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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 32299/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. MANDREDI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (QRNGCM77L07 E730G), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -già ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elet- tivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (MSC LRT72S07D157W), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già r esistente - relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEn. 1403 depositata il 15 gennaio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sinergie società agricola di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Montebelluna (TV) via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ha chiesto la correzione dell ' errore materiale contenuto nell a ordinanza menzionata in intestazione, per mancanza della statuizione sulla distrazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte nell'emettere l'ordinanza 15 gennaio 2024 n° 1403 è effettivamente incorsa nell'errore materialesegnalato.

Pertanto, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge” si deve invece leggere “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; P.Q.M La Corte dispone che nell'ordinanza 15 gennaio 2024 n° 1403, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge” si legga invece “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. MANDREDI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (QRNGCM77L07 E730G), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -già ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elet- tivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (MSC LRT72S07D157W), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -già r esistente - relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEn. 1403 depositata il 15 gennaio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sinergie società agricola di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Montebelluna (TV) via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ha chiesto la correzione dell ' errore materiale contenuto nell a ordinanza menzionata in intestazione, per mancanza della statuizione sulla distrazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte nell'emettere l'ordinanza 15 gennaio 2024 n° 1403 è effettivamente incorsa nell'errore materialesegnalato. Pertanto, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge” si deve invece leggere “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”; P.Q.M La Corte dispone che nell'ordinanza 15 gennaio 2024 n° 1403, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge” si legga invece “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,
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