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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19024/2026

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[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 935/2020 depositatail 24/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalrelatore [OSCURATO:PERSONA].Lo svolgimento del processo è ricostruito, per quanto possibile, attraversole ragioni in fatto e in diritto della decisione esposte nella sentenzaimpugnata, non recando il ricorso alcuna esposizione dei fatti di causa.Numero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026Con atto di citazione del 3 dicembre 2009 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Domenicantonio eGiovina [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di compensi professionali, quantificatiin € 8.720,70, relativi alle prestazioni difensive svolte nel loro interesse; iconvenuti resistevano eccependo la prescrizione del credito e chiamavanoin causa, in garanzia, i coeredi Alfonso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del giudizio di primo grado l'attore proponeva istanza diricusazione del giudice istruttore; con ordinanza del 13 febbraio 2015 ilTribunale dichiarava inammissibile la ricusazione, condannava il ricusantealla sanzione pecuniaria e disponeva la sospensione del processo,assegnando alle parti il termine perentorio semestrale per la riassunzione.L'ordinanza era comunicata, a cura della cancelleria, a mezzo postaelettronica certificata ai procuratori costituiti il 19 febbraio 2015 esuccessivamente notificata personalmente al [OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 2015.Depositata l'istanza di riassunzione il 4 ottobre 2015, i convenuti eccepivanola tardività del deposito; con sentenza n. 476/2016 il Tribunale dichiaraval'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c.Con la sentenza n. 935/2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha respintol'appello del [OSCURATO:PERSONA] e confermato la declaratoria di estinzione, sul rilievoche il termine semestrale di riassunzione decorresse dalla comunicazione amezzo posta elettronica certificata del 19 febbraio 2015 ai procuratoricostituiti, a norma dell'art. 170 c.p.c., con conseguente tardività deldeposito del 4 ottobre 2015; ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso deltermine, la notificazione personale del provvedimento al ricusante.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla basedi quattro motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il ricorso è inammissibile.Esso non reca l'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritta, a penadi inammissibilità, dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: dopo l'epigrafeNumero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026e l'indicazione delle parti, l'atto espone direttamente i quattro motivi, senzafarli precedere da una sezione dedicata allo svolgimento del processo.

Lavicenda processuale — l'azione per il pagamento dei compensi, l'incidentedi ricusazione, la sospensione e la riassunzione del giudizio, la declaratoriadi estinzione e la sua conferma in appello — è stata ricostruita attraversogli stralci ricognitivi dispersi nei singoli motivi e attraverso le ragioni dellasentenza impugnata.

La radicale omissione di un'autonoma e ordinataesposizione dei fatti, che costringe la Corte a ricostruire d'ufficio losvolgimento del giudizio, integra la violazione del requisito di cui all'art. 366,n. 3, c.p.c., non soddisfatto dalla frammentaria menzione di singoli passaggiprocessuali nel corpo dell'illustrazione dei motivi (Cass. 24432/2020).

Lacausa di inammissibilità ha portata assorbente e si estende all'intero ricorso.Ciascun motivo è, inoltre, autonomamente inammissibile o comunque darigettare per ragioni sue proprie che si passano sinteticamente ad esporre.2. - Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza d'appello peromessa fissazione della pubblica udienza orale, in difetto di rispostamotivata all'istanza di trattazione e discussione orale dinanzi al collegio.Il motivo declama fin dall’inizio la propria inammissibilità: «Il motivo nonnecessita di essere illustrato» (p. 2).

La censura, che denuncia un error inprocedendo, non indica dove e quando l'istanza di discussione orale sia stataproposta, né in quali forme e nel rispetto di quali requisiti prescritti, rationetemporis, dall'art. 352 c.p.c.; si limita ad asserire che la richiesta «è statacorrettamente esperita, ma immotivatamente non accolta».Anche quando il ricorso denuncia un vizio che comporta la nullità delprocedimento o della sentenza, e il giudice di legittimità è perciò giudiceanche del fatto processuale, investito del potere di esaminare direttamentegli atti, la censura deve pur sempre essere proposta in ossequio al requisitodi specificità dei motivi, nel senso che l'esame diretto degli atti restasubordinato al rispetto delle prescrizioni dell'art. 366, primo comma, nn. 4e 6, c.p.c. e circoscritto a quanto analiticamente indicato e allegato con ilNumero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026ricorso (Cass.

SU 8077/2012; Cass. 3612/2022).

Il primo motivo, che a taleonere si sottrae dichiarandone l'inutilità e omettendo l'indicazione specificadelle modalità, dei tempi dell'istanza, è perciò inammissibile.3. - Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 158c.p.c. per anomala costituzione del collegio, avendo il giudice ausiliarioredatto e sottoscritto la decisione quale relatore ed estensore.Il motivo è infondato.Con la sentenza n. 41 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale degli artt. 62-72 del d.l. n. 69 del 2013, conv.con modif. in l. n. 98 del 2013, ma ha disposto, con una clausola di salvezzavolta a preservare la funzionalità delle corti d'appello, che la disciplinacontinuasse ad applicarsi entro un termine, facendo salve le decisioniadottate con la partecipazione di un giudice ausiliario fino a tale data.

Lasentenza impugnata, deliberata il 24 giugno 2020, ricade nell'ambito dellasalvezza.

La censura, ancorata a pronunce di rimessione ormai superate epriva di un'idonea critica della perdurante validità della sentenza, èinconsistente, così come lo sono gli ulteriori dubbi di legittimità (tratti inparticolare dalla distinzione tra le qualifiche di relatore e di estensore).4. - Il terzo motivo si articola in due profili: la violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. quanto al modulo decisorio adottato in primo grado, e laviolazione dell'art. 170 c.p.c. quanto alla decorrenza del termine diriassunzione.

È inammissibile sotto entrambi i profili.Il primo profilo è inammissibile perché da reputarsi nuovo: anche a causadella mancata esposizione dei fatti di causa, non emerge se la doglianzarelativa al modulo decisorio dell'art. 281-sexies c.p.c. e alla pretesacompressione del diritto di difesa per omessa assegnazione dei termini exart. 190 c.p.c. sia stata dedotta dinanzi alla Corte d'appello, che dà contounicamente delle censure relative alla decorrenza del termine diriassunzione; il ricorso non indica dove e quando essa sarebbe stataNumero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026formalmente sollevata, sicché la questione, da considerarsi proposta per laprima volta in sede di legittimità, è inammissibile (Cass. 2038/2019).Il secondo profilo è inammissibile perché non aggredisce la ratio dellasentenza impugnata, che è, del resto, conforme a diritto: l'art. 170, primocomma, c.p.c. stabilisce che, dopo la costituzione in giudizio, le notificazionie le comunicazioni si effettuano presso il procuratore costituito, ed èprincipio consolidato che la comunicazione al procuratore costituito è idoneaa far decorrere ogni termine processuale connesso al provvedimentocomunicato, anche in caso di pluralità di difensori (Cass. 27995/2022).

Lacomunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 19 febbraio 2015 aiprocuratori costituiti — fra i quali lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] — è stata dunqueidonea a far decorrere il termine semestrale di riassunzione, con scadenzaal 19 agosto 2015, sicché il deposito dell'istanza il 4 ottobre 2015 è tardivoe la successiva notificazione personale del provvedimento al ricusante èirrilevante ai fini del decorso del termine.5. - Il quarto motivo, con cui si lamentano la mancata compensazionedelle spese del giudizio d'appello e la violazione dei parametri forensi, èinammissibile.

Le doglianze investono l’esercizio di un potere diapprezzamento da parte giudice (art. 92, secondo comma, c.p.c.), che èstato correttamente esercitato nel rispetto del criterio della soccombenza edei parametri forensi, senza che possa aver rilievo in senso contrario ilrigetto dell’istanza ex art. 348-bis c.p.c. proposta dalla controparte.6. – Inammissibile il ricorso, nulla peraltro deve disporsi sulle spese delgiudizio di legittimità, stante la mancata costituzione delle parti intimate.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un'ulteriore somma corrispondente a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un'ulteriore somma corrispondente a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 04/06/2026.Il PresidenteGIUSEPPE TEDESCO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 935/2020 depositatail 24/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalrelatore [OSCURATO:PERSONA].Lo svolgimento del processo è ricostruito, per quanto possibile, attraversole ragioni in fatto e in diritto della decisione esposte nella sentenzaimpugnata, non recando il ricorso alcuna esposizione dei fatti di causa.Numero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026Con atto di citazione del 3 dicembre 2009 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Domenicantonio eGiovina [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di compensi professionali, quantificatiin € 8.720,70, relativi alle prestazioni difensive svolte nel loro interesse; iconvenuti resistevano eccependo la prescrizione del credito e chiamavanoin causa, in garanzia, i coeredi Alfonso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del giudizio di primo grado l'attore proponeva istanza diricusazione del giudice istruttore; con ordinanza del 13 febbraio 2015 ilTribunale dichiarava inammissibile la ricusazione, condannava il ricusantealla sanzione pecuniaria e disponeva la sospensione del processo,assegnando alle parti il termine perentorio semestrale per la riassunzione.L'ordinanza era comunicata, a cura della cancelleria, a mezzo postaelettronica certificata ai procuratori costituiti il 19 febbraio 2015 esuccessivamente notificata personalmente al [OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 2015.Depositata l'istanza di riassunzione il 4 ottobre 2015, i convenuti eccepivanola tardività del deposito; con sentenza n. 476/2016 il Tribunale dichiaraval'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c.Con la sentenza n. 935/2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha respintol'appello del [OSCURATO:PERSONA] e confermato la declaratoria di estinzione, sul rilievoche il termine semestrale di riassunzione decorresse dalla comunicazione amezzo posta elettronica certificata del 19 febbraio 2015 ai procuratoricostituiti, a norma dell'art. 170 c.p.c., con conseguente tardività deldeposito del 4 ottobre 2015; ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso deltermine, la notificazione personale del provvedimento al ricusante.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla basedi quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il ricorso è inammissibile.Esso non reca l'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritta, a penadi inammissibilità, dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: dopo l'epigrafeNumero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026e l'indicazione delle parti, l'atto espone direttamente i quattro motivi, senzafarli precedere da una sezione dedicata allo svolgimento del processo. Lavicenda processuale — l'azione per il pagamento dei compensi, l'incidentedi ricusazione, la sospensione e la riassunzione del giudizio, la declaratoriadi estinzione e la sua conferma in appello — è stata ricostruita attraversogli stralci ricognitivi dispersi nei singoli motivi e attraverso le ragioni dellasentenza impugnata. La radicale omissione di un'autonoma e ordinataesposizione dei fatti, che costringe la Corte a ricostruire d'ufficio losvolgimento del giudizio, integra la violazione del requisito di cui all'art. 366,n. 3, c.p.c., non soddisfatto dalla frammentaria menzione di singoli passaggiprocessuali nel corpo dell'illustrazione dei motivi (Cass. 24432/2020). Lacausa di inammissibilità ha portata assorbente e si estende all'intero ricorso.Ciascun motivo è, inoltre, autonomamente inammissibile o comunque darigettare per ragioni sue proprie che si passano sinteticamente ad esporre.2. - Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza d'appello peromessa fissazione della pubblica udienza orale, in difetto di rispostamotivata all'istanza di trattazione e discussione orale dinanzi al collegio.Il motivo declama fin dall’inizio la propria inammissibilità: «Il motivo nonnecessita di essere illustrato» (p. 2). La censura, che denuncia un error inprocedendo, non indica dove e quando l'istanza di discussione orale sia stataproposta, né in quali forme e nel rispetto di quali requisiti prescritti, rationetemporis, dall'art. 352 c.p.c.; si limita ad asserire che la richiesta «è statacorrettamente esperita, ma immotivatamente non accolta».Anche quando il ricorso denuncia un vizio che comporta la nullità delprocedimento o della sentenza, e il giudice di legittimità è perciò giudiceanche del fatto processuale, investito del potere di esaminare direttamentegli atti, la censura deve pur sempre essere proposta in ossequio al requisitodi specificità dei motivi, nel senso che l'esame diretto degli atti restasubordinato al rispetto delle prescrizioni dell'art. 366, primo comma, nn. 4e 6, c.p.c. e circoscritto a quanto analiticamente indicato e allegato con ilNumero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026ricorso (Cass. SU 8077/2012; Cass. 3612/2022). Il primo motivo, che a taleonere si sottrae dichiarandone l'inutilità e omettendo l'indicazione specificadelle modalità, dei tempi dell'istanza, è perciò inammissibile.3. - Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 158c.p.c. per anomala costituzione del collegio, avendo il giudice ausiliarioredatto e sottoscritto la decisione quale relatore ed estensore.Il motivo è infondato.Con la sentenza n. 41 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale degli artt. 62-72 del d.l. n. 69 del 2013, conv.con modif. in l. n. 98 del 2013, ma ha disposto, con una clausola di salvezzavolta a preservare la funzionalità delle corti d'appello, che la disciplinacontinuasse ad applicarsi entro un termine, facendo salve le decisioniadottate con la partecipazione di un giudice ausiliario fino a tale data. Lasentenza impugnata, deliberata il 24 giugno 2020, ricade nell'ambito dellasalvezza. La censura, ancorata a pronunce di rimessione ormai superate epriva di un'idonea critica della perdurante validità della sentenza, èinconsistente, così come lo sono gli ulteriori dubbi di legittimità (tratti inparticolare dalla distinzione tra le qualifiche di relatore e di estensore).4. - Il terzo motivo si articola in due profili: la violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. quanto al modulo decisorio adottato in primo grado, e laviolazione dell'art. 170 c.p.c. quanto alla decorrenza del termine diriassunzione. È inammissibile sotto entrambi i profili.Il primo profilo è inammissibile perché da reputarsi nuovo: anche a causadella mancata esposizione dei fatti di causa, non emerge se la doglianzarelativa al modulo decisorio dell'art. 281-sexies c.p.c. e alla pretesacompressione del diritto di difesa per omessa assegnazione dei termini exart. 190 c.p.c. sia stata dedotta dinanzi alla Corte d'appello, che dà contounicamente delle censure relative alla decorrenza del termine diriassunzione; il ricorso non indica dove e quando essa sarebbe stataNumero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026formalmente sollevata, sicché la questione, da considerarsi proposta per laprima volta in sede di legittimità, è inammissibile (Cass. 2038/2019).Il secondo profilo è inammissibile perché non aggredisce la ratio dellasentenza impugnata, che è, del resto, conforme a diritto: l'art. 170, primocomma, c.p.c. stabilisce che, dopo la costituzione in giudizio, le notificazionie le comunicazioni si effettuano presso il procuratore costituito, ed èprincipio consolidato che la comunicazione al procuratore costituito è idoneaa far decorrere ogni termine processuale connesso al provvedimentocomunicato, anche in caso di pluralità di difensori (Cass. 27995/2022). Lacomunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 19 febbraio 2015 aiprocuratori costituiti — fra i quali lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] — è stata dunqueidonea a far decorrere il termine semestrale di riassunzione, con scadenzaal 19 agosto 2015, sicché il deposito dell'istanza il 4 ottobre 2015 è tardivoe la successiva notificazione personale del provvedimento al ricusante èirrilevante ai fini del decorso del termine.5. - Il quarto motivo, con cui si lamentano la mancata compensazionedelle spese del giudizio d'appello e la violazione dei parametri forensi, èinammissibile. Le doglianze investono l’esercizio di un potere diapprezzamento da parte giudice (art. 92, secondo comma, c.p.c.), che èstato correttamente esercitato nel rispetto del criterio della soccombenza edei parametri forensi, senza che possa aver rilievo in senso contrario ilrigetto dell’istanza ex art. 348-bis c.p.c. proposta dalla controparte.6. – Inammissibile il ricorso, nulla peraltro deve disporsi sulle spese delgiudizio di legittimità, stante la mancata costituzione delle parti intimate.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un'ulteriore somma corrispondente a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 25279/2020Numero sezionale 1506/2026Numero di raccolta generale 19024/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un'ulteriore somma corrispondente a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 04/06/2026.Il PresidenteGIUSEPPE TEDESCO
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