CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eDomenico Martino, domicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coattaNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026amministrativa- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 98/2024,pubblicata in data 22 gennaio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:SOCIETA].,deducendo di avere proposto azione di responsabilità per mala gestioex art. 84, comma 5, t.u.b., nonché ex artt. 2393, 2394, 2396 cod.civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], componente del Collegio sindacaledella [OSCURATO:SOCIETA]. dal 5 maggio2010 al 22 aprile 2013, nonché componente del Collegio sindacaledella [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2006 al 14 giugno 2011, e di avere chiestoil risarcimento dei danni quantificati nella misura complessiva di euro147.506.759,10, lo convenivano in giudizio, unitamente alla moglieAnnalisa Colantonio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentirdichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., dell’atto del 16 luglio2015, con cui il convenuto aveva donato alla moglie la propria quota,pari alla metà dell’intera proprietà, di un appartamento sito in [OSCURATO:SOCIETA],via Arniense n. 44, di un locale ripostiglio posto nel medesimoedificio, nonché il diritto di proprietà, con costituzione del diritto diabitazione in favore dello stesso donante, di altro appartamento sitoal civico 38 della stessa via Arniense.I convenuti, costituendosi in giudizio, eccepivano la nullitàdell’atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., perinsussistenza dei requisiti di cui all’art. 163, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ., per assunta mancata allegazione dei fatti costitutivi del credito eNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026per assoluta incertezza della titolarità attiva della situazionesoggettiva dedotta in giudizio, nonché la prescrizione dell’azione e deldiritto sotteso e l’insussistenza delle ragioni creditorie della Bancaanche per effetto della rinuncia all’azione di responsabilità neiconfronti del dimissionario Presidente del consiglio di amministrazionedella [OSCURATO:SOCIETA]., rinuncia cheaveva comportato la liberazione anche dei pretesi coobbligati – tra iquali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - per effetto della remissione ex art. 1301 cod.civ. e l’estensione a questi ultimi degli effetti della transazionestipulata dal Presidente dimissionario ex art. 1304 cod. civ.Il Tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficaciadell’atto di donazione e condannando i convenuti al pagamento dellespese di lite.2. La decisione, impugnata dai coniugi soccombenti, è stataconfermata dalla Corte d’appello di L’Aquila.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per lacassazione della suddetta sentenza, sulla base di tre articolati motivi,ulteriormente illustrati con memoria.4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la ‹‹Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 164, comma quarto, c.p.c.; nullità dellacitazione; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, 2903,2697, 2407, 2043, 2947 e 2949 c.c. in relazione all’art. 2393 c.c.(art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.); inaccoglibilità dell’azionerevocatoria ogniqualvolta, in mancanza di un credito certo liquido edesigibile, sussistano contestazioni della pretesa attoreamanifestamente fondate; erroneo computo del termine diNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026prescrizione››.Deducono i ricorrenti che, sebbene sia ammessa l’esperibilitàdell’azione revocatoria in ipotesi di crediti litigiosi, il creditore cheagisca per la tutela di un credito contestato è tenuto ad identificarlocon esattezza mediante la puntuale allegazione dei fatti costitutividello stesso, e ciò sia al fine di tutelare il diritto ad una compiutadifesa della parte convenuta, sia al fine di consentire al giudice divalutare, sia pure incidentalmente, la probabilità dell’esistenza dellapretesa azionata alla luce delle contestazioni del convenuto.Lamentano che, nel caso di specie, le parti attrici, con l’atto dicitazione introduttivo del giudizio di primo grado, si erano limitate adaffermare di essere creditrici in forza di un’azione di responsabilità eche l’azione revocatoria era “funzionale alla tutela dei diritti di creditoderivanti dalla predetta azione di responsabilità”, per cui, nelcostituirsi nel giudizio di primo grado, avevano tempestivamenteeccepito la carenza dell’atto di citazione per insussistenza dei requisitidi cui all’art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.Evidenziano, inoltre, che: a) il giudizio era stato introdotto da duedistinti soggetti, Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, i quali avevanoaffermato di essere entrambi legittimati alla proposizione dell’azionerevocatoria, pur a fronte di una disposta cessione dei diritti, delleRisparmio della [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazionestraordinaria, in favore del cd. “ente ponte”, [OSCURATO:PERSONA] diRisparmio di [OSCURATO:SOCIETA].; tale affermazione si traduceva in unasostanziale mancanza di allegazione di un elemento costitutivo delladomanda, non potendo le attrici essere contemporaneamente titolaridella situazione giuridica dedotta in giudizio e, quindi, entrambelegittimate a proporre l’azione; b) il diritto al risarcimento dei danniNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026presupposto dell’azione revocatoria risultava comunque prescritto.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. La Corte d’appello, dopo avere richiamato la giurisprudenzadi legittimità in tema di nullità dell’atto di citazione ex art. 164,quarto comma, cod. proc. civ., secondo la quale essa sussiste soloquando risulti “assolutamente” incerto l’oggetto della domanda,oppure manchi l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni delladomanda, mediante una valutazione da compiersi caso per caso, haritenuto che, nella fattispecie in esame, “tale requisito minimoindispensabile del libello introduttivo del giudizio è [era ] stato,come correttamente evidenziato dal primo giudice, soddisfatto”; ha,in particolare, spiegato che gli istituti di credito avevanorappresentato “che la genesi dell’azione revocatoria deve [doveva]ricercarsi nella pretesa risarcitoria reclamata nei confronti del dott.[OSCURATO:PERSONA] per irregolarità accertate in sede ispettiva… quale componentedel Collegio sindacale della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] (societàriconducibile al medesimo gruppo)” e che “a corroborare taleprospettazione, poi, le medesime parti hanno [avevano]ulteriormente specificato di aver già agito dinanzi al Tribunale delleImprese evocando, fra gli altri, anche il dott. [OSCURATO:PERSONA] in quella sede perottenere il ristoro del danno sofferto dalla condotta del professionistaquantificato peraltro nel suo ammontare”. Alla stregua di tali elementiha, pertanto, reputato che il quadro tratteggiato era certamenteidoneo a chiarire la causa petendi della domanda.1.3. La Corte d’appello si è conformata al principio secondo ilquale la nullità della citazione comminata dal quarto comma dell’art.164 cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti""costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o siaassolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso,nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da unNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi delladomanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazionicontenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezzadelle ragioni della domanda. In particolare perciò l'incertezza dei fatticostitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratricedella norma che impone all'attore di specificare sin dall'attointroduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che,principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente ilconvenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del"thema decidendum"), con la conseguenza che non potràprescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dallarelazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte(Cass., sez. 1, 12/11/2003, n. 17023; Cass. n. 27670 e 29241 del2008).La valutazione relativa alla ricorrenza o meno dell'incertezza dialcuno dei requisiti dell'atto introduttivo del giudizio attiene ad unaindagine di fatto e si risolve, perciò, in un apprezzamento di merito,che, se correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità(Cass., sez. 2, 03/07/1964, n. 1734; Cass., sez. L, 19/3/2001, n.3911; Cass., 12/1/1996, n. 188; Cass., sez. 2, 29/1/2015, n. 1681).Nella specie, in sede di merito è stata esclusa la nullità dellacitazione sia con riferimento alla dedotta violazione del requisitodell’editio actionis, sia in relazione alla causa petendi, ex art. 163,primo comma, n. 4, c.p.c., sul presupposto che il credito a tutela delquale si agiva con azione revocatoria era stato chiaramenteindividuato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, cosicchénon poteva essere ravvisato alcun profilo di incertezza;l’accertamento svolto dai giudici di merito, in quanto adeguatamenteNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026motivato, sfugge alle censure in disamina.1.4. Sotto altro profilo, con riguardo alla presunta incertezza sullatitolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, lacensura non si confronta idoneamente con il percorso argomentativoseguito dalla Corte d’appello, che ha ben evidenziato che il giudizio diresponsabilità a carico dello [OSCURATO:PERSONA] era stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] diRisparmio della [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:SOCIETA].), in liquidazionecoatta amministrativa, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (giàNuova [OSCURATO:SOCIETA].); poiché quest’ultima èstata successivamente incorporata nella Unione di [OSCURATO:PERSONA].p.a., la quale ha esperito azione revocatoria unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] in Liquidazione coattaamministrativa, del tutto correttamente, è stata ritenuta lalegittimazione attiva in capo alle attrici, risultando entrambericonducibili alla originaria [OSCURATO:SOCIETA]., inragione della costituzione dell’Ente ponte denominato “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, ed entrambi titolari di un credito“litigioso”, ossia della pretesa risarcitoria vantata nei confronti delloIecco, oggetto del giudizio di responsabilità pendente dinanzi alTribunale per le Imprese.1.5. Il motivo è pure inammissibile con riferimento alla eccepitaprescrizione. Va anzitutto rilevato che gli appellanti, ora ricorrenti, ingrado di appello si sono limitati a prospettare, a sostegnodell’eccezione, che la prescrizione derivava dal fatto che nell’ispezionesvolta nel 2014 alcuna contestazione era stata mossa nei confrontidello [OSCURATO:PERSONA] e che a quella data lo stesso non rivestiva alcuna caricaall’interno del Collegio sindacale.In questa sede, nell’evidenziare che la domanda di risarcimentodei danni è stata avanzata con atto di citazione dell’8 novembre 2017e che la carica di componente del Collegio sindacale della Flashbak èNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026cessata in data 14 giugno 2011, mentre quella di componente delCollegio sindacale della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 aprile 2013, iricorrenti ribadiscono che il presunto diritto al risarcimento dei dannisarebbe sicuramente prescritto in relazione alla prima carica e che, inrelazione alla seconda, potrebbe configurarsi una responsabilità soloper danni discendenti da azioni od omissioni commesse non oltre icinque anni, da computare a ritroso dalla data di notifica dell’attointroduttivo del giudizio di responsabilità.La tesi difensiva di parte ricorrente non può essere condivisa.La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata,puntualizzando che gli appellanti hanno sollevato l’eccezione diprescrizione sotto il duplice profilo della decorrenza del terminequinquennale previsto dall’art. 2903 cod. civ. e dall’art. 2043 cod. civ.con riferimento alla pretesa creditoria presupposto dell’azionerevocatoria, ha, in primo luogo, fatto proprie le conclusioni delGiudice di primo grado che aveva escluso la fondatezza del primorilievo, dal momento che tra la trascrizione della donazione (rilevanteai fini del dies a quo) e la introduzione del giudizio di revocatoria nonera ancora trascorso il termine quinquennale di cui all’art. 2903 cod.civ.Passando poi all’esame della eccezione di prescrizione del dirittodi credito vantato dalle creditrici nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] e sottesoall’azione pauliana, la Corte d’appello ha accertato, sulla base delmateriale documentale acquisito agli atti di causa, che lecontestazioni elevate a carico dello [OSCURATO:PERSONA], quale componente delCollegio sindacale sino al 22 aprile 2013, erano scaturite dalleispezioni svolte dagli organi di controllo nel 2009 e nel 2012, nelcorso delle quali erano state riscontrate irregolarità riguardantil’assenza di verifiche del rispetto della normativa antiriciclaggio daparte dei componenti del Collegio sindacale, di cui faceva parte a quelNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026tempo lo [OSCURATO:PERSONA], così negando che al momento della notifica dellacitazione introduttiva del giudizio di responsabilità dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (2017) il credito potesse ritenersi prescritto.Il giudice d’appello ha, in tal modo, valutato che il credito dedottoin giudizio non fosse manifestamente pretestuoso (Cass., sez.2018, n. 11755; Cass., sez. 6 - 3, 2020, n. 4212), uniformandosi aiprincipi affermati da Cass. Sez. U, n. 9440 del 2004, secondo i qualila ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azionerevocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, unaccertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento invia principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragionedi credito quale titolo di legittimazione all'azione.Ne segue che la doglianza svolta non attinge idoneamente leargomentazioni su cui poggia la decisione.2. Con il secondo motivo è dedotta la ‹‹violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2901, 1301 e 1304 cod. civ. in relazione agliartt. 2393, 2407 e 2476 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.); violazione dei principi in tema di rinuncia all’azione sociale diresponsabilità; difetto dell’elemento soggettivo della condottacontestata all’ex sindaco [OSCURATO:PERSONA]››.Rappresentano i ricorrenti che i soci della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio dellaProvincia di [OSCURATO:SOCIETA]., nel verbale dell’assemblea del 22 aprile2013, avevano rinunciato all’esperimento di qualsiasi azione neiconfronti del Presidente dimissionario ([OSCURATO:PERSONA]) e che talerinuncia dovrebbe avuto effetto liberatorio anche nei riguardi deipretesi coobbligati, ai sensi dell’art. 1301 cod. civ., e, dunque, anchenei confronti dell’odierno ricorrente, ed avrebbe comportatol’estensione ai coobbligati degli effetti della transazione ex art. 1304c.c. La predetta rinuncia – proseguono i ricorrenti – aveva avuto adoggetto “ogni azione verso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’interoNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026mandato svolto e con espresso richiamo alle risultanze dellaprecedente ispezione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia senza alcuna riservadell’esercizio del diritto nei confronti degli altri esponenti aziendali”,per cui “essendo gli amministratori, i sindaci (ex art. 2407, secondocomma, cod. civ.) ed il direttore generale solidalmente responsabiliverso la società, la rinuncia all’azione di responsabilità verso ilPresidente dimissionario, concretante remissione, ha avuto effettoliberatorio anche nei riguardi dei (pretesi) coobbligati/debitori, aisensi dell’art. 1301 c.c. e, dunque, in tutta evidenzia, anchedell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]”.Per altro verso, i ricorrenti censurano la decisione gravata anchelà dove il giudice d’appello ha ritenuto sussistente l’elementosoggettivo ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria. Assumel’odierno ricorrente che al momento dell’atto dispositivo, essendoconsapevole dell’esistenza della rinunzia all’azione di responsabilitàsopra richiamata e degli effetti liberatori da essa derivanti, nonpoteva essere a conoscenza di presunte ragioni di credito della [OSCURATO:PERSONA],considerato peraltro che era cessato dalla carica di Sindaco proprio incoincidenza dell’adozione della suddetta delibera ed era rimastoestraneo agli accadimento successivi, oggetto poi della ispezione diBanca d’Italia che aveva condotto [OSCURATO:SOCIETA]. alcommissariamento.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La doglianza in esame, per quanto attiene alla (presunta)incidenza, sulla posizione dell’odierno ricorrente, della transazioneintercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Presidente dimissionarioall’epoca in carica, [OSCURATO:PERSONA], è, nella sostanza, volta arimettere in discussione la lettura che la Corte d’appello ha reso delverbale dell’assemblea del 22 aprile 2013.Con accertamento di fatto, qui non scrutinabile, i giudici diNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026secondo grado, interpretando il contenuto letterale del documento daultimo citato, hanno posto in evidenza che nel verbale era datoravvisare che “le ragioni delle dimissioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]”dovevano essere ricercate nel venir meno del rapporto fiduciario tralo stesso ed i soci “a seguito di quanto accertato in sede ispettiva” eche l’atto dovesse, di conseguenza, essere inteso “quale rinunziaesclusiva all’esperimento di ogni possibile azione nei confronti del soloavv. Codagnone”.La critica rivolta dai ricorrenti è nella sostanza finalizzata aprospettare l’incongruità della soluzione ermeneutica fatta propriadalla sentenza gravata, senza tuttavia fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti e senzaprecisare, altresì, in quale modo e con quali considerazioni il giudicedi merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violati ose lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche edinsufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede dilegittimità (Cass., 09/10/2012, n. 17168; Cass., 11/03/2014, n.5595; Cass., 27/02/2015, n. 3980; Cass., 19/07/2016, n. 14715;Cass., 27/06/2018, n. 16987).2.3. Parimenti inammissibile è la censura concernente l’elementosoggettivo dell’azione revocatoria, in quanto i giudici del meritonell'accogliere la domanda hanno fatto puntuale applicazione, al casodi specie, di principi assolutamente pacifici nella giurisprudenza diquesta Corte regolatrice.È stato chiarito (ex multis, Cass. 02/04/2021, n. 9192) che, intema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (comela donazione), la scientia damni (richiesta dall’art. 2901, primocomma, n. 1), cod. civ.) si risolve nella semplice conoscenza, daparte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alleNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026ragioni creditorie dal compimento dell’atto, non essendo necessarial'intenzione di nuocere ai creditori (Cass. 18/12/1999, n. 14274;Cass., 17/01/2002, n. 438). La prova di tale atteggiamentosoggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cuiapprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile insede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizilogici e giuridici (Cass., sez. 6 – 3, 18/06/2019, n. 16221).I ricorrenti, con la censura mossa, intendono chiedere a questaCorte una nuova valutazione delle circostanze di fatto dellafattispecie, già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, che ègiudizio per contro precluso nella sede del giudizio di legittimità.3. Con il terzo motivo è denunziata la violazione dell’art. 92 cod.proc. civ. e si attinge il capo della sentenza impugnata riguardante lespese di lite; si sostiene che, trattandosi di credito meramenteeventuale, i giudici del merito avrebbero dovuto avere riguardo alloscaglione di valore cd. “indeterminabile” o comunque applicare lanorma di chiusura di cui all’art. 5, comma 1, d.m. n. 77/2014, cheprevede che” in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dellacontroversia…”.Il motivo è infondato.Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina inbase al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene propostal'azione revocatoria stessa, secondo il costante indirizzo di questaCorte (Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697; Cass., Sez. 6 - 3, n.10089 del 09/05/2014; Cass., sez. 2, n. 18348 del 13/09/2004;Cass., sez. 1, n. 5402 del 17/03/2004; Cass., sez. 3, n. 7250 del06/12/1986; Cass., sez. 3, n. 3076 del 09/05/1981).La decisione impugnata non si è discostata da tale principio, inquanto la Corte di appello, al fine della determinazione del valoredella causa, ha preso in considerazione la pretesa risarcitoria vantataNumero registro generale 9721/2024Numero sezionale 885/2026Numero di raccolta generale 15881/2026Data pubblicazione 23/05/2026dalle creditrici (pari ad euro 147.506.759,10).4. All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese delgiudizio di cassazione, in complessivi euro 9.200,00 (di cui euro 9.000,00per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 6 marzo 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]