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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 23206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le con lusioni del PG 04111~ Wk\A Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute.

Dalla relazione sanitaria in atti del 16 febbraio 2021 emerge che le condizioni cliniche generali del richiedente sono compatibili con il regime carcerario.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il Tribunale ha valorizzato la parte della relazione sanitaria ove si dà atto delle condizioni attuali di salute ma non ha preso in esame la parte in cui si prospetta il pericolo di vita in caso di contagio da virus Covid-19.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorrente non ha sostenuto, con le necessarie allegazioni, l'affermazione della contraddittorietà dell'ordinanza con un atto del procedimento, costituito dalla relazione sanitaria e dal suo articolato contenuto.

Ha quindi demandato alla Corte di cassazione il compito, non esercitabile per i noti confini del sindacato di legittimità, di provvedere alla lettura degli atti processuali, peraltro chiamando ad una rivalutazione di quel dato istruttorio nella parte in cui ha comunque concluso per la compatibilità dello stato di salute con il regime detentivo intramurario.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 maggio 2022 • Il co ere estensore Il president

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le con lusioni del PG 04111~ Wk\A Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute. Dalla relazione sanitaria in atti del 16 febbraio 2021 emerge che le condizioni cliniche generali del richiedente sono compatibili con il regime carcerario. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha valorizzato la parte della relazione sanitaria ove si dà atto delle condizioni attuali di salute ma non ha preso in esame la parte in cui si prospetta il pericolo di vita in caso di contagio da virus Covid-19. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorrente non ha sostenuto, con le necessarie allegazioni, l'affermazione della contraddittorietà dell'ordinanza con un atto del procedimento, costituito dalla relazione sanitaria e dal suo articolato contenuto. Ha quindi demandato alla Corte di cassazione il compito, non esercitabile per i noti confini del sindacato di legittimità, di provvedere alla lettura degli atti processuali, peraltro chiamando ad una rivalutazione di quel dato istruttorio nella parte in cui ha comunque concluso per la compatibilità dello stato di salute con il regime detentivo intramurario. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 maggio 2022 • Il co ere estensore Il president
Sentenza Cassazione n. 23206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris