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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 1973

Cassazione n. 41476/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1973 avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di inammissibilità per manifesta infondatezza.

La ricorrente pone una questione di procedibilità del tutto eccentrica e comunque irrilevante rispetto alla pronuncia di condanna per una contravvenzione, quella di cui all'art. 660 cod. pen., che è procedibile di ufficio.

Né rileva che tale ipotesi di reato, peraltro più favorevole all'imputata, abbia preso il posto, a seguito della riqualificazione operata dal Tribunale, di quella, originaria, di cui all'art. 612- bis, cod. pen., procedibile a querela.

Come già chiarito da questa Corte di legittimità, sia pure a proposito dell'affine ipotesi del concorso formale, l'assenza della querela per il reato procedibile a istanza di parte o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale (Sez. 1, n. 31265 del 27/06/2014, Terzi, Rv. 261234 — 01).

In ogni caso, la necessità della querela è ancorato ad un accertamento di fatto sull'epoca di consumazione, diverso da quello del giudice del merito, che non può essere modificato in questa sede se non von valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1973 avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di inammissibilità per manifesta infondatezza. La ricorrente pone una questione di procedibilità del tutto eccentrica e comunque irrilevante rispetto alla pronuncia di condanna per una contravvenzione, quella di cui all'art. 660 cod. pen., che è procedibile di ufficio. Né rileva che tale ipotesi di reato, peraltro più favorevole all'imputata, abbia preso il posto, a seguito della riqualificazione operata dal Tribunale, di quella, originaria, di cui all'art. 612- bis, cod. pen., procedibile a querela. Come già chiarito da questa Corte di legittimità, sia pure a proposito dell'affine ipotesi del concorso formale, l'assenza della querela per il reato procedibile a istanza di parte o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale (Sez. 1, n. 31265 del 27/06/2014, Terzi, Rv. 261234 — 01). In ogni caso, la necessità della querela è ancorato ad un accertamento di fatto sull'epoca di consumazione, diverso da quello del giudice del merito, che non può essere modificato in questa sede se non von valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41476/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris