Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21031/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

LIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];65/RG 37618 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui lo stesso veniva ritenuto responsabile del delitto di evasione e assolto dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale per insussistenza del fatto; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie conclusionali presentate nell'interesse del ricorrente; osserva il ricorso è inammissibile.

La censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Nella specie, il devolutum è stato adeguatamente vagliato e disatteso nelle due conformi sentenze di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, della sentenza di appello e pagg. 10 e 11 della sentenza del Tribunale in cui si rinviene congrua giustificazione sia ordine al discostamento dal minimo edittale, peraltro assai contenuto, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];65/RG 37618 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui lo stesso veniva ritenuto responsabile del delitto di evasione e assolto dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale per insussistenza del fatto; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie conclusionali presentate nell'interesse del ricorrente; osserva il ricorso è inammissibile. La censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nella specie, il devolutum è stato adeguatamente vagliato e disatteso nelle due conformi sentenze di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, della sentenza di appello e pagg. 10 e 11 della sentenza del Tribunale in cui si rinviene congrua giustificazione sia ordine al discostamento dal minimo edittale, peraltro assai contenuto, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichia P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21031/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris