CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 36233/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03IIGB8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 90-7 Rg.17195/25 Ritenuto che entrambi i motivi dedotti sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla mancata riqualificazione ai sensi dell'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 T.U. stup. (cfr. pag. 5 della sentenza), fornendo altresì una motivazione adeguata anche sul trattamento sanzionatorio ed escludendo la possibilità di decidere sulla continuazione per la mancata allegazione delle sentenze riferite ai reati oggetto della richiesta, sebbene passate in giudicato in epoca antecedente alla presentazione dei motivi di appello, in ragione del notevole lasso temporale tra le date di consumazione dei reati che non consentiva di valutare o meno la sussistenza del medesimo disegno criminoso, in ossequio all'orientamento di legittimità secondo cui non potendo la Corte decidere tempestivamente sulla domanda resta impregiudicata per l'imputato la possibilità di vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 c.p.p. (Sez. 1. N. 6348 del 14/10/2022, Rv. 284409; Sez. 2, n. 7132 del 11/01/24, Rv. 285991); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] I re estenso