CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 36658/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente City ORDINANZA sul ricorso 38057-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].„: RPVI - (--1 - [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/B, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - avversO la sentenza n. 4491/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/10/2019; , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 20.2.2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio Eleber di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribuna2ie di Vicenza, invocando la condanna della convenuta ad eseguire le opere occorrenti ad eliminare i vizi dell'immobile ch2 la stessa aveva venduto agli attori giusta atto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a rogito del notaio Piovene in Vicenza, nonché al risarcimento dei danni cagionati ai beni personali degli attori, quantificabili in C 30.987,41 ed alla restituzione di alcune spese sostenute dagli attori per ovviare alla carenze del bene compravenduto. Nella resistenza della cnvenuta, che eccepiva la prescrizione e decadenza degli attori dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, il Tribunale :coglieva in parte la domanda, condannando la Eleber al pagam_2nto in favore degli attori delle somme ritenute congrue pe;- eliminare i vizi riscontrati nell'alloggio compravenduto. Interponeva appello avverso detta decisione Eleber di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e la Cort_ di Appello di Venezia, con la decisione impugnata, n. 4491/2019, emessa nella resistenza degli appellati, rigettava il grava -ìe. Propone ricorso per la cassa -ione di detta decisione Eleber di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., aff andosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso etta Sara, erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non risultano depositate me [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato L seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. pro civ.: "[OSCURATO:PERSONA] R;c. 2019 n. 38057 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dell'unico motivo di ricorso. La Corte di Appello di Vene 'la, respingendo il gravame proposto dalla società odierna ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale di 1./J_,..-2ezia che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno, proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relazione alle infiltrazioni interessanti il locale cantina di 3rtinenza dell'immobile che gli attori avevano acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno valor.,-zato, ai fini della tempestività dell'azione ex art. 1495 c.c., il atto che l'Accetta, in sede di interrogatorio, avesse confem-, to che la cantina era stata consegnata asciutta a novemb; del 2001, e che i successivi fenomeni infiltrativi si erano m 7ifestati alla fine del mese di febbraio 2002, ed avevano c siderato l'azione tempestiva facendo riferimento alla data di _. -=operta del vizio. Propone ricorso per la cassaziof di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un solo motiv.., con il quale denuncia la violazione dell'art. 1495 c.c. per i'ié, a fronte delle dichiarazioni rese dall'Accetta circa il momen'_ 9 della consegna della cantina di cui è causa (novembre 20( ), la tempestività dell'azione avrebbe dovuto essere valuL con riferimento a detto momento, e non invece alla da -successiva-- di scoperta del vizio. La censura è fondata, alla luce lei precedenti di questa Corte secondo cui "In tema di compr- 'en dita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine muale di prescrizione ex art.1495 c.c. per fare valere la gar - zia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella eff tiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto ;n il bene medesimo" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.4826 del '02/2019, Rv. 652693; Cass. Ric. 2019 n. 38057 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- Sez. 2, Sentenza n. 11037 del 0:705/2017, Rv. 643894; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26967 o 15/12/2011, Rv. 620701). E' invece del tutto irrilevante la o a, anche successiva, in cui il vizio sia stato scoperto". [OSCURATO:PERSONA] condivide la pro osta del Relatore, osservando altresì che la consegna del be è avvenuta a seguito della stipula del preliminare e prin della stipula del definitivo, sottoscritto dalle parti solo i data 8.2.2002. Secondo la giurisprudenza di questa C te, in tema di contratto preliminare, la consegna dell'ir -nobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non deter na la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi oti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l'c :re della tempestiva denuncia l'avvenuto trasferimento del ritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente :messo nella disponibilità materiale del bene, risultato _cessivamente affetto da vizi, può chiedere l'adempimento in arma specifica del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e .-Aemporaneamente agire con l'azione "quanti minoris" per la .minuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la dec ,enza o la prescrizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9953 del /05/2020, Rv. 657754; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7584 del 04/2016, Rv. 639308; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 477 del 01/2010, Rv. 612378; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10148 del . / 05/2004, Rv. 573173). Nella specie, poiché la citazione int' auttiva del giudizio di prime cure è stata notificata il 20.2.2 e quindi successivam te al decorso del termine annui 'a1T2 conse a e l'azione risulta comunque tardi', Il ricorso va di conseguen-,-- accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio de causa alla Corte di Appello di Venezia, in differente compos ne, anche per le spese del Ric. 2019 n. 38057 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4- presente giudizio di legittimità. PC La Corte Suprema di Cass. :one accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ;EJ Corte di Appello di Venezia, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella c nera di consiglio della Sesta-2 Sezione Ci