Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06966/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 22.1.2020; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di tentata rapina pluriaggravata in concorso e lesioni personali in relazione ai fatti commessi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sicché, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla insufficienza e lacunosità del materiale probatorio relativamente alla responsabilità penale dell'imputato; immotivata selezione del materiale probatorio concernente l'individuazione del responsabile del reato ovvero la attribuzione delle singole condotte all'[OSCURATO:PERSONA]: richiamato l'assunto accusatorio, rileva in primo luogo che esso era stato validato dai giudici di merito sulla scorta esclusivamente delle dichiarazioni rese all'epoca dalla presunta vittima e della ricostruzione degli operanti intervenuti sul posto i quali avevano impedito che l'iniziativa fosse portata a termine in danno di [OSCURATO:PERSONA] cui era stata propinata una bevanda contenente sostanze soporifere; osserva che le risultanze probatorie acquisite non avrebbero permesso di pervenire ad un giudizio di colpevolezza rispetto alla accusa di rapina aggravata e di lesioni personali; segnala, infatti, che le dichiarazioni della persona offesa risultano marcatamente lacunose essendosi il Tetteh limitato a riferire di aver incrociato un giovane che gli aveva offerto il power bank e del cibo e di non ricordare più nulla a partire da quel momento non avendo potuto perciò attribuire all'Asy alcuna condotta causalmente efficiente; sottolinea che la sentenza di appello si è limitata a confermare la decisione di primo grado senza argomentare la propria decisione tenuto anche conto che le analisi sul liquido ingerito dal Tetteh non avevano evidenziato la presenza di benzodiazepine; in definitiva, secondo la difesa, i giudici di merito hanno finito per affermare la penale responsabilità dell'Asy soltanto per il fatto che costui si trovava in compagnia degli altri coimputati; sottolinea come sarebbe stato invece necessario comprendere chi si fosse reso responsabile della condotta contestata al fine di non cadere nel "commodus discessus" della responsabilità "in incertann personam"; rileva che, al più, all'Asy poteva contestarsi un contributo nella condotta di tentato furto in danno della persona offesa non avendo egli minimamente concorso con gli stessi nel delitto di rapina; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla errata qualificazione del fatto dovendosi ritenere semmai configurata la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. nella ipotesi tentata: rileva che, anche superando le considerazioni svolte con il primo motivo, la fattispecie in cui andrebbe inquadrata la condotta del ricorrente sarebbe quella del tentato furto aggravato che si distingue da quella della rapina per la direzione della violenza in tal caso indirizzata sulla persona e nel primo caso soltanto sulla "res" e solo ed eventualmente in via secondaria sulla vittima; 2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al disposto di cui all'art. 133 cod. pen. per violazione dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza della pena e per omessa indicazione dei criteri di determinazione della stessa; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva il carattere lacunoso e contraddittorio della motivazione della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio; segnala come sia preciso onere del giudice di merito motivare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche come anche dar conto dei criteri di determinazione della pena in termini che non possono risolversi in un generico richiamo agli elementi di valutazione indicati dall'art.133 cod. pen.; sottolinea in ogni caso la eccessività della pena in considerazione della definizione dei giudizio con rito abbreviato per un fatto agevolmente qualificabile in termini di tentato furto;

3. la difesa dell'Asy ha trasmesso una memoria difensiva in cui: 3.1 quanto al primo motivo del ricorso ribadisce, in primo luogo, la inadeguatezza degli elementi acquisiti per confortare la diagnosi di penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di rapina ascrittogli in concorso e consistenti, di fatto, nel solo contributo fornito dagli operanti nulla avendo potuto riferire la persona offesa quanto alla posizione ed al ruolo dell'Asy; sottolinea ancora il carattere apparente e congetturale delle argomentazioni spese dai giudici di secondo grado in merito al contributo fornito dal ricorrente che avrebbe dovuto essere valutato alla stregua del canone di giudizio delineato dall'art. 533 cod. proc. pen. ovvero secondo la regola deiral di là di ogni ragionevole dubbio"; 3.2 quanto al secondo motivo del ricorso ribadisce ancora che l'unica condotta ipoteticamente ascrivibile all'Asy sarebbe stata quella di tentare di impossessarsi dei beni della vittima e, perciò, al più riconducibile e qualificabile in un tentativo di furto semmai, alla luce della ricostruzione offerta dalla PG, con strappo; 3.3 quanto alla quantificazione della pena ribadisce la carenza motivazionale e la violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza oltre che per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità degli aumenti per la continuazione; sottolinea ancora la natura meramente pleonastica del riferimento all'art. 133 cod. pen. e l'assenza di ogni argomentazione logico-giuridica in merito alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.

1. Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito all'esito di un conforme apprezzamento, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie ricorrendo perciò una cd.

"doppia conforme" in cui la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

2. L'odierno ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di tentata rapina aggravata in quanto, unitamente a due complici, avrebbe', indotto in [OSCURATO:PERSONA], passeggero del treno che viaggiava sulla tratta Napoli-Roma, in uno stato di incapacità di intendere e di volere mediante la somministrazione di una bevanda addizionata con sostanze soporifere e, in tal modo, avrebbe cercato di impossessarsi di quanto il Tetteh aveva nelle tasche e nel bagaglio, cagionandogli inoltre una "letargia da verosimile overdose di benzodiazepine" giudicata guaribile in tre giorni.

3. Il giudice di primo grado aveva ricostruito l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr., pagg. 5-8 della sentenza del Tribunale) che si era svolto con lo stesso "modus operandi" di altri, caratterizzati da un medesimo scenario (il treno regionale viaggiante sulla tratta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), dalla medesima tipologia di vittima (uno straniero viaggiatore solitario) e dalle analoghe modalità di sopraffazione (stato soporifero indotto dalla somministrazione di una bevanda narcotica) oltre che, sia pure in parte, anche dagli stessi autori (in particolare, [OSCURATO:PERSONA]).

In particolare, aveva dato atto che il fatto era stato percepito dagli operanti di PG impegnati un servizio di vigilanza in borghese che stato disposto proprio per il ripetersi di episodi simili; era dunque emerso che costoro avevano notato un giovane magrebino il quale, dopo aver percorso varie volte il treno parlando al telefono, si era avvicinato e si era rivolto ad un uomo di colore (successivamente identificato nel [OSCURATO:PERSONA]) ed era stato in quel momento raggiunto da altri due giovani uno dei quali portava con sé uno zaino dal quale aveva estratto una busta di patatine ed un succo di frutta che aveva offerto al [OSCURATO:PERSONA] il quale, subito dopo, aveva iniziato a sbadigliare ed infine aveva perso completamente i sensi; a quel punto i tre, dopo aver verificato lo stato di narcosi del giovane, avevano iniziato a frugare nelle sue tasche proseguendo sino all'intervento degli operanti che avevano proceduto al loro arresto.

Sempre secondo la ricostruzione fornita dagli operanti, il soggetto che aveva iniziato la conversazione era stato identificato nell'[OSCURATO:PERSONA] mentre quello che portava con sé lo zaino era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA]; il terzo, che si era avvicinato ed aveva insieme agli altri frugato la vittima, in [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'atto dell'intervento, aveva prelevato ed aveva con sé lo zaino.

4. La Corte di Appello, a fronte dei motivi di doglianza articolati dalla difesa, ha ripercorso la ricostruzione del Tribunale sottolineando in particolare, come i testi di PG avessero riferito di avere avuto la possibilità di monitorare gli spostamenti e la condotta dei tre imputati ed in tal modo di ripercorrerne in maniera analitica le varie fasi in cui la vittima era stata dapprima avvicinata, era stata stordita e, quindi, il tentativo di saccheggiarlo dei suoi averi sino al loro intervento.

5. Tanto premesso, rileva il collegio che,con i primi due motivi,i1 ricorso denunzia violazione di legge con riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. 5.1 Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito.

Nei primi due motivi la difesa contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità del ricorrente sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione trattandosi, perciò, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 5.2 Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). 5.3 Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc.

Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 5.4 Del tutto priva di pregio è la pretesa del ricorrente di rispondere del delitto di furto (eventualmente con strappo) dal momento che la sua condotta si sarebbe risolta nel tentativo di impossessarsi degli averi della vittima, già posta - da altri - in condizioni di incapacità di intendere e di volere.Si tratta, infatti, di una impostazione che omette di considerare la struttura unitaria del reato concorsuale che, come è noto, implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti ma nell'ambito della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio; Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro ed altri, Rv. 243901; Sez. 1, Sentenza n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza L. ed altri, Rv. 210757).

6. Del tutto esaustiva è infine la motivazione della Corte di Appello di Roma anche sul trattamento sanzionatorio avuto riguardo al fatto che la pena inflitta, di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed Euro 500 di multa, è vicina al minimo edittale per la tentata rapina aggravata per la quale la pena detentiva minima era, alla data del fatto, quella di cinque anni di reclusione su cui è stata operata una riduzione di oltre la metà per il tentativo ed in misura persino illegittima per quanto concerne la pena pecuniaria che, in quel momento, era pari, nel minimo, ad Euro

1.290. Ed è appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).7.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 22.1.2020; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di tentata rapina pluriaggravata in concorso e lesioni personali in relazione ai fatti commessi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sicché, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla insufficienza e lacunosità del materiale probatorio relativamente alla responsabilità penale dell'imputato; immotivata selezione del materiale probatorio concernente l'individuazione del responsabile del reato ovvero la attribuzione delle singole condotte all'[OSCURATO:PERSONA]: richiamato l'assunto accusatorio, rileva in primo luogo che esso era stato validato dai giudici di merito sulla scorta esclusivamente delle dichiarazioni rese all'epoca dalla presunta vittima e della ricostruzione degli operanti intervenuti sul posto i quali avevano impedito che l'iniziativa fosse portata a termine in danno di [OSCURATO:PERSONA] cui era stata propinata una bevanda contenente sostanze soporifere; osserva che le risultanze probatorie acquisite non avrebbero permesso di pervenire ad un giudizio di colpevolezza rispetto alla accusa di rapina aggravata e di lesioni personali; segnala, infatti, che le dichiarazioni della persona offesa risultano marcatamente lacunose essendosi il Tetteh limitato a riferire di aver incrociato un giovane che gli aveva offerto il power bank e del cibo e di non ricordare più nulla a partire da quel momento non avendo potuto perciò attribuire all'Asy alcuna condotta causalmente efficiente; sottolinea che la sentenza di appello si è limitata a confermare la decisione di primo grado senza argomentare la propria decisione tenuto anche conto che le analisi sul liquido ingerito dal Tetteh non avevano evidenziato la presenza di benzodiazepine; in definitiva, secondo la difesa, i giudici di merito hanno finito per affermare la penale responsabilità dell'Asy soltanto per il fatto che costui si trovava in compagnia degli altri coimputati; sottolinea come sarebbe stato invece necessario comprendere chi si fosse reso responsabile della condotta contestata al fine di non cadere nel "commodus discessus" della responsabilità "in incertann personam"; rileva che, al più, all'Asy poteva contestarsi un contributo nella condotta di tentato furto in danno della persona offesa non avendo egli minimamente concorso con gli stessi nel delitto di rapina; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla errata qualificazione del fatto dovendosi ritenere semmai configurata la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. nella ipotesi tentata: rileva che, anche superando le considerazioni svolte con il primo motivo, la fattispecie in cui andrebbe inquadrata la condotta del ricorrente sarebbe quella del tentato furto aggravato che si distingue da quella della rapina per la direzione della violenza in tal caso indirizzata sulla persona e nel primo caso soltanto sulla "res" e solo ed eventualmente in via secondaria sulla vittima; 2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al disposto di cui all'art. 133 cod. pen. per violazione dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza della pena e per omessa indicazione dei criteri di determinazione della stessa; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva il carattere lacunoso e contraddittorio della motivazione della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio; segnala come sia preciso onere del giudice di merito motivare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche come anche dar conto dei criteri di determinazione della pena in termini che non possono risolversi in un generico richiamo agli elementi di valutazione indicati dall'art.133 cod. pen.; sottolinea in ogni caso la eccessività della pena in considerazione della definizione dei giudizio con rito abbreviato per un fatto agevolmente qualificabile in termini di tentato furto; 3. la difesa dell'Asy ha trasmesso una memoria difensiva in cui: 3.1 quanto al primo motivo del ricorso ribadisce, in primo luogo, la inadeguatezza degli elementi acquisiti per confortare la diagnosi di penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di rapina ascrittogli in concorso e consistenti, di fatto, nel solo contributo fornito dagli operanti nulla avendo potuto riferire la persona offesa quanto alla posizione ed al ruolo dell'Asy; sottolinea ancora il carattere apparente e congetturale delle argomentazioni spese dai giudici di secondo grado in merito al contributo fornito dal ricorrente che avrebbe dovuto essere valutato alla stregua del canone di giudizio delineato dall'art. 533 cod. proc. pen. ovvero secondo la regola deiral di là di ogni ragionevole dubbio"; 3.2 quanto al secondo motivo del ricorso ribadisce ancora che l'unica condotta ipoteticamente ascrivibile all'Asy sarebbe stata quella di tentare di impossessarsi dei beni della vittima e, perciò, al più riconducibile e qualificabile in un tentativo di furto semmai, alla luce della ricostruzione offerta dalla PG, con strappo; 3.3 quanto alla quantificazione della pena ribadisce la carenza motivazionale e la violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza oltre che per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità degli aumenti per la continuazione; sottolinea ancora la natura meramente pleonastica del riferimento all'art. 133 cod. pen. e l'assenza di ogni argomentazione logico-giuridica in merito alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito all'esito di un conforme apprezzamento, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie ricorrendo perciò una cd. "doppia conforme" in cui la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2. L'odierno ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di tentata rapina aggravata in quanto, unitamente a due complici, avrebbe', indotto in [OSCURATO:PERSONA], passeggero del treno che viaggiava sulla tratta Napoli-Roma, in uno stato di incapacità di intendere e di volere mediante la somministrazione di una bevanda addizionata con sostanze soporifere e, in tal modo, avrebbe cercato di impossessarsi di quanto il Tetteh aveva nelle tasche e nel bagaglio, cagionandogli inoltre una "letargia da verosimile overdose di benzodiazepine" giudicata guaribile in tre giorni. 3. Il giudice di primo grado aveva ricostruito l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr., pagg. 5-8 della sentenza del Tribunale) che si era svolto con lo stesso "modus operandi" di altri, caratterizzati da un medesimo scenario (il treno regionale viaggiante sulla tratta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), dalla medesima tipologia di vittima (uno straniero viaggiatore solitario) e dalle analoghe modalità di sopraffazione (stato soporifero indotto dalla somministrazione di una bevanda narcotica) oltre che, sia pure in parte, anche dagli stessi autori (in particolare, [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, aveva dato atto che il fatto era stato percepito dagli operanti di PG impegnati un servizio di vigilanza in borghese che stato disposto proprio per il ripetersi di episodi simili; era dunque emerso che costoro avevano notato un giovane magrebino il quale, dopo aver percorso varie volte il treno parlando al telefono, si era avvicinato e si era rivolto ad un uomo di colore (successivamente identificato nel [OSCURATO:PERSONA]) ed era stato in quel momento raggiunto da altri due giovani uno dei quali portava con sé uno zaino dal quale aveva estratto una busta di patatine ed un succo di frutta che aveva offerto al [OSCURATO:PERSONA] il quale, subito dopo, aveva iniziato a sbadigliare ed infine aveva perso completamente i sensi; a quel punto i tre, dopo aver verificato lo stato di narcosi del giovane, avevano iniziato a frugare nelle sue tasche proseguendo sino all'intervento degli operanti che avevano proceduto al loro arresto. Sempre secondo la ricostruzione fornita dagli operanti, il soggetto che aveva iniziato la conversazione era stato identificato nell'[OSCURATO:PERSONA] mentre quello che portava con sé lo zaino era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA]; il terzo, che si era avvicinato ed aveva insieme agli altri frugato la vittima, in [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'atto dell'intervento, aveva prelevato ed aveva con sé lo zaino. 4. La Corte di Appello, a fronte dei motivi di doglianza articolati dalla difesa, ha ripercorso la ricostruzione del Tribunale sottolineando in particolare, come i testi di PG avessero riferito di avere avuto la possibilità di monitorare gli spostamenti e la condotta dei tre imputati ed in tal modo di ripercorrerne in maniera analitica le varie fasi in cui la vittima era stata dapprima avvicinata, era stata stordita e, quindi, il tentativo di saccheggiarlo dei suoi averi sino al loro intervento. 5. Tanto premesso, rileva il collegio che,con i primi due motivi,i1 ricorso denunzia violazione di legge con riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. 5.1 Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito. Nei primi due motivi la difesa contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità del ricorrente sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione trattandosi, perciò, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 5.2 Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). 5.3 Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 5.4 Del tutto priva di pregio è la pretesa del ricorrente di rispondere del delitto di furto (eventualmente con strappo) dal momento che la sua condotta si sarebbe risolta nel tentativo di impossessarsi degli averi della vittima, già posta - da altri - in condizioni di incapacità di intendere e di volere.Si tratta, infatti, di una impostazione che omette di considerare la struttura unitaria del reato concorsuale che, come è noto, implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti ma nell'ambito della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio; Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro ed altri, Rv. 243901; Sez. 1, Sentenza n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza L. ed altri, Rv. 210757). 6. Del tutto esaustiva è infine la motivazione della Corte di Appello di Roma anche sul trattamento sanzionatorio avuto riguardo al fatto che la pena inflitta, di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed Euro 500 di multa, è vicina al minimo edittale per la tentata rapina aggravata per la quale la pena detentiva minima era, alla data del fatto, quella di cinque anni di reclusione su cui è stata operata una riduzione di oltre la metà per il tentativo ed in misura persino illegittima per quanto concerne la pena pecuniaria che, in quel momento, era pari, nel minimo, ad Euro 1.290. Ed è appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).7. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
Sentenza Cassazione n. 06966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris