CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 14/07/2022, che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 4 e 6, cod. pen. Al riguardo, deduce: 1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente alla consorteria mafiosa denominata clan Nardo, con funzione di reggente, nel periodo dal 27 febbraio 2017 al 9 giugno del 2018. In particolare, con riferimento al compendio indiziario, si lamenta che: - le dichiarazioni dei collaboratori Mangiameli, Blandino e Ruggeri erano inconcludenti rispetto al periodo in contestazione in quanto rese in un arco precedente (dal 2010 al 2014), oltre ché generiche, prive di riscontri individualizzanti e rese nell'ambito di procedimento penale (RGNR n. 4545/2009) all'esito del quale il ricorrente era stato assolto dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, in relazione al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 per cui aveva riportato condanna, si era esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; - le dichiarazioni dei collaboratori più recenti (Guttuso, Amarindo e Scandurra) erano generiche, contraddittorie e prive di riscontri individualizzanti; in particolare, si evidenziano le seguenti criticità: a) Guttuso, in un primo momento, aveva riferito di non conoscere personalmente il ricorrente, apprendendo le notizie riferite da [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, considerato che il collaborante riferisce di avere intrattenuto rapporti con uno dei soggetti (il Gentile) facenti parte della consorteria mafiosa a cui apparterrebbe il ricorrente, non si spiega perché non debba conoscere direttamente anche il Cormaci di cui, invece, ne ha contezza solo attraverso il racconto di un terzo; contraddittorie erano poi le affermazioni, rese in un secondo momento, in cui riferisce di un incontro con il Cormaci nel corso del quale questi lo avrebbe investito del traffico di droga a Scordia, con l'intesa che, però, avrebbe dovuto lasciar perdere come punto di riferimento associativo il [OSCURATO:PERSONA]; l'affermazione era contraddittoria ed illogica in quanto non si spiega per quale motivo il ricorrente si sarebbe dovuto sostituire al Gentile se entrambi facevano parte della stessa consorteria; b) Amarindo non ha conoscenza diretta dei fatti in quanto non inserito all'interno della consorteria investigata; dapprima riferisce sul ricorrente de relato (circostanze apprese da [OSCURATO:PERSONA]), poi, invece, in un successivo verbale, lo riconosce e lo indica come appartenente al clan per conoscenza diretta, facendo riferimento ad un incontro avvenuto in un arco temporale (nell'anno 2019) in cui il ricorrente si trovava detenuto (il Cormaci è detenuto dal maggio 2018 sino al 25 maggio 2021); c) [OSCURATO:PERSONA] riferisce in ordine al ricorrente in modo generico, contraddittorio e non relativamente al periodo in contestazione, in quanto il riferimento alla reggenza da parte del ricorrente del clan era collocato negli anni 2011-2012, arco temporale in cui in favore del ricorrente operava il giudicato assolutorio dall'imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa. Il collaborante, poi, era stato pressoché ininterrottamente detenuto (giugno 2013- gennaio 2018; da luglio 2018), di talché non poteva avere cognizione diretta dei fatti riferiti. Infine, la condotta di partecipazione era priva di elementi di tipo dinamico e causale; alla mancata partecipazione del ricorrente alle riunioni tenute dai presunti partecipi del sodalizio andava attribuito un significato neutro, non potendosi ritenere che fosse espressione di un mero calcolo utilitaristico. 2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen. (qualità di reggente del clan Nardo). Deponevano nel senso di escludere qualsiasi ruolo qualificato in capo al ricorrente sia l'esito delle indagini di polizia giudiziaria, sia le stesse dichiarazioni dei collaboratori: Guttuso, aveva solo pensato che il ricorrente fosse il reggente, precisando poi che aveva personalmente appreso che il nuovo responsabile del clan era [OSCURATO:PERSONA], per come anche comprovato dal compendio intercettivo; i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni coeve con l'arco temporale della contestazione mossa, indicano [OSCURATO:PERSONA] e non il ricorrente come responsabile della zona di Lentini. Quanto agli elementi su cui il Tribunale del riesame aveva invece fondato il riconoscimento del ruolo direttivo, quanto al propalato dei collaboratori si evidenzia che; Amarino non era affiliato al clan Nardo e Scandurra aveva poi ritrattato; il contenuto dell'ambientale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era poco intellegibile anche in forza del linguaggio allusivo impiegato e si collocava a distanza di quattro mesi dall'arresto del Cormaci (avvenuto il 9 giugno 2018 in esecuzione di pena). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi manifestamente infondati. 1. Nessuna violazione di legge o vizio di motivazione è dato scorgersi nell'ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione degli elementi su cui è stata fondata la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al clan Nardo, quale articolazione territoriale del sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA]. In particolare: - quanto alla risalenza nel tempo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Mangiameli, Blandino e Ruggeri, il Tribunale del riesame ne ha correttamente apprezzato - in ragione della omogeneità dei fatti, avendo questi comunemente riferito sulla organicità del Cormaci al clan Nardo - la valenza di riscontro al narrato degli altri collaboratori la cui chiamata in correità si riferisce al periodo in contestazione; - si è correttamente esclusa qualsiasi interferenza tra il giudicato assolutorio riportato dal ricorrente in ordine alla contestazione di partecipazione al clan Nardo e la valenza di tali dichiarazioni; la condotta di partecipazione oggetto della misura cautelare non solo attiene a periodo differente, ma si fonda su una piattaforma indiziaria costituita da altre pregnanti chiamate in correità, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dall'esito dell'attività di indagine della polizia giudiziaria relativa al nuovo arco temporale; inoltre, posto che difetta qualsiasi allegazione che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sopra indicati siano state asseverate come false nell'ambito del processo che ha visto assolto il ricorrente per analogo reato per cui si procede, correttamente il Tribunale ne ha recuperato la valenza di elemento di conferma del dichiarato dei collaboratori più recenti i quali, riferendo di fatti collocati nell'alveo del periodo in contestazione, fanno comunque riferimento al ricorrente come soggetto già organico al clan Nardo, anche in ragione del rilievo della sua partecipazione; - la plurima convergenza dichiarativa delle dichiarazioni accusatorie dei nuovi collaboratori di giustizia in merito al ruolo ascritto, secondo la tesi d'accusa, al ricorrente, è stata correttamente apprezzata non solo in relazione al nucleo essenziale della chiamate ma anche alla luce dei plurimi elementi di riscontro, puntualmente passati in rassegna dal Tribunale del riesame, tra i quali assumo anche spiccato rilievo quelli di carattere integrativo successivamente prodotti dal pubblico ministero, che danno conto degli accertati rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della famiglia mafiosa etnea e con [OSCURATO:PERSONA], figura di rilievo dello stesso clan Nardo, nonché con altri sodali, sia intranei al clan Nardo che esponenti di altre consorterie, monitorati dalla polizia giudiziaria sia nei contatti telefonici che nei successivi incontri, tenuti proprio nei luoghi ordinariamente deputati ai consessi di tale sodalizio mafioso (rilevante è il richiamo a quello con Guercio e Ciaffaglione nel corso del quale il primo mostrava agli altri, presente il ricorrente, dei bigliettini). Si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (ex multis, Sez. 6, n. 47108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bombardino, Rv. 277393 - 01; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744 - 01); - è stata motivatamente esclusa la denunciata contraddittorietà delle accuse mosse dal Guttuso, sulla scorta di un'integrale e coerente lettura del complesso delle dichiarazioni collaborative rese, dotate di particolare pregnanza anche in ragione degli specifici elementi narrativi che le sostengono, che danno conto di come i fatti additati al ricorrente siano stati direttamente percepiti dal dichiarante e non pervenuti alla sua conoscenza de relato, per come anche confermato dall'esito delle indagini di polizia giudiziaria che hanno consentito di riscontrare i rapporti del ricorrente con i soggetti ivi menzionati (vedi pagg. 18-21); - è stata congruamente esclusa la decisiva interferenza sulla genuinità del narrato del collaboratore Amarindo dei riferimenti temporali relativi alla condotta di partecipazione da questi attribuita al Cormaci, sulla scorta della convergenza con le ulteriori chiamate anche con riguardo ai soggetti della consorteria con cui il ricorrente ha intrattenuto rapporti nel periodo in contestazione, nonché dei riscontri relativi al luogo indicato come deputato agli incontri dei componenti del sodalizio e dei rapporti intrattenuti con gli altri componenti del clan, per come documentato dai servizi di polizia giudiziaria e dall'esito degli accertamenti sui contatti telefonici tra gli stessi intervenuti; inoltre, quanto allo stato detentivo del collaborante che, a detta della difesa, svilirebbe di pregnanza il propalato, va osservato che la detenzione non è di per sé inidonea ad escludere l'apprensione di notizie relative ai fatti attinenti al sodalizio di cui il soggetto fa parte e continua a far parte pur in vinculis, tenuto conto della notoria circolarità di tali informazioni anche all'interno del circuito carcerario, in assenza, peraltro, di specifiche allegazioni che rendano impossibile, nel caso in esame, tale riferita conoscenza; - si è attribuita corretta valenza al narrato del collaboratore Scandurra antecedente alla ritrattazione in ossequio al principio di diritto secondo cui, in tema di valutazione delle prove, la ritrattazione, da parte di un collaboratore di giustizia, di dichiarazioni accusatorie in precedenza rese non costituisce elemento in grado di escluderne l'attendibilità, potendo il giudice legittimamente riconoscere valore probatorio alle stesse, a condizione che eserciti su di esse un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche ritenere che la ritrattazione si traduca in un ulteriore elemento di conferma delle originarie accuse (Sez. 6, n. 35680 del 30/05/2019, Caggiano, Rv. 276693 - 01; Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 - 02, che ha escluso la valenza di prova nuova della mera ritrattazione ai fini della revisione laddove non supportata da specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della dichiarazione); - valenza di merito, infine, assumono le censure volte a prospettare una lettura alternativa degli incontri e dei dialoghi captati, preclusa in questa sede e, peraltro, scevra da specifiche ipotesi di travisamento; - quanto al rilievo della condotta di partecipazione, l'ordinanza impugnata, in perfetta aderenza i principi dettati dalle Sezioni unite Modaffari, hanno sottolineato come lo stabile inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa dell'associazione, risulti idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi e tanto non solo in forza del legame derivante dall'affiliazione a detto consesso ma anche in forza di una condotta di carattere penetrante negli affari illeciti del sodalizio, concretizzatasi mediante incontri, direttive e disposizioni in merito ai traffici illeciti del clan (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01 - 02). 2. Anche con riguardo all'affermato ruolo di rilievo assunto dal ricorrente nel clan mafioso l'ordinanza impugnata si sottrae ai vizi di legittimità denunziati. Al riguardo, il Tribunale del riesame ha ricavato il ruolo direttivo del Cormaci non solo dal contenuto del propalato dei collaboratori di giustizia, con particolare riguardo alle direttive che il ricorrente avrebbe impartito in ordine al traffico di stupefacenti nell'area d Scordia, ma anche dall'incontro da questi tenuto, unitamente al Guercio, indicato come altro soggetto emergente del clan Nardo, con [OSCURATO:PERSONA], figura di primo piano nell'ultimo periodo del clan Santapaola-Ercolano, quale responsabile del gruppo del villaggio Sant'Agata; inoltre, si è fatto anche riferimento al contenuto di una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], responsabile del sodalizio lentinese per il territorio di Vizzini e [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale, superando i rilievi difensivi attinenti alla intellegibilità del dialogo captato sulla scorta anche dei richiami al contesto mafioso di riferimento evocati dal collaboratore Guttuso e dai riferimenti alla vicenda dell'arresto subito dal Cormaci che gli stessi conversanti fanno, ha sottolineato come l'oggetto della conversazione attenesse a questioni afferenti ai gruppi criminali e si fosse evocato il potere decisionale di intervento di cui il ricorrente era titolare, essendo stato indicato quale soggetto che avrebbe potuto risolvere la questione di tipo economico che contrapponeva il Giarrusso ad altri soggetti. Il fatto, poi, che tali primarie incombenze o attività sia state dal ricorrente svolte anche in costanza della presenza di altri soggetti chiamati e/o investito del ruolo di capo clan, non ne elide il rilievo circostanziale, in quanto nell'ambito del reato associativo va ribadito che "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890 — 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu