CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40632/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Milano con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Milano che ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati di riciclaggio di diversi autoveicoli. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'articolo 648 bis codice penale poiché la corte ha affermato la responsabilità dell'imputato sul rilievo che le dette autovetture sono state rinvenute nella sua disponibilità, senza dimostrare che le manovre dissimulatorie siano state realizzate dall'imputato all'interno della sua officina. Anche in relazione al reato di riciclaggio contestato al capo F dell'imputazione avente ad oggetto la [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di responsabilità è affetto da vizio di motivazione poiché la corte non ha spiegato il collegamento tra le condotte di riciclaggio e la persona dell'imputato. -Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per i reati unificati per continuazione. Con memoria difensiva, il ricorrente deduce che non ricorrono le ragioni di inammissibilità del ricorso indicate nell'avviso di fissazione dell'udienza e chiede che il processo venga rimesso alla seconda sezione. Il ricorso è inammissibile poiché generico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorrente non si confronta con l'ampia ed esaustiva motivazione resa dalla Corte di Appello, la quale ha osservato che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso dei veicoli ricoverati nel capannone nella sua disponibilità adibito ad officina; che l'attività di officina era in corso all'atto dell'intervento; che i veicoli risultavano in parte smontati; che i verbalizzanti avevano effettuato attività di osservazione all'esterno dell'officina e avevano potuto notare l'ingresso della carcassa poi utilizzata per consumare il delitto di riciclaggio. Il ricorso deduce vizi della motivazione ma tende ad ottenere un nuovo giudizio di merito ed una diversa ricostruzione dei fatti favorevole all'imputato, trascurando di considerare che la corte ha reso sul punto considerazioni logiche, esaustive e congrue al compendio probatorio. La censura in merito al trattamento sanzionatorio è generica e manifestamente infondata poiché la corte ha ribadito che gli aumenti di pena per le condotte di riciclaggio unificati per continuazione sono stati determinati in misura molto contenuta - appena mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa e mesi sei di reclusione ed euro 700 di multa -ben al di sotto del minimo edittale previsto per la fattispecie di reato e della possibilità consentita dall'articolo 81 codice penale e in questi casi, secondo consolidata giurisprudenza, non appare necessario fornire una specifica motivazione sul punto, essendo sufficiente fare riferimento alla congruità dell'aumento . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ....--- -------