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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07337/2026

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ORDINANZA INTERLOCUTORIASul ricorso n. 11643-2024 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e SabinoSelicato -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], 06363391001, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-Resistente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6463/2023, pronunciata dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio, depositata il 16.11.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,Rilevato cheL’Agenzia delle entrate notificò alla società l’avviso d’accertamento, concui, relativamente all’anno d’imposta 2014, rettificò il reddito d’impresa in €RGN 11643/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 11643/2024Numero sezionale 6820 0/2025Numero di raccolta generale 7337/2026Data pubblicazione 26/03/20261.611.597,00, in luogo di quello dichiarato di € 215.378,00, chiedendomaggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva.L’accertamento traeva origine dalla verifica eseguita da militari della GdFe dal conclusivo processo verbale di constatazione, inerente le annualità2012/2016, al cui esito erano disconosciuti i contratti di appalto, stipulati dallasocietà con le appaltatrici “[OSCURATO:SOCIETA].” e “Consorzio LIBRA Coop.”, ritenutifittizi perché con essi si ritenevano mascherati contratti di somministrazionedi manodopera.Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diAll’esito del giudizio d’impugnazione, con cui la contribuente instava nelleproprie ragioni, la Commissione tributaria regionale del Lazio respinsel’appello con sentenza n. 6463/2023.

Con la pronuncia il giudice regionalerigettò le eccezioni erariali, ma nel merito confermò sostanzialmente ladecisione di primo grado, disconoscendo l’effettività delle prestazionifatturate da alcune società, così come dei costi dichiarati.Per la cassazione della pronuncia la società ha proposto ricorso, affidatoa sette motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.ricorrente ha chiesto la decisione.congiuntamente richiesto un rinvio pendendo trattative.Considerato cheLa ricorrente ha denunciato:con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l.n. 16/2012 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c.

La sentenza sarebbe illegittima per aver erroneamente consideratotassabili i componenti positivi di reddito derivanti da operazioni inesistenticon il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.

La sentenzasarebbe illegittima per mancata autonoma valutazione del materialeprobatorio prodotto in atticon il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39,comma 1, del dPR n. 600/73 e 54 del dPR n. 633/72, nonché degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma n 1 c.p.c.

LaRGN 11643/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 11634 3/2024Numero sezionale 6800/2025Numero di raccolta generale 7337/2026sentenza sarebbe erronea per aver apprezzato elementi con i quali nonData pubblicazione 26/03/2026consentivano di riconoscere i requisiti di gravità, precisione e concordanzarichiesti ai fini del perfezionamento della prova presuntiva;con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma5-bis, del d.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.

La sentenza sarebbe erronea perché violate le regole diriparto dell’onere probatorio e mancato assolvimento dell’allegazione delleprove da parte dell’ufficio;con il quinto motivo per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109,comma 5, del dPR n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360primo comma, n. 3, c.p.c.

La sentenza sarebbe erronea per aver ritenutoindeducibili i costi relativi all’attività commerciale esercitata dalla società;con il sesto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19e 54 del DPR n. 633/1972, dell’art. 53 della Costituzione e degli artt. 167,168 e 178 della c.d.

Direttiva IVA, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.

La sentenza sarebbe erronea per il disconoscimento del diritto alladetrazione dell’IVA corrisposta su fatture per operazioni ritenute inesistenti ein relazione a costi ritenuti non inerenti;con il settimo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., dell’art. 15 e 36 del d.Lgs. n. 546/92 e 112 cpc, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c.

La sentenza sarebbe errata anche per averomesso di pronunciarsi circa l’erronea liquidazione delle spese di giudizio inmancanza di costituzione dell’Agenzia delle Entrate a mezzo dell’Avvocaturadello Stato o di un legale esterno.Preliminarmente va tuttavia rilevato che le parti hanno congiuntamentepresentato una istanza, con cui hanno chiesto un rinvio della trattazione dellacausa in considerazione delle trattative in corso finalizzate alla conciliazionegiudiziale della controversia.[OSCURATO:PERSONA] reputa l’istanza meritevole di accoglimento.Il processo va pertanto rinviato a nuovo ruolo.Numero registro generale 11643/2024Numero sezionale 6810 0/2025Numero di raccolta generale 7337/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.

Magistrati: Accertamento – Operazionioggettivamente inesistentiTania [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRoberto [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salvatore [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereHa pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIASul ricorso n. 11643-2024 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e SabinoSelicato -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], 06363391001, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-Resistente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6463/2023, pronunciata dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio, depositata il 16.11.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,Rilevato cheL’Agenzia delle entrate notificò alla società l’avviso d’accertamento, concui, relativamente all’anno d’imposta 2014, rettificò il reddito d’impresa in €RGN 11643/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 11643/2024Numero sezionale 6820 0/2025Numero di raccolta generale 7337/2026Data pubblicazione 26/03/20261.611.597,00, in luogo di quello dichiarato di € 215.378,00, chiedendomaggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva.L’accertamento traeva origine dalla verifica eseguita da militari della GdFe dal conclusivo processo verbale di constatazione, inerente le annualità2012/2016, al cui esito erano disconosciuti i contratti di appalto, stipulati dallasocietà con le appaltatrici “[OSCURATO:SOCIETA].” e “Consorzio LIBRA Coop.”, ritenutifittizi perché con essi si ritenevano mascherati contratti di somministrazionedi manodopera.Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diAll’esito del giudizio d’impugnazione, con cui la contribuente instava nelleproprie ragioni, la Commissione tributaria regionale del Lazio respinsel’appello con sentenza n. 6463/2023.

Con la pronuncia il giudice regionalerigettò le eccezioni erariali, ma nel merito confermò sostanzialmente ladecisione di primo grado, disconoscendo l’effettività delle prestazionifatturate da alcune società, così come dei costi dichiarati.Per la cassazione della pronuncia la società ha proposto ricorso, affidatoa sette motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.ricorrente ha chiesto la decisione.congiuntamente richiesto un rinvio pendendo trattative.Considerato cheLa ricorrente ha denunciato:con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l.n. 16/2012 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c.

La sentenza sarebbe illegittima per aver erroneamente consideratotassabili i componenti positivi di reddito derivanti da operazioni inesistenticon il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.

La sentenzasarebbe illegittima per mancata autonoma valutazione del materialeprobatorio prodotto in atticon il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39,comma 1, del dPR n. 600/73 e 54 del dPR n. 633/72, nonché degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma n 1 c.p.c.

LaRGN 11643/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 11634 3/2024Numero sezionale 6800/2025Numero di raccolta generale 7337/2026sentenza sarebbe erronea per aver apprezzato elementi con i quali nonData pubblicazione 26/03/2026consentivano di riconoscere i requisiti di gravità, precisione e concordanzarichiesti ai fini del perfezionamento della prova presuntiva;con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma5-bis, del d.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.

La sentenza sarebbe erronea perché violate le regole diriparto dell’onere probatorio e mancato assolvimento dell’allegazione delleprove da parte dell’ufficio;con il quinto motivo per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109,comma 5, del dPR n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360primo comma, n. 3, c.p.c.

La sentenza sarebbe erronea per aver ritenutoindeducibili i costi relativi all’attività commerciale esercitata dalla società;con il sesto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19e 54 del DPR n. 633/1972, dell’art. 53 della Costituzione e degli artt. 167,168 e 178 della c.d.

Direttiva IVA, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.

La sentenza sarebbe erronea per il disconoscimento del diritto alladetrazione dell’IVA corrisposta su fatture per operazioni ritenute inesistenti ein relazione a costi ritenuti non inerenti;con il settimo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., dell’art. 15 e 36 del d.Lgs. n. 546/92 e 112 cpc, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c.

La sentenza sarebbe errata anche per averomesso di pronunciarsi circa l’erronea liquidazione delle spese di giudizio inmancanza di costituzione dell’Agenzia delle Entrate a mezzo dell’Avvocaturadello Stato o di un legale esterno.Preliminarmente va tuttavia rilevato che le parti hanno congiuntamentepresentato una istanza, con cui hanno chiesto un rinvio della trattazione dellacausa in considerazione delle trattative in corso finalizzate alla conciliazionegiudiziale della controversia.[OSCURATO:PERSONA] reputa l’istanza meritevole di accoglimento.Il processo va pertanto rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio della trattazione della causa.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 11643/2024Consigliere rel.

FedericiP.Q.MLa Corte dispone il rinvio della trattazione della causa.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 11643/2024Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIASul ricorso n. 11643-2024 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e SabinoSelicato -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], 06363391001, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-Resistente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6463/2023, pronunciata dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio, depositata il 16.11.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,Rilevato cheL’Agenzia delle entrate notificò alla società l’avviso d’accertamento, concui, relativamente all’anno d’imposta 2014, rettificò il reddito d’impresa in €RGN 11643/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11643/2024Numero sezionale 6820 0/2025Numero di raccolta generale 7337/2026Data pubblicazione 26/03/20261.611.597,00, in luogo di quello dichiarato di € 215.378,00, chiedendomaggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva.L’accertamento traeva origine dalla verifica eseguita da militari della GdFe dal conclusivo processo verbale di constatazione, inerente le annualità2012/2016, al cui esito erano disconosciuti i contratti di appalto, stipulati dallasocietà con le appaltatrici “[OSCURATO:SOCIETA].” e “Consorzio LIBRA Coop.”, ritenutifittizi perché con essi si ritenevano mascherati contratti di somministrazionedi manodopera.Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diAll’esito del giudizio d’impugnazione, con cui la contribuente instava nelleproprie ragioni, la Commissione tributaria regionale del Lazio respinsel’appello con sentenza n. 6463/2023. Con la pronuncia il giudice regionalerigettò le eccezioni erariali, ma nel merito confermò sostanzialmente ladecisione di primo grado, disconoscendo l’effettività delle prestazionifatturate da alcune società, così come dei costi dichiarati.Per la cassazione della pronuncia la società ha proposto ricorso, affidatoa sette motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.ricorrente ha chiesto la decisione.congiuntamente richiesto un rinvio pendendo trattative.Considerato cheLa ricorrente ha denunciato:con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l.n. 16/2012 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c. La sentenza sarebbe illegittima per aver erroneamente consideratotassabili i componenti positivi di reddito derivanti da operazioni inesistenticon il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. La sentenzasarebbe illegittima per mancata autonoma valutazione del materialeprobatorio prodotto in atticon il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39,comma 1, del dPR n. 600/73 e 54 del dPR n. 633/72, nonché degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma n 1 c.p.c. LaRGN 11643/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11634 3/2024Numero sezionale 6800/2025Numero di raccolta generale 7337/2026sentenza sarebbe erronea per aver apprezzato elementi con i quali nonData pubblicazione 26/03/2026consentivano di riconoscere i requisiti di gravità, precisione e concordanzarichiesti ai fini del perfezionamento della prova presuntiva;con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma5-bis, del d.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. La sentenza sarebbe erronea perché violate le regole diriparto dell’onere probatorio e mancato assolvimento dell’allegazione delleprove da parte dell’ufficio;con il quinto motivo per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109,comma 5, del dPR n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe erronea per aver ritenutoindeducibili i costi relativi all’attività commerciale esercitata dalla società;con il sesto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19e 54 del DPR n. 633/1972, dell’art. 53 della Costituzione e degli artt. 167,168 e 178 della c.d. Direttiva IVA, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c. La sentenza sarebbe erronea per il disconoscimento del diritto alladetrazione dell’IVA corrisposta su fatture per operazioni ritenute inesistenti ein relazione a costi ritenuti non inerenti;con il settimo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., dell’art. 15 e 36 del d.Lgs. n. 546/92 e 112 cpc, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. La sentenza sarebbe errata anche per averomesso di pronunciarsi circa l’erronea liquidazione delle spese di giudizio inmancanza di costituzione dell’Agenzia delle Entrate a mezzo dell’Avvocaturadello Stato o di un legale esterno.Preliminarmente va tuttavia rilevato che le parti hanno congiuntamentepresentato una istanza, con cui hanno chiesto un rinvio della trattazione dellacausa in considerazione delle trattative in corso finalizzate alla conciliazionegiudiziale della controversia.[OSCURATO:PERSONA] reputa l’istanza meritevole di accoglimento.Il processo va pertanto rinviato a nuovo ruolo.Numero registro generale 11643/2024Numero sezionale 6810 0/2025Numero di raccolta generale 7337/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:   Accertamento – Operazionioggettivamente inesistentiTania [OSCURATO:PERSONA]   PresidenteRoberto [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere   [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]  Consigliere   [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salvatore [OSCURATO:PERSONA]  ConsigliereHa pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIASul ricorso n. 11643-2024 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e SabinoSelicato -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], 06363391001, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-Resistente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6463/2023, pronunciata dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio, depositata il 16.11.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,Rilevato cheL’Agenzia delle entrate notificò alla società l’avviso d’accertamento, concui, relativamente all’anno d’imposta 2014, rettificò il reddito d’impresa in €RGN 11643/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11643/2024Numero sezionale 6820 0/2025Numero di raccolta generale 7337/2026Data pubblicazione 26/03/20261.611.597,00, in luogo di quello dichiarato di € 215.378,00, chiedendomaggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva.L’accertamento traeva origine dalla verifica eseguita da militari della GdFe dal conclusivo processo verbale di constatazione, inerente le annualità2012/2016, al cui esito erano disconosciuti i contratti di appalto, stipulati dallasocietà con le appaltatrici “[OSCURATO:SOCIETA].” e “Consorzio LIBRA Coop.”, ritenutifittizi perché con essi si ritenevano mascherati contratti di somministrazionedi manodopera.Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diAll’esito del giudizio d’impugnazione, con cui la contribuente instava nelleproprie ragioni, la Commissione tributaria regionale del Lazio respinsel’appello con sentenza n. 6463/2023. Con la pronuncia il giudice regionalerigettò le eccezioni erariali, ma nel merito confermò sostanzialmente ladecisione di primo grado, disconoscendo l’effettività delle prestazionifatturate da alcune società, così come dei costi dichiarati.Per la cassazione della pronuncia la società ha proposto ricorso, affidatoa sette motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.ricorrente ha chiesto la decisione.congiuntamente richiesto un rinvio pendendo trattative.Considerato cheLa ricorrente ha denunciato:con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l.n. 16/2012 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c. La sentenza sarebbe illegittima per aver erroneamente consideratotassabili i componenti positivi di reddito derivanti da operazioni inesistenticon il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. La sentenzasarebbe illegittima per mancata autonoma valutazione del materialeprobatorio prodotto in atticon il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39,comma 1, del dPR n. 600/73 e 54 del dPR n. 633/72, nonché degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma n 1 c.p.c. LaRGN 11643/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11634 3/2024Numero sezionale 6800/2025Numero di raccolta generale 7337/2026sentenza sarebbe erronea per aver apprezzato elementi con i quali nonData pubblicazione 26/03/2026consentivano di riconoscere i requisiti di gravità, precisione e concordanzarichiesti ai fini del perfezionamento della prova presuntiva;con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma5-bis, del d.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. La sentenza sarebbe erronea perché violate le regole diriparto dell’onere probatorio e mancato assolvimento dell’allegazione delleprove da parte dell’ufficio;con il quinto motivo per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109,comma 5, del dPR n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe erronea per aver ritenutoindeducibili i costi relativi all’attività commerciale esercitata dalla società;con il sesto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19e 54 del DPR n. 633/1972, dell’art. 53 della Costituzione e degli artt. 167,168 e 178 della c.d. Direttiva IVA, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c. La sentenza sarebbe erronea per il disconoscimento del diritto alladetrazione dell’IVA corrisposta su fatture per operazioni ritenute inesistenti ein relazione a costi ritenuti non inerenti;con il settimo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., dell’art. 15 e 36 del d.Lgs. n. 546/92 e 112 cpc, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. La sentenza sarebbe errata anche per averomesso di pronunciarsi circa l’erronea liquidazione delle spese di giudizio inmancanza di costituzione dell’Agenzia delle Entrate a mezzo dell’Avvocaturadello Stato o di un legale esterno.Preliminarmente va tuttavia rilevato che le parti hanno congiuntamentepresentato una istanza, con cui hanno chiesto un rinvio della trattazione dellacausa in considerazione delle trattative in corso finalizzate alla conciliazionegiudiziale della controversia.[OSCURATO:PERSONA] reputa l’istanza meritevole di accoglimento.Il processo va pertanto rinviato a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio della trattazione della causa.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 11643/2024Consigliere rel. FedericiP.Q.MLa Corte dispone il rinvio della trattazione della causa.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 11643/2024Consigliere rel. Federici
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