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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 23100/2025

Testo disponibile della fonte

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ATTO1.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 22 novembre 2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 646 cod. pen. alla stessa ascritto per difetto di querela, non essendo i singoli condomini legittimati a proporre istanza di punizione nei confronti dell’amministratore di condominio (non più in carica), dovendo all’uopo provvedere l’amministratore in carica, previa delibera assembleare dell’edificio.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo la violazione di legge (art. 120 cod. pen.), giacché deve invece ritenersi (sulla base della più recente giurisprudenza citata nel corpo del ricorso) che legittimati a proporre querela nei confronti dell’amministratore di condominio -non più in carica- possano essere anche i singoli condomini, in quanto titolari di un diritto dominicale (pro quota millesimale) sulle parti comuni dell’edificio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il reato è estinto per la prescrizione intervenuta (6 anni, in ragione della pena edittale massima prevista dal reato di appropriazione indebita per cui si procede) tra la data dell’ultimo atto interruttivo (decreto di citazione diretta a giudizio dell’11 gennaio 2019) e quella (11 aprile 2025) in cui gli atti sono pervenuti a questa Corte.

1.1. Tuttavia, giacché la declaratoria di estinzione del reato per improcedibilità dell'azione penale ha carattere pregiudiziale rispetto alla constatazione di altre cause di estinzione del reato, come la sopravvenuta prescrizione (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820 – 01; Sez. 5, n. 562 del 11/11/2003, Pasquinelli, Rv. 226998 – 01), occorre incidentalmente verificare la fondatezza del motivo di ricorso.

1.2. Orbene, questa Corte ha più volte avuto – anche recentemente – modo di affermare che il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune (Sez. 2, n. 44374 del 20/11/2024, Geraci, n.m.; Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro, Rv. 282444 – 01; Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, V., Rv. 278261 – 01).

Consegue, pertanto, che, in presenza di querela validamente sporta singolarmente da alcuni dei condomini, non poteva dichiararsi estinto il reato a cagione della improcedibilità per difetto di querela.

2. Ciò posto, deve rilevarsi (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.) la estinzione del reato di appropriazione indebita contestato per il decorso del termine di prescrizione (c.d. intermedia) tra la data dell’ultimo atto interruttivo (decreto di citazione diretta a giudizio dell’11 gennaio 2019 e quella (11 aprile 2025) in cui gli atti trasmessi dal Tribunale di Napoli sono pervenuti a questa Corte.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, sul punto, di doversi porre nel solco della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199 – 01; Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Panizzo, Rv. 267077 – 01; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, dep. 2015, Ronconi, Rv. 261731 – 01; Sez. 2, n. 29451 del 17/05/2013, Maxia, Rv. 257232 – 01) che ritiene consumato il reato istantaneo di appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio, da parte di colui che ne era stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l'agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si era comportato "uti dominus" rispetto alla "res".

Orbene, nella fattispecie si ricava dalla lettura della imputazione e degli atti allegati alla memoria trasmessa il 7 maggio u.s., che la data di consumazione del reato deve individuarsi nel 14 febbraio 2018 (allorquando l’amministratore non più in carica rese palese la volontà di trattenere per sé la documentazione contabile ed amministrativa richiestagli dal nuovo amministratore nominato), essendo evidentemente erronea (in diritto) la qualificazione della condotta come “perdurante”, trattandosi certamente di reato istantaneo (v., giurisprudenza sopra citata).

2.2. Consegue che, non essendo ancora decorso il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) dalla data del fatto, tenuto conto dell’atto interruttivo, deve aversi riguardo al termine (semplice) già elasso, in assenza di cause di sospensione (c.d. prescrizione intermedia), tra la data dell’ultimo ed unico atto interruttivo (decreto di citazione diretta a giudizio dell’11 gennaio 2019) a quella (11 aprile 2025) in cui gli atti sono pervenuti presso questa Corte.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28 maggio 2025.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATTO1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 22 novembre 2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 646 cod. pen. alla stessa ascritto per difetto di querela, non essendo i singoli condomini legittimati a proporre istanza di punizione nei confronti dell’amministratore di condominio (non più in carica), dovendo all’uopo provvedere l’amministratore in carica, previa delibera assembleare dell’edificio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo la violazione di legge (art. 120 cod. pen.), giacché deve invece ritenersi (sulla base della più recente giurisprudenza citata nel corpo del ricorso) che legittimati a proporre querela nei confronti dell’amministratore di condominio -non più in carica- possano essere anche i singoli condomini, in quanto titolari di un diritto dominicale (pro quota millesimale) sulle parti comuni dell’edificio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il reato è estinto per la prescrizione intervenuta (6 anni, in ragione della pena edittale massima prevista dal reato di appropriazione indebita per cui si procede) tra la data dell’ultimo atto interruttivo (decreto di citazione diretta a giudizio dell’11 gennaio 2019) e quella (11 aprile 2025) in cui gli atti sono pervenuti a questa Corte. 1.1. Tuttavia, giacché la declaratoria di estinzione del reato per improcedibilità dell'azione penale ha carattere pregiudiziale rispetto alla constatazione di altre cause di estinzione del reato, come la sopravvenuta prescrizione (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820 – 01; Sez. 5, n. 562 del 11/11/2003, Pasquinelli, Rv. 226998 – 01), occorre incidentalmente verificare la fondatezza del motivo di ricorso. 1.2. Orbene, questa Corte ha più volte avuto – anche recentemente – modo di affermare che il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune (Sez. 2, n. 44374 del 20/11/2024, Geraci, n.m.; Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro, Rv. 282444 – 01; Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, V., Rv. 278261 – 01). Consegue, pertanto, che, in presenza di querela validamente sporta singolarmente da alcuni dei condomini, non poteva dichiararsi estinto il reato a cagione della improcedibilità per difetto di querela. 2. Ciò posto, deve rilevarsi (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.) la estinzione del reato di appropriazione indebita contestato per il decorso del termine di prescrizione (c.d. intermedia) tra la data dell’ultimo atto interruttivo (decreto di citazione diretta a giudizio dell’11 gennaio 2019 e quella (11 aprile 2025) in cui gli atti trasmessi dal Tribunale di Napoli sono pervenuti a questa Corte. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, sul punto, di doversi porre nel solco della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199 – 01; Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Panizzo, Rv. 267077 – 01; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, dep. 2015, Ronconi, Rv. 261731 – 01; Sez. 2, n. 29451 del 17/05/2013, Maxia, Rv. 257232 – 01) che ritiene consumato il reato istantaneo di appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio, da parte di colui che ne era stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l'agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si era comportato "uti dominus" rispetto alla "res". Orbene, nella fattispecie si ricava dalla lettura della imputazione e degli atti allegati alla memoria trasmessa il 7 maggio u.s., che la data di consumazione del reato deve individuarsi nel 14 febbraio 2018 (allorquando l’amministratore non più in carica rese palese la volontà di trattenere per sé la documentazione contabile ed amministrativa richiestagli dal nuovo amministratore nominato), essendo evidentemente erronea (in diritto) la qualificazione della condotta come “perdurante”, trattandosi certamente di reato istantaneo (v., giurisprudenza sopra citata). 2.2. Consegue che, non essendo ancora decorso il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) dalla data del fatto, tenuto conto dell’atto interruttivo, deve aversi riguardo al termine (semplice) già elasso, in assenza di cause di sospensione (c.d. prescrizione intermedia), tra la data dell’ultimo ed unico atto interruttivo (decreto di citazione diretta a giudizio dell’11 gennaio 2019) a quella (11 aprile 2025) in cui gli atti sono pervenuti presso questa Corte. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 maggio 2025. Il C
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