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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15085/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilian. 8538/2023 depositata il 24/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

La [OSCURATO:SOCIETA]., società affidataria del servizio di gestione deiparcheggi a pagamento non custoditi nel territorio del Comune di Erice, haricevuto nel tempo diversi avvisi di accertamento TARSU/TIA, tra cui quellorelativo all’anno 2012, oggetto del presente giudizio.2.

La società ha proposto ricorso contro tale avviso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Trapani, sostenendo di non esseresoggetto passivo del tributo in quanto non deteneva né occupava le aree disosta, limitandosi alla mera gestione del servizio, con tariffe e modalitàimposte dal Comune.3.

La CTP di Trapani ha deciso con sentenza n. 197/2019, respingendoil ricorso e ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse considerarsi detentrice delle areee quindi soggetta al pagamento della TARSU.

Ha anche affermato che dalcontratto di affidamento non risultava alcuna esenzione.4.

Contro tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, iscritto al n.5992/2019 R.G., innanzi alla allora [OSCURATO:PERSONA],insistendo sull’assenza del presupposto impositivo e depositando memoriacon cui ha invocato l’efficacia di due precedenti sentenze della medesimaCTR — le sentenze n. 5065/2019 e 5066/2019, relative alle annualità 2010e 2011 e divenute cosa giudicata — nelle quali era stata esclusa la debenzadella TARSU per le medesime aree e tra le stesse parti.

Il Comune di Ericenon si è costituito né nel giudizio di primo grado né in quello d’appello.5.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia hadeciso con sentenza n. 8538/2023 accogliendo l’appello della [OSCURATO:PERSONA],riformando integralmente la sentenza di primo grado e annullando l’avvisodi accertamento.

In particolare, la Corte ha ritenuto applicabile il giudicatoesterno derivante dalle citate sentenze 5065 e 5066/2019, le quali avevanogià accertato — con riferimento alle stesse aree e alla medesimaimpostazione contrattuale — l’assenza del presupposto impositivo dellaNumero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/2026TARSU, e ha concluso che anche per il 2012 difettava il presupposto dellatassa, dovendo quindi accogliere l'appello.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso7.

E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa delricorrente ha chiesto la discussione della controversia.8.

Successivamente sono state depositate memorie contenentiistanza di rinuncia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La resistente [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato una eccezione preliminare diinammissibilità dell'intero ricorso per cassazione per violazione del principiodi autosufficienza, rilevando che il Comune di Erice avrebbe richiamato atti,documenti e contenuti (fra cui il contratto, il contenuto delle sentenze 5065e 5066/2019 e il petitum e causa petendi dei giudizi precedenti) senzariprodurli nel ricorso e senza allegarne adeguatamente il testo.

Secondo laSOES, tale mancanza impedirebbe alla Corte di svolgere il controllo richiestosulla corretta applicazione del giudicato esterno, giacché la Corte dicassazione non può ricercare autonomamente i documenti esterni al ricorsoe il giudicato deve essere riprodotto nel ricorso con riferimento congiunto amotivazione e dispositivo, in conformità alla giurisprudenza (Cass.5508/2018).2.

Con il primo motivo di ricorso, si è dedotto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, 6° comma, della Costituzione, dell’art. 36,comma 2 n. 4 del D.Lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c.2.1.

Il Comune di Erice lamenta che la Corte di giustizia tributaria disecondo grado abbia erroneamente applicato gli effetti del giudicato esternoderivante dalle sentenze n. 5065 e 5066 del 2019 della CTR Sicilia.

Secondoil ricorrente, tali sentenze, pur essendo passate in giudicato, sarebberoNumero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/2026tuttavia giuridicamente inutilizzabili come giudicato esterno, poiché viziateda motivazione apparente, omessa o inesistente, tali da non consentire diricavare una regula iuris applicabile ad altri giudizi.

Il Comune sostiene chetali pronunce non indicano le norme di diritto applicate né i precedentigiurisprudenziali richiamati, né contengono una struttura logico-giuridicaidonea a fondare un giudicato sostanziale opponibile in un diverso processo.Inoltre, il Comune eccepisce che quelle sentenze erano state emesse senzala partecipazione attiva del Comune, e dunque non avrebbero potutospiegare effetti vincolanti nei giudizi successivi.2.2.

La [OSCURATO:PERSONA] eccepisce anzitutto l’inammissibilità del motivo perdifetto di autosufficienza: il Comune, infatti, non avrebbe riprodotto nelricorso né il contenuto delle sentenze 5065 e 5066/2019 né gli atti rilevanti,impedendo alla Corte di valutarne correttamente la portata.

Nel merito, laresistente contesta radicalmente l’assunto del Comune, sostenendo che lesentenze del 2019 contengono invece una motivazione piena e sufficiente,che afferma chiaramente l’insussistenza del presupposto impositivo ex art.62 D.Lgs. 507/1993.

La [OSCURATO:PERSONA] richiama il passaggio nel quale la CTR harilevato che la società svolge un servizio pubblico, non ha il possesso né ladetenzione delle aree e che difetta il presupposto per l’applicazione dellaTARSU.

Tale motivazione, secondo la resistente, costituisce chiaramenteuna regula iuris idonea a fondare giudicato esterno.

In relazione allacontumacia del Comune nei precedenti giudizi, la [OSCURATO:PERSONA] oppone che lacontumacia non incide sugli effetti della sentenza e del giudicato.3.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per nullità c.d. derivata dellasentenza per errata applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 111, 6° commaCost., dell’art. 36, comma 2 n. 4 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2n. 4 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.3.1.

Il Comune ripropone, sotto il profilo del vizio processuale, lacensura relativa al fatto che le sentenze 5065 e 5066/2019 sarebberoNumero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/2026affette da motivazione apparente e dunque giuridicamente nulle, conconseguente impossibilità di costituire giudicato esterno.

Il ricorrentesostiene che la Corte regionale, fondando la propria decisione su quellesentenze senza svolgere una autonoma valutazione critica del lorocontenuto, avrebbe emesso una pronuncia a sua volta viziata damotivazione insufficiente e derivatamente nulla, essendosi limitata arecepire un giudicato privo di validità giuridica.

La nullità delle sentenzepregresse, secondo il Comune, si sarebbe quindi traslata sulla sentenzaimpugnata.3.2.

La [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che anche questo motivosarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, richiamando quantoesposto in relazione al primo motivo.

Nel merito, la resistente ribadisce chele valutazioni del Comune sono infondate, poiché la motivazione dellesentenze nn. 5065/2019 e 5066/2019 è completa e correttamentecostruita, e che la Corte di appello ha fatto altrettanto, applicandocorrettamente il principio del giudicato esterno in presenza di identità diparti, oggetto e presupposti impositivi.

Sottolinea inoltre che il motivo altronon sarebbe che una riproposizione delle medesime censure già sollevatenel primo motivo, con diverso nome, senza introdurre ulteriori profiligiuridici rilevanti.4.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per motivazione apparente inrelazione all’art. 111, 6° comma Cost., all’art. 36, comma 2 n. 4 d.lgs.546/1992, all’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., e all’art. 118 disp. att. c.p.c.4.1.

Il Comune sostiene che la decisione della Corte regionale sarebbeaffetta da motivazione solo apparente, poiché si sarebbe limitata arichiamare le sentenze 5065 e 5066/2019 senza svolgere un esameautonomo, completo e critico del contenuto delle stesse e della loro idoneitàa costituire giudicato esterno.

Il ricorrente lamenta che il giudice di appellonon avrebbe illustrato in modo intelligibile i motivi di fatto e di diritto allaNumero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/2026base della propria decisione, né avrebbe verificato la correttezzalogico-giuridica delle argomentazioni contenute nelle sentenze pregresse.Secondo il Comune, ciò integra un vizio di motivazione apparente,rientrante nell’art. 360 n. 5 c.p.c.4.2.

La [OSCURATO:PERSONA] afferma che anche questo motivo è inammissibile sottoil profilo dell’autosufficienza e comunque manifestamente infondato,rilevando che la sentenza impugnata contiene invece una motivazionechiara, lineare e sufficiente.

La Corte regionale, infatti, dopo aver verificatol’identità tra i giudizi e l’effettiva sussistenza del presupposto del giudicatoesterno, ha logicamente concluso che, trattandosi della medesimaquestione impositiva concernente le medesime aree e le stesse parti, ilgiudicato doveva essere applicato.

Secondo la resistente, la pretesa“approfondita disamina logico-giuridica” invocata dal Comune non eranecessaria, poiché la disciplina del giudicato esterno e la giurisprudenzacostante impongono l’automatica applicazione del giudicato quandoricorrono identità dei tre elementi essenziali: parti, petitum e causa petendi.5.

Con nota del 5 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente harappresentato che le parti, per tramite i loro procuratori, hanno avviatoun percorso di trattative finalizzato alla bonaria composizione delle loro litie dei contenziosi pendenti e previe reciproche rinunzie, hannocongiuntamente condiviso un accordo transattivo ; che, sulla scorta di dettacongiunta condivisione transattiva della lite, la G.M. con deliberazione n° 36del 16.2.2026 ha (…) a transigere le liti giudiziarie pendenti con la societàSOES e al contempo a rinunziare ai giudizi pendenti in Cassazione e/o adaccettare la rinuncia formalizzata dalla controparte per la sopravvenutacessazione della materia del contendere; che, pertanto, le parti conseparato atto del 18.2.2006 hanno definito transattivamente la loro lite e ingenerale il loro contenzioso ivi pattuendo la compensazione delle spese dilite e dei compensi di Avvocato per tutti i giudizi pendenti , concludendoper la presa d’atto della rinuncia con compensazione delle spese.Numero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/20266.

Deve quindi ritenersi cessata, tra le parti, la materia del contenderee va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza.Come, difatti, già statuito dalla Corte, nel caso in cui nel corso delgiudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere,con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, nonessendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare undisinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi,una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (v.

Cass., 19 aprile 2023, n.10483; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299;Cass.

Sez.

U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n.19160).7.

Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate trale parti.Nemmeno sussistono i presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosidi misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071).

P.Q.MLa Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassasenza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti, le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilian. 8538/2023 depositata il 24/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/20261. La [OSCURATO:SOCIETA]., società affidataria del servizio di gestione deiparcheggi a pagamento non custoditi nel territorio del Comune di Erice, haricevuto nel tempo diversi avvisi di accertamento TARSU/TIA, tra cui quellorelativo all’anno 2012, oggetto del presente giudizio.2. La società ha proposto ricorso contro tale avviso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Trapani, sostenendo di non esseresoggetto passivo del tributo in quanto non deteneva né occupava le aree disosta, limitandosi alla mera gestione del servizio, con tariffe e modalitàimposte dal Comune.3. La CTP di Trapani ha deciso con sentenza n. 197/2019, respingendoil ricorso e ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse considerarsi detentrice delle areee quindi soggetta al pagamento della TARSU. Ha anche affermato che dalcontratto di affidamento non risultava alcuna esenzione.4. Contro tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, iscritto al n.5992/2019 R.G., innanzi alla allora [OSCURATO:PERSONA],insistendo sull’assenza del presupposto impositivo e depositando memoriacon cui ha invocato l’efficacia di due precedenti sentenze della medesimaCTR — le sentenze n. 5065/2019 e 5066/2019, relative alle annualità 2010e 2011 e divenute cosa giudicata — nelle quali era stata esclusa la debenzadella TARSU per le medesime aree e tra le stesse parti. Il Comune di Ericenon si è costituito né nel giudizio di primo grado né in quello d’appello.5. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia hadeciso con sentenza n. 8538/2023 accogliendo l’appello della [OSCURATO:PERSONA],riformando integralmente la sentenza di primo grado e annullando l’avvisodi accertamento. In particolare, la Corte ha ritenuto applicabile il giudicatoesterno derivante dalle citate sentenze 5065 e 5066/2019, le quali avevanogià accertato — con riferimento alle stesse aree e alla medesimaimpostazione contrattuale — l’assenza del presupposto impositivo dellaNumero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/2026TARSU, e ha concluso che anche per il 2012 difettava il presupposto dellatassa, dovendo quindi accogliere l'appello.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso7. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa delricorrente ha chiesto la discussione della controversia.8. Successivamente sono state depositate memorie contenentiistanza di rinuncia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La resistente [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato una eccezione preliminare diinammissibilità dell'intero ricorso per cassazione per violazione del principiodi autosufficienza, rilevando che il Comune di Erice avrebbe richiamato atti,documenti e contenuti (fra cui il contratto, il contenuto delle sentenze 5065e 5066/2019 e il petitum e causa petendi dei giudizi precedenti) senzariprodurli nel ricorso e senza allegarne adeguatamente il testo. Secondo laSOES, tale mancanza impedirebbe alla Corte di svolgere il controllo richiestosulla corretta applicazione del giudicato esterno, giacché la Corte dicassazione non può ricercare autonomamente i documenti esterni al ricorsoe il giudicato deve essere riprodotto nel ricorso con riferimento congiunto amotivazione e dispositivo, in conformità alla giurisprudenza (Cass.5508/2018).2. Con il primo motivo di ricorso, si è dedotto la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, 6° comma, della Costituzione, dell’art. 36,comma 2 n. 4 del D.Lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c.2.1. Il Comune di Erice lamenta che la Corte di giustizia tributaria disecondo grado abbia erroneamente applicato gli effetti del giudicato esternoderivante dalle sentenze n. 5065 e 5066 del 2019 della CTR Sicilia. Secondoil ricorrente, tali sentenze, pur essendo passate in giudicato, sarebberoNumero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/2026tuttavia giuridicamente inutilizzabili come giudicato esterno, poiché viziateda motivazione apparente, omessa o inesistente, tali da non consentire diricavare una regula iuris applicabile ad altri giudizi. Il Comune sostiene chetali pronunce non indicano le norme di diritto applicate né i precedentigiurisprudenziali richiamati, né contengono una struttura logico-giuridicaidonea a fondare un giudicato sostanziale opponibile in un diverso processo.Inoltre, il Comune eccepisce che quelle sentenze erano state emesse senzala partecipazione attiva del Comune, e dunque non avrebbero potutospiegare effetti vincolanti nei giudizi successivi.2.2. La [OSCURATO:PERSONA] eccepisce anzitutto l’inammissibilità del motivo perdifetto di autosufficienza: il Comune, infatti, non avrebbe riprodotto nelricorso né il contenuto delle sentenze 5065 e 5066/2019 né gli atti rilevanti,impedendo alla Corte di valutarne correttamente la portata. Nel merito, laresistente contesta radicalmente l’assunto del Comune, sostenendo che lesentenze del 2019 contengono invece una motivazione piena e sufficiente,che afferma chiaramente l’insussistenza del presupposto impositivo ex art.62 D.Lgs. 507/1993. La [OSCURATO:PERSONA] richiama il passaggio nel quale la CTR harilevato che la società svolge un servizio pubblico, non ha il possesso né ladetenzione delle aree e che difetta il presupposto per l’applicazione dellaTARSU. Tale motivazione, secondo la resistente, costituisce chiaramenteuna regula iuris idonea a fondare giudicato esterno. In relazione allacontumacia del Comune nei precedenti giudizi, la [OSCURATO:PERSONA] oppone che lacontumacia non incide sugli effetti della sentenza e del giudicato.3. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per nullità c.d. derivata dellasentenza per errata applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 111, 6° commaCost., dell’art. 36, comma 2 n. 4 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2n. 4 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.3.1. Il Comune ripropone, sotto il profilo del vizio processuale, lacensura relativa al fatto che le sentenze 5065 e 5066/2019 sarebberoNumero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/2026affette da motivazione apparente e dunque giuridicamente nulle, conconseguente impossibilità di costituire giudicato esterno. Il ricorrentesostiene che la Corte regionale, fondando la propria decisione su quellesentenze senza svolgere una autonoma valutazione critica del lorocontenuto, avrebbe emesso una pronuncia a sua volta viziata damotivazione insufficiente e derivatamente nulla, essendosi limitata arecepire un giudicato privo di validità giuridica. La nullità delle sentenzepregresse, secondo il Comune, si sarebbe quindi traslata sulla sentenzaimpugnata.3.2. La [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che anche questo motivosarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, richiamando quantoesposto in relazione al primo motivo. Nel merito, la resistente ribadisce chele valutazioni del Comune sono infondate, poiché la motivazione dellesentenze nn. 5065/2019 e 5066/2019 è completa e correttamentecostruita, e che la Corte di appello ha fatto altrettanto, applicandocorrettamente il principio del giudicato esterno in presenza di identità diparti, oggetto e presupposti impositivi. Sottolinea inoltre che il motivo altronon sarebbe che una riproposizione delle medesime censure già sollevatenel primo motivo, con diverso nome, senza introdurre ulteriori profiligiuridici rilevanti.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per motivazione apparente inrelazione all’art. 111, 6° comma Cost., all’art. 36, comma 2 n. 4 d.lgs.546/1992, all’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., e all’art. 118 disp. att. c.p.c.4.1. Il Comune sostiene che la decisione della Corte regionale sarebbeaffetta da motivazione solo apparente, poiché si sarebbe limitata arichiamare le sentenze 5065 e 5066/2019 senza svolgere un esameautonomo, completo e critico del contenuto delle stesse e della loro idoneitàa costituire giudicato esterno. Il ricorrente lamenta che il giudice di appellonon avrebbe illustrato in modo intelligibile i motivi di fatto e di diritto allaNumero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/2026base della propria decisione, né avrebbe verificato la correttezzalogico-giuridica delle argomentazioni contenute nelle sentenze pregresse.Secondo il Comune, ciò integra un vizio di motivazione apparente,rientrante nell’art. 360 n. 5 c.p.c.4.2. La [OSCURATO:PERSONA] afferma che anche questo motivo è inammissibile sottoil profilo dell’autosufficienza e comunque manifestamente infondato,rilevando che la sentenza impugnata contiene invece una motivazionechiara, lineare e sufficiente. La Corte regionale, infatti, dopo aver verificatol’identità tra i giudizi e l’effettiva sussistenza del presupposto del giudicatoesterno, ha logicamente concluso che, trattandosi della medesimaquestione impositiva concernente le medesime aree e le stesse parti, ilgiudicato doveva essere applicato. Secondo la resistente, la pretesa“approfondita disamina logico-giuridica” invocata dal Comune non eranecessaria, poiché la disciplina del giudicato esterno e la giurisprudenzacostante impongono l’automatica applicazione del giudicato quandoricorrono identità dei tre elementi essenziali: parti, petitum e causa petendi.5. Con nota del 5 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente harappresentato che le parti, per tramite i loro procuratori, hanno avviatoun percorso di trattative finalizzato alla bonaria composizione delle loro litie dei contenziosi pendenti e previe reciproche rinunzie, hannocongiuntamente condiviso un accordo transattivo ; che, sulla scorta di dettacongiunta condivisione transattiva della lite, la G.M. con deliberazione n° 36del 16.2.2026 ha (…) a transigere le liti giudiziarie pendenti con la societàSOES e al contempo a rinunziare ai giudizi pendenti in Cassazione e/o adaccettare la rinuncia formalizzata dalla controparte per la sopravvenutacessazione della materia del contendere; che, pertanto, le parti conseparato atto del 18.2.2006 hanno definito transattivamente la loro lite e ingenerale il loro contenzioso ivi pattuendo la compensazione delle spese dilite e dei compensi di Avvocato per tutti i giudizi pendenti , concludendoper la presa d’atto della rinuncia con compensazione delle spese.Numero registro generale 9966/2024Numero sezionale 4077/2026Numero di raccolta generale 15085/2026Data pubblicazione 19/05/20266. Deve quindi ritenersi cessata, tra le parti, la materia del contenderee va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza.Come, difatti, già statuito dalla Corte, nel caso in cui nel corso delgiudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere,con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, nonessendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare undisinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi,una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (v. Cass., 19 aprile 2023, n.10483; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299;Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n.19160).7. Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate trale parti.Nemmeno sussistono i presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosidi misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassasenza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti, le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris