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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 22552/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 di. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 12 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Roma, in data 2 maggio 2022, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio ex art. 30- ter Ord. pen., ritenendo non escluso il pericolo di ripresa dei contatti da parte dello stesso con il contesto criminale di appartenenza.

Secondo il Tribunale la presunzione di pericolosità, solo relativa dopo l'intervento della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, poteva essere superata non in virtù di una regolare condotta intramuraria ma solo in virtù dell'accertamento di elementi concreti tali da escludere l'attualità di collegamenti con organizzazioni criminali o la possibilità di una loro ripresa.

Lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva respinto, in data 1 febbraio 2018, la richiesta del Morra volta all'accertamento dell'impossibilità ovvero dell'irrilevanza della collaborazione, ritenendo sussistere spazi per una sua proficua condotta collaborativa, poiché, pur essendo la sua condanna definitiva, era rimasta indeterminata la causale dell'azione omicidiaria da lui attuata in concorso con due complici e non si erano chiariti il suo ruolo e gli obiettivi perseguiti nell'ambito della guerra di camorra.

Il Tribunale, quindi, evidenziava, alla luce delle ripercorse risultanze istruttorie, che il reclamante aveva commesso reati in un contesto di criminalità organizzata e, in particolare, il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] finalizzato ad agevolare gruppi camorristici poi in parte confluiti nel cartello "Alleanza di Secondigliano", e che tale elemento era sufficiente per ritenere non escluso il pericolo di ripresa dei contatti con detto contesto.

Anche dalla condotta attuale del Morra, che insisteva nel proclamarsi innocente, nonostante la condanna definitiva, era desumibile l'assenza di una rielaborazione critica dei reati commessi.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo articolato in due censure.

Innanzi tutto, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 606, comma 1, lett. b) ed e), 125, 192 e 234 cod. proc. pen. in relazione all'art.30-ter Ord. pen., dolendosi che il Tribunale abbia respinto il reclamo basandosi su mere ipotesi non corroborate da elementi di fatto o da indagini sul suo conto, da cui sia emersa l'esistenza attuale di un progetto associativo o delinquenziale.Il Tribunale, invero, ha valorizzato, secondo il ricorrente, la nota della D.D.A. di Napoli datata 14 febbraio 2022 che lo ha descritto come soggetto che aveva un ruolo di spicco nella criminalità organizzata partenopea e vicino al clan Contini, legato ad altri clan componenti il cartello "Alleanza di Secondigliano", ancora attivo, mentre egli non è stato mai condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Inoltre, il Tribunale non ha valutato la circostanza, esposta nel reclamo, che nel 2017 né la D.D.A. né la Questura di Napoli avevano riferito circa la sua intraneità a consorterie criminali, e che nessun collaboratore aveva mai parlato di lui, nonostante molti appartenenti ai clan indicati avessero reso dichiarazioni collaboranti.

E errata anche l'affermata attribuzione a suo carico di un onere di allegazione di fatti dimostrativi della sussistenza dei presupposti per la fruizione del permesso, essendo egli detenuto da ventiquattro anni e non potendo allegare elementi che ormai non entrano più nella sua sfera cognitiva.

E,' invece, onere del Tribunale attivare le verifiche istruttorie ritenute necessarie, a fronte della sua deduzione che durante la lunga detenzione non è emerso alcun riferimento fattuale di una sua appartenenza o colleganza ai predetti clan camorristici, che egli non è stato mai raggiunto da denunce, indagini o sospetti di tale contenuto, che il suo nome non è stato mai fatto da alcun collaboratore, e che la sua condotta carceraria è stata esente da comportamenti anomali o sospetti.

Nella seconda parte del motivo, il ricorrente, inoltre, lamenta la illogicità della motivazione.

Il Tribunale ha riportato il contenuto del reclamo, ma non ha confrontato l'informativa della D.D.A. di Napoli del 2022 con quella del 2017 nella quale non era stata indicata una sua intraneità a consorterie criminali, e non ne ha rilevato la contraddittorietà e illogicità.

Chiede pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che svolge censure manifestamente infondate o generiche, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il ricorrente si limita a riproporre il contenuto del reclamo e non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che è ampia ed esaustiva sulla questione riproposta nella prima parte del motivo di ricorso.Il Tribunale di sorveglianza, invero ha valutato in modo approfondito gli atti sottoposti al suo esame e ha individuato con precisione gli elementi che ha giudicato tali da far ritenere ancora sussistente una elevata pericolosità sociale del Morra, non essendo emerso un suo effettivo allontanamento dal contesto di criminalità organizzata, in cui egli ha commesso quanto meno il richiamato delitto di sequestro di persona aggravato dalla finalità di agevolare gruppi camorristici, per cui è stato condannato, e dovendosi quindi prospettare il pericolo del ripristino di possibili contatti con i clan camorristici tuttora attivi.

2.1. La valutazione effettuata appare logica e coerente con gli elementi traibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato illegittimo il divieto posto dall'art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 1975 alla concedibilità di permessi premio ai detenuti condannati per delitti commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni camorristiche, benché non collaboranti.

Il Tribunale ha, in particolare, motivato in modo esaustivo sul fatto che il ricorrente, in relazione all'indicato delitto, ha scelto di non collaborare, mentre avrebbe potuto fornire utili approfondimenti circa il ruolo svolto nella guerra di camorra e circa gli obiettivi perseguiti dai clan da lui agevolati.

Ha sottolineato anche la rilevanza del fatto che egli, nonostante la buona condotta intramuraria, non ha mostrato segni di effettiva resipiscenza e di ripudio della precedente condotta criminosa, continuando a proclamarsi innocente per i delitti per i quali è stato condannato in via definitiva.

Ha, inoltre, correttamente, preso atto delle indicazioni fornite dalla D.D.A. di Napoli e dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza di concreti elementi idonei a far sospettare l'inserimento di alcuni suoi familiari in ambienti criminali e il pericolo di un ripristino, da parte sua, dei contatti con i clan camorristici per agevolare i quali egli ha commesso il sequestro di persona più volte indicato.

2.2. La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che «a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. - nella parte in cui, in difetto di collaborazione con la giustizia, escludeva il riconoscimento dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di cd. prima fascia, anche allorché fossero stati acquisiti elementi che escludessero sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino - il giudice di sorveglianza, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi "individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro.» (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Rv. 283096).Nel caso in esame non sono stati acquisiti elementi dai quali si potesse desumere l'interruzione definitiva di tali collegamenti, e lo stesso ricorrente non ne ha allegati, in quanto si è limitato ad affermare l'assenza di condanne o di accuse di appartenenza a consorterie criminali.

Il Tribunale, al contrario, ha rilevato la sussistenza degli elementi sopra riferiti, sufficientemente indicativi di un pericolo di ripresa dei contatti con detti gruppi.

3. Il ricorrente, come detto, afferma di non essere stato mai condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. e di non essere stato mai accusato, anche dai collaboratori di giustizia, di appartenere a consorterie criminali.

Tali affermazioni sono tuttavia non rilevanti, dal momento che per il diniego del permesso premio è sufficiente, se adeguatamente motivata, la valutazione del pericolo di una ripresa di quei contatti la cui sussistenza è stata accertata dalla sentenza di condanna per il sequestro di persona commesso.

3.1. Per lo stesso motivo è irrilevante il fatto che una precedente informativa della D.D.A., risalente al 2017, non indicasse una intraneità del Morra a consorterie criminali.

In ogni caso, la diversità tra tale informativa e quella successiva del 14 febbraio 2022 non dimostra la erroneità di una delle due ovvero la presenza del dedotto "conflitto irrisolvibile" tra le stesse, essendo ciascuna basata sugli accertamenti più recenti e sulle informazioni raccolte fino a quel momento.

Il Tribunale non era tenuto, pertanto, a valutare tale difformità come ragione di contraddittorietà e illogicità della motivazione e a disattendere, come si assume, le informazioni fornite da un atto redatto in tempi prossimi alla richiesta del beneficio.

3.2. Il motivo di ricorso, quindi, è privo di alcuna fondatezza anche con riferimento alla censura mossa nella sua seconda parte, oltre a presentare profili di genericità nell'omesso confronto con l'effettivo contenuto dell'ordinanza impugnata, cui oppone un generico richiamo ai doveri motivazionali illustrati da una sentenza della Corte di cassazione, di cui riporta un ampio stralcio senza però indicarne il riferimento a specifici punti del provvedimento censurato.

Secondo consolidati principi, infatti, un ricorso «che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.» (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Rv. 276916).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 di. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 12 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Roma, in data 2 maggio 2022, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio ex art. 30- ter Ord. pen., ritenendo non escluso il pericolo di ripresa dei contatti da parte dello stesso con il contesto criminale di appartenenza. Secondo il Tribunale la presunzione di pericolosità, solo relativa dopo l'intervento della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, poteva essere superata non in virtù di una regolare condotta intramuraria ma solo in virtù dell'accertamento di elementi concreti tali da escludere l'attualità di collegamenti con organizzazioni criminali o la possibilità di una loro ripresa. Lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva respinto, in data 1 febbraio 2018, la richiesta del Morra volta all'accertamento dell'impossibilità ovvero dell'irrilevanza della collaborazione, ritenendo sussistere spazi per una sua proficua condotta collaborativa, poiché, pur essendo la sua condanna definitiva, era rimasta indeterminata la causale dell'azione omicidiaria da lui attuata in concorso con due complici e non si erano chiariti il suo ruolo e gli obiettivi perseguiti nell'ambito della guerra di camorra. Il Tribunale, quindi, evidenziava, alla luce delle ripercorse risultanze istruttorie, che il reclamante aveva commesso reati in un contesto di criminalità organizzata e, in particolare, il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] finalizzato ad agevolare gruppi camorristici poi in parte confluiti nel cartello "Alleanza di Secondigliano", e che tale elemento era sufficiente per ritenere non escluso il pericolo di ripresa dei contatti con detto contesto. Anche dalla condotta attuale del Morra, che insisteva nel proclamarsi innocente, nonostante la condanna definitiva, era desumibile l'assenza di una rielaborazione critica dei reati commessi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo articolato in due censure. Innanzi tutto, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 606, comma 1, lett. b) ed e), 125, 192 e 234 cod. proc. pen. in relazione all'art.30-ter Ord. pen., dolendosi che il Tribunale abbia respinto il reclamo basandosi su mere ipotesi non corroborate da elementi di fatto o da indagini sul suo conto, da cui sia emersa l'esistenza attuale di un progetto associativo o delinquenziale.Il Tribunale, invero, ha valorizzato, secondo il ricorrente, la nota della D.D.A. di Napoli datata 14 febbraio 2022 che lo ha descritto come soggetto che aveva un ruolo di spicco nella criminalità organizzata partenopea e vicino al clan Contini, legato ad altri clan componenti il cartello "Alleanza di Secondigliano", ancora attivo, mentre egli non è stato mai condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Inoltre, il Tribunale non ha valutato la circostanza, esposta nel reclamo, che nel 2017 né la D.D.A. né la Questura di Napoli avevano riferito circa la sua intraneità a consorterie criminali, e che nessun collaboratore aveva mai parlato di lui, nonostante molti appartenenti ai clan indicati avessero reso dichiarazioni collaboranti. E errata anche l'affermata attribuzione a suo carico di un onere di allegazione di fatti dimostrativi della sussistenza dei presupposti per la fruizione del permesso, essendo egli detenuto da ventiquattro anni e non potendo allegare elementi che ormai non entrano più nella sua sfera cognitiva. E,' invece, onere del Tribunale attivare le verifiche istruttorie ritenute necessarie, a fronte della sua deduzione che durante la lunga detenzione non è emerso alcun riferimento fattuale di una sua appartenenza o colleganza ai predetti clan camorristici, che egli non è stato mai raggiunto da denunce, indagini o sospetti di tale contenuto, che il suo nome non è stato mai fatto da alcun collaboratore, e che la sua condotta carceraria è stata esente da comportamenti anomali o sospetti. Nella seconda parte del motivo, il ricorrente, inoltre, lamenta la illogicità della motivazione. Il Tribunale ha riportato il contenuto del reclamo, ma non ha confrontato l'informativa della D.D.A. di Napoli del 2022 con quella del 2017 nella quale non era stata indicata una sua intraneità a consorterie criminali, e non ne ha rilevato la contraddittorietà e illogicità. Chiede pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che svolge censure manifestamente infondate o generiche, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente si limita a riproporre il contenuto del reclamo e non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che è ampia ed esaustiva sulla questione riproposta nella prima parte del motivo di ricorso.Il Tribunale di sorveglianza, invero ha valutato in modo approfondito gli atti sottoposti al suo esame e ha individuato con precisione gli elementi che ha giudicato tali da far ritenere ancora sussistente una elevata pericolosità sociale del Morra, non essendo emerso un suo effettivo allontanamento dal contesto di criminalità organizzata, in cui egli ha commesso quanto meno il richiamato delitto di sequestro di persona aggravato dalla finalità di agevolare gruppi camorristici, per cui è stato condannato, e dovendosi quindi prospettare il pericolo del ripristino di possibili contatti con i clan camorristici tuttora attivi. 2.1. La valutazione effettuata appare logica e coerente con gli elementi traibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato illegittimo il divieto posto dall'art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 1975 alla concedibilità di permessi premio ai detenuti condannati per delitti commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni camorristiche, benché non collaboranti. Il Tribunale ha, in particolare, motivato in modo esaustivo sul fatto che il ricorrente, in relazione all'indicato delitto, ha scelto di non collaborare, mentre avrebbe potuto fornire utili approfondimenti circa il ruolo svolto nella guerra di camorra e circa gli obiettivi perseguiti dai clan da lui agevolati. Ha sottolineato anche la rilevanza del fatto che egli, nonostante la buona condotta intramuraria, non ha mostrato segni di effettiva resipiscenza e di ripudio della precedente condotta criminosa, continuando a proclamarsi innocente per i delitti per i quali è stato condannato in via definitiva. Ha, inoltre, correttamente, preso atto delle indicazioni fornite dalla D.D.A. di Napoli e dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza di concreti elementi idonei a far sospettare l'inserimento di alcuni suoi familiari in ambienti criminali e il pericolo di un ripristino, da parte sua, dei contatti con i clan camorristici per agevolare i quali egli ha commesso il sequestro di persona più volte indicato. 2.2. La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che «a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. - nella parte in cui, in difetto di collaborazione con la giustizia, escludeva il riconoscimento dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di cd. prima fascia, anche allorché fossero stati acquisiti elementi che escludessero sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino - il giudice di sorveglianza, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi "individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro.» (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Rv. 283096).Nel caso in esame non sono stati acquisiti elementi dai quali si potesse desumere l'interruzione definitiva di tali collegamenti, e lo stesso ricorrente non ne ha allegati, in quanto si è limitato ad affermare l'assenza di condanne o di accuse di appartenenza a consorterie criminali. Il Tribunale, al contrario, ha rilevato la sussistenza degli elementi sopra riferiti, sufficientemente indicativi di un pericolo di ripresa dei contatti con detti gruppi. 3. Il ricorrente, come detto, afferma di non essere stato mai condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. e di non essere stato mai accusato, anche dai collaboratori di giustizia, di appartenere a consorterie criminali. Tali affermazioni sono tuttavia non rilevanti, dal momento che per il diniego del permesso premio è sufficiente, se adeguatamente motivata, la valutazione del pericolo di una ripresa di quei contatti la cui sussistenza è stata accertata dalla sentenza di condanna per il sequestro di persona commesso. 3.1. Per lo stesso motivo è irrilevante il fatto che una precedente informativa della D.D.A., risalente al 2017, non indicasse una intraneità del Morra a consorterie criminali. In ogni caso, la diversità tra tale informativa e quella successiva del 14 febbraio 2022 non dimostra la erroneità di una delle due ovvero la presenza del dedotto "conflitto irrisolvibile" tra le stesse, essendo ciascuna basata sugli accertamenti più recenti e sulle informazioni raccolte fino a quel momento. Il Tribunale non era tenuto, pertanto, a valutare tale difformità come ragione di contraddittorietà e illogicità della motivazione e a disattendere, come si assume, le informazioni fornite da un atto redatto in tempi prossimi alla richiesta del beneficio. 3.2. Il motivo di ricorso, quindi, è privo di alcuna fondatezza anche con riferimento alla censura mossa nella sua seconda parte, oltre a presentare profili di genericità nell'omesso confronto con l'effettivo contenuto dell'ordinanza impugnata, cui oppone un generico richiamo ai doveri motivazionali illustrati da una sentenza della Corte di cassazione, di cui riporta un ampio stralcio senza però indicarne il riferimento a specifici punti del provvedimento censurato. Secondo consolidati principi, infatti, un ricorso «che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.» (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Rv. 276916). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr
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