CassazionesentenzaSezione UDecisione del 29 luglio 2022
Cassazione n. 09929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19478-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA] - LECCE, con ordinanza n. 1315/2022 depositata il 29/07/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E L'ABITARE - [OSCURATO:PERSONA];-resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione affermi la giurisdizionedell'Autorità giudiziaria ordinaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere assegnataria, per subentro nella posizione del marito deceduto anni addietro, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) sito in Lecce, via Siracusa 17, scala a), piano 4, int. 9 del quale aveva chiesto di acquistare la proprietà, impugnava dinanzi al giudice ordinario il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio emesso dal Comune di Lecce in data 7 maggio 2021 nei suoi confronti, perché era risultata intestataria di altro alloggio in comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza parziale n. 987 del 2022 il Tribunale di Lecce, nella causa civile di primo grado tra la Palazzo, il Comune di Lecce e l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare-[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sito in Lecce, via Siracusa 17, scala a), piano 4, int. 9 emesso dal Comune di Lecce in data 7 maggio 2021 nei confronti della Palazzo, accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalle parti convenute, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 3. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la causa davanti al T.A.R. per la Puglia – sezione di Lecce e il TAR, con ordinanza pubblicata in data 29.7.2022, sollevava conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., ritenendo che la controversia debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Osservava il TAR, richiamando le pronunce di queste Sezioni Unite in argomento, che in relazione agli alloggi di edilizia economica e popolare sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando è in esame l'annullamento dell'assegnazione per vizi relativi alla fase del procedimento amministrativo di assegnazione, mentre la giurisdizione appartiene al giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione. Poiché, nella specie, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell'immobile, che non costituisce manifestazione del potere amministrativo, la posizione giuridica fatta valere dal privato avrebbe, nella ricostruzione del TAR, natura di diritto soggettivo, con conseguente riconducibilità della controversia alla giurisdizione al giudice ordinario. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che si dichiari la competenza del giudice ordinario a risolvere la controversia, sottolineando in fatto che la Palazzo diveniva assegnataria dell’immobile E.R.P. nel 2010 (a seguito di voltura della originaria assegnazione in favore del marito, [OSCURATO:PERSONA], risalente al 1980) allorchè la stessa era già all’epoca proprietaria di un immobile in [OSCURATO:PERSONA], il tutto in contrasto con la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del d.p.r. n. 1035 del 1972, che esige in capo all’assegnatario il requisito dell’impossidenza immobiliare. 5. Ritiene il P.G. che il provvedimento impugnato debba essere qualificato come annullamento della voltura, piuttosto che in termini di revoca dell’assegnazione, di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 1035 del 1972, o decadenza dall’assegnazione, ex art. 12 del medesimo testo normativo, che prendono in considerazione entrambi la rilevanza di fatti sopravvenuti. 6. Sottolinea comunque che la giurisdizione appartiene al g.a. se si fanno valere vizi di legittimità del provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio E.R.P., mentre appartiene al g.o. se si fa valere l’esistenza di cause ostative all’assegnazione predeterminate per legge, il cui accertamento non prevede l’esercizio di alcun potere discrezionale né autoritativo, e viene effettuato nell’ambito di un rapporto paritetico tra assegnatario ed ente proprietario, incidente sul diritto soggettivo del primo di ottenere o mantenere il godimento dell’immobile, come nel caso di specie (richiama, tra le altre, Cass.n.17201 del 2016). [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia. 2.Rileva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno già affermato che, in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario allorchè si collochi nella fase successiva all’emissione del provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri ma si colloca nell’ambito di un rapporto paritetico (giurisprudenza consolidata, citata già dal Tar. Puglia nella ordinanza con la quale solleva il conflitto di giurisdizione: Cass. S.U. n. 5252 e 5253 del 2020, Cass. S.U. n. 9918 del 2018, cui si aggiungono Cass. S.U. n. 4366 del 2021 e Cass. S.U. n. 1466 del 2021). 3. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 133 c.p.a., che attribuisce numerose categorie di controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si collega alla natura della posizione giuridica che in concreto viene fatta valere; per cui, mentre fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio l'operato della pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere pubblico, nella fase successiva all'assegnazione il rapporto tra l'amministrazione ed il privato assume connotati tipicamente privatistici, collocandosi le due parti su un piano di parità. In presenza dell'esercizio di un potere pubblico la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, mentre quando nessun potere discrezionale venga esercitato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. 4. Facendo applicazione di questi principi nel caso concreto, la Palazzo aveva correttamente impugnato, in origine, davanti al giudice ordinario, il decreto con cui era stata dichiarata decaduta dall’assegnazione dell’immobile di edilizia residenziale nel cui godimento era subentrata a seguito di voltura del contratto già facente capo al marito per mancanza di uno dei requisiti, ed in particolare del requisito della impossidenza di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nello stesso Comune o in uno dei Comuni del comprensorio, previsto dall’art. 2, lett.c) della legge n. 1035 del 1972. La controversia si colloca quindi a valle del provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio, ed è volta ad accertare se la Palazzo sia o meno in possesso dei requisiti di legge per mantenere l’assegnazione dell’immobile già disposta in suo favore, e quindi la posizione di conduttrice (a condizioni agevolate) pur essendo proprietaria di altro alloggio, che segnala come inidoneo, per le sue caratteristiche intrinseche, a soddisfare le proprie esigenze abitative. 5. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta. Non occorre provvedere sulle spese, in assenza di parti costituite. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del gi