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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09183/2026

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a ex lege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI ROVEDA, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1432/2023depositata il 4 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, Farmila)conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano l’agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), esponendo: 1) di essere unasocietà farmaceutica italiana che, a far tempo dall’anno 2013, avevadeciso di sottoporre a revisione tutti i contratti di fornitura, ivi compresele polizze assicurative in corso con la compagnia assicurativa Zurich;2)che per tale motivo nell’anno 2014 aveva contattato la [OSCURATO:PERSONA], concui intratteneva rapporti da anni, e le aveva conferito l’incarico di disdiree di rivedere tutti i contratti in corso con la compagnia Zurich,proponendo soluzioni alternative; 3) che la [OSCURATO:PERSONA] dava inizialmenteindicazione all’attrice di provvedere alla disdetta delle polizze indicatenella raccomandata datata 31 ottobre 2014; 4) che, con riferimento aglialtri contratti di assicurazione, in particolare alla polizza all risk, laSecchiero contattava la direzione del gruppo Zurich per rinegoziarne lecondizioni; 5) che, tuttavia, parte attrice, odierna ricorrente, ricevevadalla Zurich l’avviso di scadenza del premio della suddetta polizza allrisk, nonché di quelli relativi alle polizze inerenti a fatturato terrestre,tutela aziendale e attività professionali; 6) che, a questo punto,emergeva il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur avendoricevuto l’incarico di rivedere e rinegoziare complessivamente tutte lepolizze in essere tra la società Farmila e la compagnia Zurich,provvedeva a disdirne soltanto alcune e, per le restanti, lasciavacolpevolmente decorrere il termine di disdetta mentre tentavainfruttuosamente di rinegoziarne le condizioni, con la conseguenza chetali polizze si rinnovavano tacitamente e la società Farmila veniva atrovarsi obbligata a corrispondere i premi per la nuova annualità, benchénelle more avesse già stipulato con altra compagnia ([OSCURATO:PERSONA])nuove coperture assicurative, più confacenti alle proprie esigenzeimprenditoriali.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alNumero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/2026risarcimento del danno, quantificato in euro 45.494,48, corrispondenteai premi versati alla compagnia Zurich per polizze rinnovatesitacitamente a causa dell’omessa tempestiva disdetta e divenutesuperflue poiché i medesimi rischi risultavano già assicurati, mediotempore, mediante nuove polizze stipulate con [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva in giudizio, resistendo, la [OSCURATO:PERSONA].2.

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; resisteva la [OSCURATO:PERSONA].4.

Con sentenza n.1432/2023 la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello, confermando integralmente la sentenza di prime cure.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustratianche con memoria, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo censura l’impugnata sentenza “Ex art. 360, n. 3,c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1175,1176, 1218, 1375, 1708, 1710 e 2697 c.c.”.La Corte d’appello non avrebbe correttamente inquadrato la vicendanella disciplina delle obbligazioni del mandatario professionale (artt.1708 e 1710 c.c.; art. 1176, comma 2, c.c.), ruolo pacificamente svoltodalla [OSCURATO:PERSONA] da circa trent’anni nella gestione delle polizze dellaSecchiero, ex artt. 1176, comma 2, e 1218 c.c., l’onere di provarel’esatto adempimento con la diligenza qualificata richiesta, ovvero la nonimputabilità del danno lamentato dalla mandante Farmila (premi versatiper polizze non tempestivamente disdette e rinnovatesi tacitamente,divenute inutili perché i medesimi rischi erano stati nel frattempoassicurati con altra compagnia).

Tale onere non poteva ritenersi assoltoper il solo richiamo alla mera, e peraltro indimostrata, consapevolezzadella mandante circa le modalità della disdetta e l’imminente spirare deitermini per esercitarla.Numero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/20262.

Il secondo motivo censura l’impugnata sentenza “Ex art. 360, nn.3 e 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 230 e244 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. sul ‘diritto allaprova’, quale componente essenziale del diritto di azione e di difesa,nonché rispetto ai fatti documentalmente provati e non contestati,certamente rilevanti alla stregua della natura contrattuale dellaresponsabilità e degli obblighi di diligenza, correttezza, buona fede,informazione, trasparenza e protezione, gravanti sul mandatario, aisensi degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1218, 1375, 1708 e 1710 c.c.”.La Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso il motivo diappello avente ad oggetto la mancata ammissione, in prime cure, dellaprova orale per interpello e testi, alla quale e nonostante la quale eraseguita la pronuncia del tribunale di rigetto della domanda permancanza di prova.3.

Il terzo motivo censura l’impugnata sentenza “Ex art. 360, nn. 3e 4, c.p.c., per violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 115c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione al contenuto del doc. 4fasc.

I grado (doc. 1 fasc.

Cassazione), da cui non risulta né può inalcun modo desumersi la conoscenza in capo alla mandante Farmila deitermini per disdire le polizze neppure elencate in tale disdetta, cheriguardava altre polizze ed era stata scritta su testo inviato dallamandataria [OSCURATO:PERSONA]”.Si lamenta che, nel desumere dalla documentazione in atti - tra cuiuna lettera raccomandata prodotta sub doc. 4 - la consapevolezza dellamandante Farmila dell’imminente scadenza del termine per disdettare lepolizze, la corte territoriale avrebbe svolto il ragionamento presuntivo inmaniera errata e non conforme a diritto.4.

Ragioni di ordine logico impongono il previo scrutinio del secondomotivo, con cui la ricorrente si duole della mancata ammissione dellaprova orale per interpello e testi, ed in particolare, dopo aver riprodottoNumero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/2026tutti i capitoli di prova, denuncia che la corte territoriale ha omesso diconsiderare che tutti i capitoli dedotti erano conformi a quanto prescrittodall’art. 244 c.p.c. e idonei a dimostrare, per un verso, che la societàSecchiero aveva ricevuto mandato ed effettivamente gestiva da moltotempo tutti i contratti assicurativi dell’attuale ricorrente, reperendo lecoperture e le compagnie più aderenti alle necessità assicurative dellamandante, negoziandone le condizioni e provvedendo a gestirne rinnovie disdette, nonché, per altro verso, l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] almandato conferitole.

Pertanto, la ricorrente affermava: “La decisione dinon procedere all’istruttoria, dunque, era e rimane ingiustificata esoprattutto ha violato la possibilità di difendersi”.4.1.

Il motivo, con riferimento alla mancata ammissione dei capi diprova dedotti per l’interrogatorio formale, è fondato e va accolto.4.2.

Valga premettere, al riguardo, che la motivazione con cui ilgiudice di merito giunga a negare l’ammissione dell’interrogatorioformale è sindacabile in sede di legittimità, secondo il consolidatoprincipio per cui, nel ricorso per cassazione, la denuncia della violazionedell'art. 116 c.p.c.

“è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale),oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. n. 20867 delNumero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/202630/9/2020 e successive conformi).4.3.

Tanto premesso, va ricordato che in tema di interrogatorioformale ex art. 232 c.p.c. questa Suprema Corte ha già avuto modo diaffermare: a) l'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare laconfessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile,purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori giàacquisiti sì da apparire dilatorio e defatigatorio (v.

Cass. n. 26775/2025;Cass. 23/6/2000 n. 8544; Cass. 24/3/2003 n. 4243; Cass. 14/2/2006 n.3188); b) l'ammissione dell'interrogatorio formale non può negarsi,assumendosene l'inconcludenza, per il solo fatto che la parteinterroganda abbia, in atti processuali pregressi, smentito quantoaddotto in interrogatorio, in quanto lo scopo dell'interrogatorio formale èproprio quello di provocare la confessione della parte (Cass. n.4866/1981; Cass. n. 5884/1993); c) la valutazione del giudice in ordineall'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale vaeffettuata sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai terminidella controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio,perché altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamentofondato su di una supposizione (Cass. 12/10/1998 n. 10077); d) inassenza di confessione, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni resedalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al liberoapprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenzaalla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi delcomplesso probatorio (Cass. 19/12/2017 n. 30529); e) le dichiarazioni asé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale,tradizionalmente si reputano soggette al libero apprezzamento delgiudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito dellacomplessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. 16/9/2024 n.24799), pur essendo oggettivamente assai difficile concedere emotivare, nel modulo processuale di contrasto dei litigatores, unaNumero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/2026siffatta incidenza a favore di chi così dichiara; f) nei processi conpluralità di parti, la confessione resa da uno dei litisconsorti necessaripuò essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi diconvincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazionediscrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora siamotivata (Cass. 29/1/2019 n. 2482; Cass. 14/10/2019 n. 25770).4.4.

Ne consegue che la corte territoriale, laddove ha reputato icapitoli di prova articolati per interpello “irrilevanti e generici”,valorizzando invece il contenuto di una missiva raccomandata prodottain atti - cui ha apoditticamente attribuito natura di “prova precisa ecircostanziata” dalla quale emergerebbe, “in modo dirompente”, laconsapevolezza della società Farmila circa l’onere di provvederedirettamente alla disdetta delle polizze assicurative in essere -, si èdiscostata dai principi sopra richiamati, poiché ha negato l’ammissionedel mezzo istruttorio sulla base di argomentazioni meramente assertivee connotate da semplice aggettivazione, senza procedere ad un effettivovaglio preliminare della concludenza e decisività dei capitoli addotti e,soprattutto, anticipando implicitamente un giudizio di sostanzialeinutilità del pur addotto interpello.5.

In conclusione, il secondo motivo deve essere accolto, mentre ilprimo ed il terzo vanno dichiarati assorbiti, dato che il giudice del rinviodovrà, prima di valutare le ulteriori risultanze acquisite al giudiziodocumentali ovvero di considerare il ricorso al ragionamento presuntivo,procedere a nuovo esame dei capi di prova addotti per interpello allaluce dei summenzionati principi di diritto, sinora disattesi.6.

L’impugnata sentenza deve essere quindi cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in altra sezionee comunque in diversa composizione, la quale provvederà anche allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ex lege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI ROVEDA, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1432/2023depositata il 4 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, Farmila)conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano l’agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), esponendo: 1) di essere unasocietà farmaceutica italiana che, a far tempo dall’anno 2013, avevadeciso di sottoporre a revisione tutti i contratti di fornitura, ivi compresele polizze assicurative in corso con la compagnia assicurativa Zurich;2)che per tale motivo nell’anno 2014 aveva contattato la [OSCURATO:PERSONA], concui intratteneva rapporti da anni, e le aveva conferito l’incarico di disdiree di rivedere tutti i contratti in corso con la compagnia Zurich,proponendo soluzioni alternative; 3) che la [OSCURATO:PERSONA] dava inizialmenteindicazione all’attrice di provvedere alla disdetta delle polizze indicatenella raccomandata datata 31 ottobre 2014; 4) che, con riferimento aglialtri contratti di assicurazione, in particolare alla polizza all risk, laSecchiero contattava la direzione del gruppo Zurich per rinegoziarne lecondizioni; 5) che, tuttavia, parte attrice, odierna ricorrente, ricevevadalla Zurich l’avviso di scadenza del premio della suddetta polizza allrisk, nonché di quelli relativi alle polizze inerenti a fatturato terrestre,tutela aziendale e attività professionali; 6) che, a questo punto,emergeva il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur avendoricevuto l’incarico di rivedere e rinegoziare complessivamente tutte lepolizze in essere tra la società Farmila e la compagnia Zurich,provvedeva a disdirne soltanto alcune e, per le restanti, lasciavacolpevolmente decorrere il termine di disdetta mentre tentavainfruttuosamente di rinegoziarne le condizioni, con la conseguenza chetali polizze si rinnovavano tacitamente e la società Farmila veniva atrovarsi obbligata a corrispondere i premi per la nuova annualità, benchénelle more avesse già stipulato con altra compagnia ([OSCURATO:PERSONA])nuove coperture assicurative, più confacenti alle proprie esigenzeimprenditoriali.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alNumero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/2026risarcimento del danno, quantificato in euro 45.494,48, corrispondenteai premi versati alla compagnia Zurich per polizze rinnovatesitacitamente a causa dell’omessa tempestiva disdetta e divenutesuperflue poiché i medesimi rischi risultavano già assicurati, mediotempore, mediante nuove polizze stipulate con [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva in giudizio, resistendo, la [OSCURATO:PERSONA].2. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; resisteva la [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n.1432/2023 la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello, confermando integralmente la sentenza di prime cure.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustratianche con memoria, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo censura l’impugnata sentenza “Ex art. 360, n. 3,c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1175,1176, 1218, 1375, 1708, 1710 e 2697 c.c.”.La Corte d’appello non avrebbe correttamente inquadrato la vicendanella disciplina delle obbligazioni del mandatario professionale (artt.1708 e 1710 c.c.; art. 1176, comma 2, c.c.), ruolo pacificamente svoltodalla [OSCURATO:PERSONA] da circa trent’anni nella gestione delle polizze dellaSecchiero, ex artt. 1176, comma 2, e 1218 c.c., l’onere di provarel’esatto adempimento con la diligenza qualificata richiesta, ovvero la nonimputabilità del danno lamentato dalla mandante Farmila (premi versatiper polizze non tempestivamente disdette e rinnovatesi tacitamente,divenute inutili perché i medesimi rischi erano stati nel frattempoassicurati con altra compagnia). Tale onere non poteva ritenersi assoltoper il solo richiamo alla mera, e peraltro indimostrata, consapevolezzadella mandante circa le modalità della disdetta e l’imminente spirare deitermini per esercitarla.Numero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/20262. Il secondo motivo censura l’impugnata sentenza “Ex art. 360, nn.3 e 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 230 e244 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. sul ‘diritto allaprova’, quale componente essenziale del diritto di azione e di difesa,nonché rispetto ai fatti documentalmente provati e non contestati,certamente rilevanti alla stregua della natura contrattuale dellaresponsabilità e degli obblighi di diligenza, correttezza, buona fede,informazione, trasparenza e protezione, gravanti sul mandatario, aisensi degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1218, 1375, 1708 e 1710 c.c.”.La Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso il motivo diappello avente ad oggetto la mancata ammissione, in prime cure, dellaprova orale per interpello e testi, alla quale e nonostante la quale eraseguita la pronuncia del tribunale di rigetto della domanda permancanza di prova.3. Il terzo motivo censura l’impugnata sentenza “Ex art. 360, nn. 3e 4, c.p.c., per violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 115c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione al contenuto del doc. 4fasc. I grado (doc. 1 fasc. Cassazione), da cui non risulta né può inalcun modo desumersi la conoscenza in capo alla mandante Farmila deitermini per disdire le polizze neppure elencate in tale disdetta, cheriguardava altre polizze ed era stata scritta su testo inviato dallamandataria [OSCURATO:PERSONA]”.Si lamenta che, nel desumere dalla documentazione in atti - tra cuiuna lettera raccomandata prodotta sub doc. 4 - la consapevolezza dellamandante Farmila dell’imminente scadenza del termine per disdettare lepolizze, la corte territoriale avrebbe svolto il ragionamento presuntivo inmaniera errata e non conforme a diritto.4. Ragioni di ordine logico impongono il previo scrutinio del secondomotivo, con cui la ricorrente si duole della mancata ammissione dellaprova orale per interpello e testi, ed in particolare, dopo aver riprodottoNumero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/2026tutti i capitoli di prova, denuncia che la corte territoriale ha omesso diconsiderare che tutti i capitoli dedotti erano conformi a quanto prescrittodall’art. 244 c.p.c. e idonei a dimostrare, per un verso, che la societàSecchiero aveva ricevuto mandato ed effettivamente gestiva da moltotempo tutti i contratti assicurativi dell’attuale ricorrente, reperendo lecoperture e le compagnie più aderenti alle necessità assicurative dellamandante, negoziandone le condizioni e provvedendo a gestirne rinnovie disdette, nonché, per altro verso, l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] almandato conferitole. Pertanto, la ricorrente affermava: “La decisione dinon procedere all’istruttoria, dunque, era e rimane ingiustificata esoprattutto ha violato la possibilità di difendersi”.4.1. Il motivo, con riferimento alla mancata ammissione dei capi diprova dedotti per l’interrogatorio formale, è fondato e va accolto.4.2. Valga premettere, al riguardo, che la motivazione con cui ilgiudice di merito giunga a negare l’ammissione dell’interrogatorioformale è sindacabile in sede di legittimità, secondo il consolidatoprincipio per cui, nel ricorso per cassazione, la denuncia della violazionedell'art. 116 c.p.c. “è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale),oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. n. 20867 delNumero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/202630/9/2020 e successive conformi).4.3. Tanto premesso, va ricordato che in tema di interrogatorioformale ex art. 232 c.p.c. questa Suprema Corte ha già avuto modo diaffermare: a) l'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare laconfessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile,purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori giàacquisiti sì da apparire dilatorio e defatigatorio (v. Cass. n. 26775/2025;Cass. 23/6/2000 n. 8544; Cass. 24/3/2003 n. 4243; Cass. 14/2/2006 n.3188); b) l'ammissione dell'interrogatorio formale non può negarsi,assumendosene l'inconcludenza, per il solo fatto che la parteinterroganda abbia, in atti processuali pregressi, smentito quantoaddotto in interrogatorio, in quanto lo scopo dell'interrogatorio formale èproprio quello di provocare la confessione della parte (Cass. n.4866/1981; Cass. n. 5884/1993); c) la valutazione del giudice in ordineall'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale vaeffettuata sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai terminidella controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio,perché altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamentofondato su di una supposizione (Cass. 12/10/1998 n. 10077); d) inassenza di confessione, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni resedalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al liberoapprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenzaalla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi delcomplesso probatorio (Cass. 19/12/2017 n. 30529); e) le dichiarazioni asé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale,tradizionalmente si reputano soggette al libero apprezzamento delgiudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito dellacomplessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. 16/9/2024 n.24799), pur essendo oggettivamente assai difficile concedere emotivare, nel modulo processuale di contrasto dei litigatores, unaNumero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/2026siffatta incidenza a favore di chi così dichiara; f) nei processi conpluralità di parti, la confessione resa da uno dei litisconsorti necessaripuò essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi diconvincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazionediscrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora siamotivata (Cass. 29/1/2019 n. 2482; Cass. 14/10/2019 n. 25770).4.4. Ne consegue che la corte territoriale, laddove ha reputato icapitoli di prova articolati per interpello “irrilevanti e generici”,valorizzando invece il contenuto di una missiva raccomandata prodottain atti - cui ha apoditticamente attribuito natura di “prova precisa ecircostanziata” dalla quale emergerebbe, “in modo dirompente”, laconsapevolezza della società Farmila circa l’onere di provvederedirettamente alla disdetta delle polizze assicurative in essere -, si èdiscostata dai principi sopra richiamati, poiché ha negato l’ammissionedel mezzo istruttorio sulla base di argomentazioni meramente assertivee connotate da semplice aggettivazione, senza procedere ad un effettivovaglio preliminare della concludenza e decisività dei capitoli addotti e,soprattutto, anticipando implicitamente un giudizio di sostanzialeinutilità del pur addotto interpello.5. In conclusione, il secondo motivo deve essere accolto, mentre ilprimo ed il terzo vanno dichiarati assorbiti, dato che il giudice del rinviodovrà, prima di valutare le ulteriori risultanze acquisite al giudiziodocumentali ovvero di considerare il ricorso al ragionamento presuntivo,procedere a nuovo esame dei capi di prova addotti per interpello allaluce dei summenzionati principi di diritto, sinora disattesi.6. L’impugnata sentenza deve essere quindi cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in altra sezionee comunque in diversa composizione, la quale provvederà anche allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 25011/2023Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 9183/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI
Sentenza Cassazione n. 09183/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris