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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2018

Cassazione n. 11110/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26638/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenzan. 528/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il21/03/2018 R.G.N.1459/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 26638/18 Rilevato che: Con sentenza del 21.3.2018 n. 528, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Lecco che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo che aveva domandato il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata sin dalla data dell’1.11.2013 e la condanna dell’Inps alla corresponsione della stessa, in ragione del riconoscimento, sopravvenuto rispetto al momento di inizio di decorrenza del diritto a percepire la predetta pensione di vecchiaia, di un’invalidità non inferiore all’80% e ciò, sulla base dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92. Il tribunale ha respinto la domanda, sulla base del ragionamento che il meccanismo delle cc.dd. “finestre” di accesso al trattamento pensionistico, di cui all’art. 12 della legge n. 122/10 è di applicazione generalizzata perché fa riferimento a tutte le ipotesi di accesso alla pensione, comprese quelle –con clausola estensiva – “previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”, quindi anche nei confronti di chi possedeva i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata. La Corte d’appello invece, nel riformare integralmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con DL n. 78/2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applicherebbe solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza –ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 – di favorire un rapido accesso alla pensione,per i soggetti con invalidità superiore all’80%. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata. Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni). Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v. Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass.n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020); A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile. La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla C
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