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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36017/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 9.11.2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 9.11.2022 il Tribunale di Torino ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di quattro mesi di reclusione ed C 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver ceduto tre dosi di cocaina, disponendo contestualmente la confisca della droga e del danaro trovato in possesso dell'imputato.

2. Avverso il suddetto provvedimento il Modou ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta l'inadeguatezza della motivazione resa in ordine alla confisca della somma di danaro in assenza di dimostrazione del nesso di pertinenza dei 520 euro trovati in possesso dell'imputato con la condotta illecita.

Rileva come la derivazione dell'intero importo dall'attività di spaccio sia stato desunto in termini soltanto congetturali dalla mancanza di occupazione lavorativa del prevenuto, laddove l'applicabilità della misura di sicurezza, quand'anche obbligatoria, impone la rigorosa esposizione delle sottostanti ragioni in punto di connessione tra le res attinte e il reato, non potendosi estendere la schematicità della motivazione propria delle sentenze di patteggiamento all'applicazione della confisca ex art. 240 cod. pen.

Sostiene che ove invece la tipologia di confisca applicata sia da ravvisarsi, come sembra desumibile dal riferimento, implicito nell'insussistenza di attività lavorativa, all'impossibilità del condannato di giustificare la provenienza del danaro, nell'art. 240 bis cod. pen., opera in tal caso il divieto derivante dalla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 espressamente previsto dall'art. 85 bis del medesimo decreto che, a sua volta, richiama l'art. 240 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle dispiegate doglianze.

Va in primo luogo rilevato che l'espressa qualificazione ad opera della sentenza impugnata dell'importo attinto dalla misura ablatoria in termini di profitto ne esclude alla radice la riconducibilità alla previsione di cui all'art. 240 bis cod. pen. relativa alla cd. confisca per sproporzione.

In secondo luogo non può non rilevarsi come il riferimento alle dichiarazioni del reo e a quelle degli acquirenti, all'evidenza relative alle contestate cessioni delle dosi di cocaina, costituisca la ragione, avvalorata dalla mancanza di occupazione lavorativa del prevenuto, tale da escludere in concreto l'esistenza, astrattamente ipotizzabile, di differenti fonti di provenienza delle somme rinvenute in suo possesso, della ritenuta riconducibilità dell'intero importo ai proventi dell'attività di spaccio comprovata dallo stesso titolo del reato a costui ascritto.

Anche ritenendo, in conformità a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che si verta in tema di confisca facoltativa e non obbligatoria rappresentando il danaro proveniente dallo spaccio di sostanze stupefacenti il provento dell'attività di commercializzazione e non il prezzo del reato e come tale, ricompreso nella previsione di cui all'art. 240 primo comma cod. pen. (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 45925 del 09/10/2014, Fall, Rv. 260869; Sez. 4, n. 4811 del 9.3.1992, lezzi, Rv. 190027; Sez. 6 n. 6131 del 10.3.1994, Tomasello, Rv. 199714), deve reputarsi che il giudice di merito abbia compiutamente adempiuto all'onere motivazionale a suo carico, tanto più considerando che nessuna deduzione risulta essere stata svolta dall'interessato sulla provenienza del danaro.

Peraltro, quand'anche così non fosse, varrebbe comunque il principio frutto di un'interpretazione consolidata di questa Corte, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato avverso il capo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che abbia disposto la confisca del denaro di cui era in possesso perché percepito in cambio di cessione di stupefacente: il soggetto condannato a tale titolo non ha infatti un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate in quanto nella veste di cedente della droga è parte di un negozio contra legem e come tale non può vantare alcun interesse legale alla restituzione di quanto oggetto di un'illecita controprestazione, salvo che non ne dimostri la diversa provenienza (così Sez. 6, Sentenza n. 44096 del 18/11/2010, Mbaye, Rv. 249073; Sez. 4, n. 4254 del 26.3.1996, Ayari, Rv. 204442; Sez. 4, n. 6775 del 15.12.2004, Amin, Rv. 230722) All'esito del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 9.11.2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 9.11.2022 il Tribunale di Torino ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di quattro mesi di reclusione ed C 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver ceduto tre dosi di cocaina, disponendo contestualmente la confisca della droga e del danaro trovato in possesso dell'imputato. 2. Avverso il suddetto provvedimento il Modou ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta l'inadeguatezza della motivazione resa in ordine alla confisca della somma di danaro in assenza di dimostrazione del nesso di pertinenza dei 520 euro trovati in possesso dell'imputato con la condotta illecita. Rileva come la derivazione dell'intero importo dall'attività di spaccio sia stato desunto in termini soltanto congetturali dalla mancanza di occupazione lavorativa del prevenuto, laddove l'applicabilità della misura di sicurezza, quand'anche obbligatoria, impone la rigorosa esposizione delle sottostanti ragioni in punto di connessione tra le res attinte e il reato, non potendosi estendere la schematicità della motivazione propria delle sentenze di patteggiamento all'applicazione della confisca ex art. 240 cod. pen. Sostiene che ove invece la tipologia di confisca applicata sia da ravvisarsi, come sembra desumibile dal riferimento, implicito nell'insussistenza di attività lavorativa, all'impossibilità del condannato di giustificare la provenienza del danaro, nell'art. 240 bis cod. pen., opera in tal caso il divieto derivante dalla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 espressamente previsto dall'art. 85 bis del medesimo decreto che, a sua volta, richiama l'art. 240 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle dispiegate doglianze. Va in primo luogo rilevato che l'espressa qualificazione ad opera della sentenza impugnata dell'importo attinto dalla misura ablatoria in termini di profitto ne esclude alla radice la riconducibilità alla previsione di cui all'art. 240 bis cod. pen. relativa alla cd. confisca per sproporzione. In secondo luogo non può non rilevarsi come il riferimento alle dichiarazioni del reo e a quelle degli acquirenti, all'evidenza relative alle contestate cessioni delle dosi di cocaina, costituisca la ragione, avvalorata dalla mancanza di occupazione lavorativa del prevenuto, tale da escludere in concreto l'esistenza, astrattamente ipotizzabile, di differenti fonti di provenienza delle somme rinvenute in suo possesso, della ritenuta riconducibilità dell'intero importo ai proventi dell'attività di spaccio comprovata dallo stesso titolo del reato a costui ascritto. Anche ritenendo, in conformità a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che si verta in tema di confisca facoltativa e non obbligatoria rappresentando il danaro proveniente dallo spaccio di sostanze stupefacenti il provento dell'attività di commercializzazione e non il prezzo del reato e come tale, ricompreso nella previsione di cui all'art. 240 primo comma cod. pen. (cfr. ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 45925 del 09/10/2014, Fall, Rv. 260869; Sez. 4, n. 4811 del 9.3.1992, lezzi, Rv. 190027; Sez. 6 n. 6131 del 10.3.1994, Tomasello, Rv. 199714), deve reputarsi che il giudice di merito abbia compiutamente adempiuto all'onere motivazionale a suo carico, tanto più considerando che nessuna deduzione risulta essere stata svolta dall'interessato sulla provenienza del danaro. Peraltro, quand'anche così non fosse, varrebbe comunque il principio frutto di un'interpretazione consolidata di questa Corte, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato avverso il capo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che abbia disposto la confisca del denaro di cui era in possesso perché percepito in cambio di cessione di stupefacente: il soggetto condannato a tale titolo non ha infatti un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate in quanto nella veste di cedente della droga è parte di un negozio contra legem e come tale non può vantare alcun interesse legale alla restituzione di quanto oggetto di un'illecita controprestazione, salvo che non ne dimostri la diversa provenienza (così Sez. 6, Sentenza n. 44096 del 18/11/2010, Mbaye, Rv. 249073; Sez. 4, n. 4254 del 26.3.1996, Ayari, Rv. 204442; Sez. 4, n. 6775 del 15.12.2004, Amin, Rv. 230722) All'esito del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.0
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