CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-intimata-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 2723/2025 depositata il 29/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23882/2025Numero sezionale 5514/2026Numero di raccolta generale 24354/2026Data pubblicazione 31/07/2026Il 9/2/2022 l’Agenzia delle Entrate Riscossione notificò al contribuente unacartella di pagamento, intimandogli, quale coobbligato, il pagamentodell’imposta di registro per trasferimento immobili, oltre sanzioni einteressi, per l’importo di € 12.599,05.Lo stesso contribuente propose ricorso alla Corte di Giustizia di I grado diRoma che, con sentenza 1440/2/2023 e nel contraddittorio conl’emittente, dichiarò l’improcedibilità del ricorso, ritenendo che lo stessodovesse essere preceduto da un’istanza di reclamo/mediazione, mentre ilcontribuente sarebbe rimasto colpevolmente inerte in tal senso.Su appello del ricorrente, per quanto oggi rilevante, la Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio, nel contraddittorio con l’Agenzia delleEntrate Riscossione e con la sentenza 2723/25 indicata in epigrafe, haaccolto il gravame annullando l’atto impugnato condannando l’Ufficio allarifusione delle spese liquidate in € 1.000,00 per il primo grado ed €1.200,00 per il grado d’appelloRicorre per cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo.L’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante la notifica del ricorsoeseguita il 26/11/2025, è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso lamenta il ricorrente la violazione e falsaapplicazione degli artt. 4, d.m. 55/2014, 2233, secondo comma, c.p.c.,111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si duole inparticolare che la Corte di Giustizia Tributaria, accogliendo integralmentel’appello proposto dal contribuente, abbia liquidato le spese del doppiogrado di giudizio in misura inferiore ai parametri di cui al d.m. 55/14.Atteso che il valore della controversia era di € 12.599,05, applicando loscaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 dovevano individuarsi i valori medidi € 3.471,00 per il primo grado, ed € 3.964,00 per il grado d’appello, inentrambi i casi oltre accessori di legge e contributo unificato per € 120,00.Numero registro generale 23882/2025Numero sezionale 5514/2026Numero di raccolta generale 24354/2026Data pubblicazione 31/07/2026Evidenzia in subordine come anche i minimi tariffari, rispettivamente €1.736,00 e € 1.983,00, sarebbero stati disapplicati, violando l’art. 2233c.c. e non avendo la Corte sul punto motivato in alcun modo, né avendoprovveduto quanto agli accessori di legge e le spese esenti, chedovrebbero pertanto essere inglobate in quanto liquidato. Sarebberodovute le quattro fasi, anche nel caso in cui non vi sia stata alcunaistruttoria e il difensore non avesse depositato scritti conclusionali.1.1 Il motivo è fondato.1.2 Va richiamato l’insegnamento di questa Corte di cui alla pronunciaSez. 2 n. 10438 del 19/4/23, Rv. 667640 – 01 secondo cui, ai fini dellaliquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente (odel compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spesedello Stato), dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, del d.m. n. 55del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessuncaso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.L'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancorasottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo dellastatuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unicolimite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività dellastatuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a unanuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui sipronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stataancora completata (Cass. Sez. 2, 27/05/2025, n. 14146, Rv. 674735 –01).1.3 Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, può procedersi ai sensi dell’art. 385, secondocomma, c.p.c. con la decisione nel merito e la liquidazione delle speseanche di tutti i precedenti giudizi che vanno quantificate come daNumero registro generale 23882/2025Numero sezionale 5514/2026Numero di raccolta generale 24354/2026Data pubblicazione 31/07/2026dispositivo, tenuto conto del valore dei singoli procedimenti e dellasemplicità delle ripetitive questioni trattate. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, a favore dellacontroparte, delle spese di tutti i giudizi che liquida in € 2.000,00 percompensi del giudizio di primo grado oltre € 120,00 per esborsi, €2.200,00 per compensi del giudizio d’appello oltre € 120,00 per esborsi, €1.400,00 per compensi della fase di legittimità oltre € 200,00 per esborsi,il tutto, oltre spese generali 15% e accessori di legge.Spese da distrarsi in favore del difensore del ricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia