CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 49523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 luglio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Con dichiarazione formulata autonomamente e autenticata dal difensore, pervenuta via PEC a questa Corte, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Va quindi dichiarata l'inammissibilità - con procedura de plano - dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processuale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2022, Degennaro, Rv. 263921), all'adottata declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in misura che si ritiene equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]