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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 13252/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera resistenza passiva si era trattato, posto che l'imputato, dandosi alla fuga col motorino, aveva posto in essere manovre di per sé idonee a mettere in pericolo la incolumità fisica degli operanti e dei terzi, procedendo a forte velocità, percorrendo strade contromano e accedendo a zone non consentite quali i marciapiedi.

Condotta finalizzata a impedire l'inseguimento e il controllo, così ostacolando l'esercizio della pubblica funzione e inducendo nel pubblico ufficiale una percezione di pericolo per la propria e altrui incolumità.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla gravità della condotta e ai precedenti penali, anche per fatti gravi, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera resistenza passiva si era trattato, posto che l'imputato, dandosi alla fuga col motorino, aveva posto in essere manovre di per sé idonee a mettere in pericolo la incolumità fisica degli operanti e dei terzi, procedendo a forte velocità, percorrendo strade contromano e accedendo a zone non consentite quali i marciapiedi. Condotta finalizzata a impedire l'inseguimento e il controllo, così ostacolando l'esercizio della pubblica funzione e inducendo nel pubblico ufficiale una percezione di pericolo per la propria e altrui incolumità. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla gravità della condotta e ai precedenti penali, anche per fatti gravi, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 13252/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris