, ritenendo che la ricaduta nel reato rappresentasse "indice sintomatico dell'assenza di rieducazione in capo al reo nel periodo di sottoposizione alla misura alternativa": quindi valutando l'efficacia - o meglio: l'inefficacia - della misura sulla base della condotta successiva alla sua cessazione.

Questa Corte ha affermato che, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474), ma con riferimento al comportamento tenuto durante la misura e non a quello successivo.

In sostanza, poiché la misura dell'affidamento in prova comporta pur sempre una qualche limitazione della libertà personale del soggetto, tale condizione deve essere valutata ai fini di quantificare la pena residua dopo la revoca della misura, soprattutto - come nel caso di specie - quando la misura si è protratta per un lasso di tempo non indifferente (un anno).

4. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del computo del periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale ai fini della espiazione della pena, che il Tribunale di Sorveglianza effettuerà nuovamente, con piena discrezionalità, applicando i criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale richiamata e dalla giurisprudenza di legittimità menzionata, mentre deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della efficacia della revoca della misura alternativa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Messina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 14 dicembre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Messina disponeva non farsi luogo alla proroga del differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, adottato in precedenza ai sensi dell'ad 147 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; revocava con efficacia ex tunc la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed eseguita dal 27/5/2016 al 3/5/2017 e determinava la pena residua espianda nel senso che il tempo trascorso in affidamento non fosse computato ai fini dell'espiazione della pena. Dopo un periodo di esecuzione della misura dell'affidamento in prova, l'esecuzione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata sospesa per motivi di salute; tuttavia, il 26/7/2019, l'UEPE di Messina aveva comunicato che il condannato era detenuto ìn Svizzera a seguito di sentenza emessa dalle autorità elvetiche per reati di commercio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi dal luglio 2017 all'agosto 2018. [OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente liberato il 20 dicembre 2020. La difesa aveva riferito che il condannato viveva in Svizzera e che le sue condizioni di salute erano peggiorate e non potevano essere adeguatamente curate dal [OSCURATO:PERSONA], mentre la terapia era possibile in Svizzera. Il Tribunale negava la proroga del differimento della pena alla luce dei gravi reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nel precedente periodo, sottolineando che il differimento non può essere concesso laddove sussista il pericolo della commissione di delitti. La consumazione dei delitti imponeva la revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale, risultando evidente l'assenza di rieducazione del reo nel periodo di sottoposizione alla misura alternativa. Non essendo indicato un domicilio in Italia dove sottoporsi alla detenzione domiciliare, tale misura non poteva essere nuovamente concessa, né poteva essere eseguita in Svizzera, non facente parte dell'Unione Europea. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale di Sorveglianza aveva fondato la sua decisione sulla condanna penale riportata da [OSCURATO:PERSONA] in Svizzera senza che vi fosse il preventivo riconoscimento della sentenza penale straniera da parte dell'A.G. italiana, al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo. Inoltre, aveva motivato illogicamente il diniego di proroga del differimento della pena, ritenendo compatibili le gravissime condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] con il regime carcerario italiano; al contrario, il Tribunale dì Sorveglianza avrebbe dovuto disporre una nuova proroga al fine di permettere al ricorrente di curarsi adeguatamente in Svizzera. La motivazione del provvedimento era manifestamente illogica nella parte in cui revocava con effetto ex tunc la misura alternativa dell'affidamento ìn prova al servizio sociale. Il ricorrente sottolinea che la condotta illecita che sarebbe stata tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in Svizzera risaliva ad un periodo posteriore all'esecuzione della misura. Per di più, nel corso di quel periodo, era emersa la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, tanto da ottenere la liberazione anticipata. Il ricorrente conclude per l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il riconoscimento delle sentenze penali straniere è previsto soltanto per le specifiche finalità indicate dall'art. 12, primo comma, cod. pen., tra le quali non rientra la loro valutazione incidentale ai fini della decisione in punto di differimento facoltativo della pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen. o di concessione o diniego di misure alternative alla detenzione. Di conseguenza, le sentenze straniere, anche quando non siano state riconosciute per gli effetti di cui all'art. 12 cod. pen., possono essere valutate dal giudice quali elementi indicativi della condotta dell'imputato anteriore o susseguente al reato (Sez. 1, n. 10572 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280742; Sez. 5, n. 9391 del 12/06/1979, Senatore, Rv. 143383); tale valutazione spetta anche al Tribunale di Sorveglianza in forza del potere generale previsto dall'art. 2, comma 1, cod. proc. pen. Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] da parte delle Autorità elvetiche fosse stata correttamente emessa per reati gravi (tenuto conto della misura della pena irrogata); da parte sua, il ricorrente si limita ad evocare un possibile giudizio sul mancato rispetto dei principi costituzionali del giusto processo, senza affatto indicare quale violazione di tali principi [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito nel processo in Svizzera e, tanto meno, rivendicando la propria innocenza rispetto alle imputazioni mosse nei suoi confronti.2. Il secondo motivo è infondato. Come correttamente ricordato dall'ordinanza impugnata, in forza dell'art. 147 cod. pen. la decisione del tribunale di sorveglianza sul rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena è condizionata dalla sussistenza del concreto pericolo della commissione di delitti, che impedisce l'adozione della misura (art. 147, quarto comma, cod. pen.). Nel caso in esame tale valutazione è stata effettuata e non può certamente essere ritenuta manifestamente illogica, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva approfittato del precedente differimento della pena per reiterare le condotte illecite della stessa natura di quelle che avevano portato alla condanna da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in esecuzione. 3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. In forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1987, il Tribunale di Sorveglianza, in caso di revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve determinare la residua pena da espiare tenendo conto "della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova". Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la misura con effetto ex tunc sulla base di criteri diversi, ritenendo che la ricaduta nel reato rappresentasse "indice sintomatico dell'assenza di rieducazione in capo al reo nel periodo di sottoposizione alla misura alternativa": quindi valutando l'efficacia - o meglio: l'inefficacia - della misura sulla base della condotta successiva alla sua cessazione. Questa Corte ha affermato che, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474), ma con riferimento al comportamento tenuto durante la misura e non a quello successivo. In sostanza, poiché la misura dell'affidamento in prova comporta pur sempre una qualche limitazione della libertà personale del soggetto, tale condizione deve essere valutata ai fini di quantificare la pena residua dopo la revoca della misura, soprattutto - come nel caso di specie - quando la misura si è protratta per un lasso di tempo non indifferente (un anno). 4. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del computo del periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale ai fini della espiazione della pena, che il Tribunale di Sorveglianza effettuerà nuovamente, con piena discrezionalità, applicando i criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale richiamata e dalla giurisprudenza di legittimità menzionata, mentre deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della efficacia della revoca della misura alternativa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Messina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 14 dicembre 2021 I
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