Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42115/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza con cui il 19/7/2019, all'esito di giudizio abbreviato, il giudice mono- cratico presso il Tribunale di Brescia aveva dichiarato, tra gli altri, l'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'imputazione, unificati dal vincolo della continuazione e per l'effetto, esclusa l'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. laddove contestata, e riconosciute per tutti i reati le circostanze attenuanti generiche e per i soli reati sub capi 7) e 8) l'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., ritenute le predette attenuanti equivalenti alle residue aggravanti ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condanna alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa; dichiarava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] Luciano colpevole della contravvenzione di cui al capo 12) dell'impu- tazione; per l'effetto, esclusa la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del fatto di lieve entità ed operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda;

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o co- munque manifesta della motivazione in relazione al capo 5 d'imputazione:5) del delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, e comma 2, c.p., perché, in concorso con altre due persone allo stato ignote, al fine di trarne profitto, dopo aver scavalcato il cancello carraio della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]." e avere infranto il vetro di una porta, si introduceva all'interno degli uffici e si imposses- sava di un mini Ipad, di un computer portatile Apple e della somma in contanti di curo 50,00; con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, in tre o più persone e profittando di circostanze di tempo (orario notturno) tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; fatto commesso a Cellatica (BS), il 22.6.2018; Ritiene il ricorrente che entrambi i giudici di merito non siano riusciti a risol- vere i dubbi circa l'identificazione del reo.

Ciò in quanto anche il secondo giudice, nonostante la scarsa nitidezza dei fumati forniti dal sistema di videosorveglianza, insiste nel ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] abbia indossato il 22 giugno gli stessi identici indumenti indossati il 31 maggio e il 4 giugno.

A sostegno di tale valutazione - si legge ancora in ricorso- si richiamano in primo luogo capi di vestiario molto comuni (lo è anche una felpa con delle scritte, a maggior ragione se, come nel caso di specie, la stessa si assume ritrovata a casa di terza persona, tale [OSCURATO:PERSONA]).

Tale richiamo, proprio perché riferito ad abbigliamento di tutti i giorni e che moltissime persone hanno a disposizione, non pare significativo.

Inoltre, la Corte d'Appello, pur avendo davanti sempre filmati poco chiari, ritiene che l'auto sia quella usata dallo [OSCURATO:PERSONA] in altre occasioni solo perché manca un cerchione e addirittura per il "peculiare taglio della portiera destra...".

Tali elementi continuano per il ricorrente a risultare del tutto generici e asso- lutamente insufficienti ad integrare un'idonea motivazione.

Inoltre, ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto di prendere spunto da una fasciatura al piede, che corrisponderebbe ad analoga riscontrata dagli ope- ranti in sede di perquisizione effettuata nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] ben 19 giorni dopo il fatto che occupa.

Tra l'altro si sottolinea come la fasciatura ripresa dalle telecamere pare attingere una zona del piede diversa, dal momento che le teleca- mere riprendono una fasciatura al tallone e al piede mentre gli operanti, dopo parecchio tempo, ne osservano una che sta al di sotto del polpaccio, quindi ben sopra il piede.

Francamente non si capisce perché debba per forza trattarsi in entrambe le occasioni della gamba dello [OSCURATO:PERSONA].

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o comunque manifesta illoqicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 12 d'imputazione (contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p. e 4

1. 18 aprile 1975, n. 110, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], portavano fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza giustificato mo- tivo, un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm 32, di cui 20 di lama; fatto commesso a Brescia, il 6.8.2018).

Per il ricorrente il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] usasse spesso (che è diverso dal "abitualmente") l'autovettura della compagna [OSCURATO:PERSONA] non comporta che lo [OSCURATO:PERSONA] dovesse sapere della presenza del coltello nel cruscotto.

Resterebbe per il ricorrente del tutto immotivato, in quanto privo di riferimenti giuridici, il presunto "...onere di verificare che a bordo dell'abitacolo non vi fossero strumenti atti ad offendere...".

Domanda il ricorrente: in cosa consisterebbe esat- tamente l'oggetto di questo onere? In una sorta di perquisizione dell'auto? E ogni quanto lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto farla? Ogni volta che si accingeva alla guida? Certamente non rimedierebbe a tale palese mancanza di motivazione il ri- chiamo al fatto che la contravvenzione in questione sia punita anche a titolo dì colpa.

Anzi, tale richiamo si qualificherebbe come una mera ripetizione dell'assunto commentato in precedenza.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3.

Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure illustrate in premessa sono meramente ed acriticamente ripro- positive degli speculari motivi di gravame nel merito (cfr. atto di appello del 31/10/2019 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) argomentatamente e logicamente già confutati dalla sentenza impugnata.

Le stesse, inoltre, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da per- tinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valoriz- zate dai giudici di merito.

Si richiede a questa Corte, in concreto, una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa quella della certa individua- zione dello [OSCURATO:PERSONA] quale autore del fatto delittuoso di cui al capo 5) dell'impu- tazione (cfr. pagg. 35-36 della sentenza impugnata) con una pronuncia conforme all'articolata motivazione del giudice di primo grado (cfr. pagg. 13-15 della sen- tenza di primo grado con cui i motivi di appello si erano confrontati solo generica- mente. [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato con certezza dagli operanti nel soggetto sceso dalla portiera posteriore sinistra del veicolo e in colui che al termine dell'azione predatoria recava indosso la borsa a tracolla racchiudente la refurtiva.

E ciò sulla base di un accurato confronto tra le immagini di cui sopra e altre emergenze pro- batorie, fra le quali alcuni fotogrammi ritraenti l'imputato (nonché l'autovettura a lui in uso), a loro volta estrapolati dalle riprese di altre azioni furtive commesse in zona poco tempo prima e da lui pienamente confessate.

Innanzitutto, come si legge nelle sentenze di merito, gli operanti hanno rile- vato la perfetta corrispondenza tra alcune caratteristiche del vestiario dell'autore del furto presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e quelle degli abiti indossati da [OSCURATO:PERSONA] in occa- sione dei "colpi" presso l'[OSCURATO:PERSONA] rive in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 4.6.2018: il riferimento è, nello specifico, ai bermuda di colore chiaro (cfr. il fotogramma n. 7 relativo al furto del 22.6.2018 e il fotogramma n. 29 relativo alla ruberia del 4.6.2018), nonché alla felpa con cappuccio recante una vistosa scritta nella parte anteriore e un inconfondibile disegno nella parte posteriore all'altezza della spalla destra (cfr. i fotogrammi nn. 12-13 del 22.6.2018 con il fotogramma n. 22 del 31.5.2018 e con il n. 29 del 4.6.2018).

L'identità tra i soggetti ritratti nei citati fotogrammi appare, del resto, corro- borata da ulteriore documentazione fotografica riguardante l'autovettura nella loro disponibilità o comunque dagli stessi utilizzata: pur a fronte della diversità delle inquadrature, l'automobile di piccole dimensioni filmata nei pressi del cancello della [OSCURATO:SOCIETA]. di Cellatica (BS) al momento del furto presenta, infatti, carat- teristiche perfettamente sovrapponibili a quella immortalata presso l'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a sua volta corrispondente all'automobile ri- presa dalle telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante Rete Italia di Gussago (BS) in occasione del furto ivi perpetrato in data 14.5.2018 (v. capo 4 dell'incolpazione) e certamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, que- sta, non contestata neppure dalla difesa).

Il fotogramma relativo a tale ultimo "colpo" è particolarmente nitido e ha con- sentito agli operanti di identificare marca e modello del veicolo, una [OSCURATO:PERSONA], proprio come l'autovettura accertata in uso all'odierno imputato (si veda, sul punto, quanto riscontrato de visu dal Mar. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in occasione della commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri due sog- getti, di un furto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia).

Per i giudici del merito nessun ragionevole dubbio può, in ogni caso, sussistere in ordine alla coincidenza tra la vettura immortalata in data 14.5.2018 e quella ritratta nei fotogrammi relativi al 31.5.2018 e al 22.6.2018.

Vero - viene dato atto- è che gli ultimi due risultano piuttosto sfocati, ma non a tal punto da impedire di cogliere due particolari decisivi a conferma della tesi accusatoria, ovverosia l'assenza del cerchione anteriore destro (che trova riscontro anche nei fumati del 14.5.2018) e il peculiare taglio della portiera posteriore destra (corrispondente in tutti i tre fotogrammi esaminati, ivi compreso quello relativo al furto presso il distributore, ed elemento distintivo del modello di vettura in uso all'incolpato).

L'esame comparativo effettuato dagli operanti li ha, dunque, indotti a concludere per l'identità del veicolo utilizzato al fine di commettere i tre furti sopra menzionati, oltreché per la sua corrispondenza (vista la conformazione com- plessiva del mezzo e considerato ancora una volta il particolare taglio delle portiere posteriori) con quello impiegato in data 8.5.2018 per il "colpo" presso il supermer- cato [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) e in data 4.6.20 18 per il furto messo a segno presso l'[OSCURATO:PERSONA] (capo 8), tutti reati ascrivibili (anche) a Za- nardelli.

Inoltre, la sentenza impugnata, così come già quella di primo grado, evi- denzia che i fotogrammi ritraenti l'autore materiale del furto presso la [OSCURATO:SOCIETA]. (ed in particolare quelli di cui ai nn. 4-7-8-9-10-11-12-13-14) mostrano nitida- mente una vistosa fasciatura in corrispondenza del tallone e del piede destro del ladro.

Ebbene, tale dato collima perfettamente con la natura delle lesioni riscon- trate a carico di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'attività di perquisizione, sequestro ed ispezione personale effettuata a séguito del furto del 10.7.2018 presso la [OSCURATO:PERSONA]: sul piede destro e appena sotto il polpaccio della gamba destra sono difatti visibili vistose ferite perfettamente compatibili con la fasciatura immortalata dalle telecamere in data 22.6.2018; dato, quest'ultimo, che sarebbe di per sé solo idoneo a dissipare ogni incertezza in ordine all'identificazione del coautore del furto nell'odierno imputato.

Peraltro, la circostanza che viceversa la gamba e il piede sinistro non recas- sero alcun segno (neppure modesto) di lesione induce a valorizzare - ad abundan- tiam - anche il referto stilato dal personale sanitario dell'[OSCURATO:PERSONA] S. Anna di Brescia in occasione di un accesso dell'imputato al pronto soccorso nel pomeriggio del 21.6.2018 (dunque, poche ore prima del furto): in esso viene diagnosticata una ferita lacerocontusa al tendine d'Achille giudicata guaribile in dieci giorni (con conseguente sutura), riferita - a questo punto, con ogni probabilità, in, modo er- roneo - all'arto sinistro anziché al destro (è, infatti, impensabile che una ferita ditale tipo, pur cicatrizzatasi e tecnicamente "guarita" dopo la rimozione dei punti, non lasci alcun segno a distanza di soli venti giorni scarsi ).

Infine, ad ulteriore conferma dell'identificazione effettuata dagli operanti, i giudici del merito rilevano esservi la circostanza del rinvenimento presso l'abita- zione di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un paio di ciabatte modello Crocs corri- spondenti a quelle indossate dal ladro in data 22.6.2018 e di un paio di bermuda di colore grigio chiaro compatibili con quelle immortalate dalle telecamere della ditta [OSCURATO:SOCIETA].

A casa di [OSCURATO:PERSONA] - persona che, per sua stessa ammis- sione, era all'epoca solita ospitare [OSCURATO:PERSONA] anche in orario notturno - veniva, inoltre, rinvenuta una felpa recante una vistosa scritta frontale e il numero "6" in prossimità della spalla destra, anch'essa analoga a quella inquadrata indosso al ladro.

Si tratta, secondo quella che era stata già la condivisibile conclusione del giu- dice di primo grado e che viene convalidata dai giudici bresciani, di un corposo compendio di elementi indiziari, tutti particolarmente pregnanti e non scalfiti da emergenze di segno contrario, che non lasciano spazio a perplessità alcuna circa l'attribuzione del furto allo [OSCURATO:PERSONA].

4. Manifestamente infondate sono anche le doglianze riguardanti l'afferma- zione di penale responsabilità in relazione al reato contravvenzionale di cui al capo 12), che in quanto tale, come ricorda il giudice del gravame del merito, è punito a titolo di colpa.

La Corte territoriale, con motivazione logica e congrua -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- ha richiamato adesivamente il rilievo operato dal primo giudice, laddove ha osservato che lo [OSCURATO:PERSONA] utilizzava abi- tualmente l'auto [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della sua compagna [OSCURATO:PERSONA], auto utilizzata per la commissione di una serie di reati predatori, come già sopra precisato.

Ed a conferma di ciò, viene evidenziato che era proprio lo [OSCURATO:PERSONA] che si trovava alla guida dell'auto all'atto del controllo.

Logico appare allora il rilievo che, tenuto conto delle dimensioni del coltello, di ben 32 cm. (lama di 20 cm. e manico di 12 cm.), appaia del tutto inverosimile che lo [OSCURATO:PERSONA] possa non essersi avveduto della presenza dello stesso nel cruscotto dell'auto.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ri- corrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de- cisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza con cui il 19/7/2019, all'esito di giudizio abbreviato, il giudice mono- cratico presso il Tribunale di Brescia aveva dichiarato, tra gli altri, l'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'imputazione, unificati dal vincolo della continuazione e per l'effetto, esclusa l'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. laddove contestata, e riconosciute per tutti i reati le circostanze attenuanti generiche e per i soli reati sub capi 7) e 8) l'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., ritenute le predette attenuanti equivalenti alle residue aggravanti ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condanna alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa; dichiarava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] Luciano colpevole della contravvenzione di cui al capo 12) dell'impu- tazione; per l'effetto, esclusa la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del fatto di lieve entità ed operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda; 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o co- munque manifesta della motivazione in relazione al capo 5 d'imputazione:5) del delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, e comma 2, c.p., perché, in concorso con altre due persone allo stato ignote, al fine di trarne profitto, dopo aver scavalcato il cancello carraio della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]." e avere infranto il vetro di una porta, si introduceva all'interno degli uffici e si imposses- sava di un mini Ipad, di un computer portatile Apple e della somma in contanti di curo 50,00; con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, in tre o più persone e profittando di circostanze di tempo (orario notturno) tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; fatto commesso a Cellatica (BS), il 22.6.2018; Ritiene il ricorrente che entrambi i giudici di merito non siano riusciti a risol- vere i dubbi circa l'identificazione del reo. Ciò in quanto anche il secondo giudice, nonostante la scarsa nitidezza dei fumati forniti dal sistema di videosorveglianza, insiste nel ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] abbia indossato il 22 giugno gli stessi identici indumenti indossati il 31 maggio e il 4 giugno. A sostegno di tale valutazione - si legge ancora in ricorso- si richiamano in primo luogo capi di vestiario molto comuni (lo è anche una felpa con delle scritte, a maggior ragione se, come nel caso di specie, la stessa si assume ritrovata a casa di terza persona, tale [OSCURATO:PERSONA]). Tale richiamo, proprio perché riferito ad abbigliamento di tutti i giorni e che moltissime persone hanno a disposizione, non pare significativo. Inoltre, la Corte d'Appello, pur avendo davanti sempre filmati poco chiari, ritiene che l'auto sia quella usata dallo [OSCURATO:PERSONA] in altre occasioni solo perché manca un cerchione e addirittura per il "peculiare taglio della portiera destra...". Tali elementi continuano per il ricorrente a risultare del tutto generici e asso- lutamente insufficienti ad integrare un'idonea motivazione. Inoltre, ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto di prendere spunto da una fasciatura al piede, che corrisponderebbe ad analoga riscontrata dagli ope- ranti in sede di perquisizione effettuata nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] ben 19 giorni dopo il fatto che occupa. Tra l'altro si sottolinea come la fasciatura ripresa dalle telecamere pare attingere una zona del piede diversa, dal momento che le teleca- mere riprendono una fasciatura al tallone e al piede mentre gli operanti, dopo parecchio tempo, ne osservano una che sta al di sotto del polpaccio, quindi ben sopra il piede. Francamente non si capisce perché debba per forza trattarsi in entrambe le occasioni della gamba dello [OSCURATO:PERSONA]. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o comunque manifesta illoqicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 12 d'imputazione (contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p. e 4 1. 18 aprile 1975, n. 110, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], portavano fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza giustificato mo- tivo, un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm 32, di cui 20 di lama; fatto commesso a Brescia, il 6.8.2018). Per il ricorrente il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] usasse spesso (che è diverso dal "abitualmente") l'autovettura della compagna [OSCURATO:PERSONA] non comporta che lo [OSCURATO:PERSONA] dovesse sapere della presenza del coltello nel cruscotto. Resterebbe per il ricorrente del tutto immotivato, in quanto privo di riferimenti giuridici, il presunto "...onere di verificare che a bordo dell'abitacolo non vi fossero strumenti atti ad offendere...". Domanda il ricorrente: in cosa consisterebbe esat- tamente l'oggetto di questo onere? In una sorta di perquisizione dell'auto? E ogni quanto lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto farla? Ogni volta che si accingeva alla guida? Certamente non rimedierebbe a tale palese mancanza di motivazione il ri- chiamo al fatto che la contravvenzione in questione sia punita anche a titolo dì colpa. Anzi, tale richiamo si qualificherebbe come una mera ripetizione dell'assunto commentato in precedenza. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure illustrate in premessa sono meramente ed acriticamente ripro- positive degli speculari motivi di gravame nel merito (cfr. atto di appello del 31/10/2019 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) argomentatamente e logicamente già confutati dalla sentenza impugnata. Le stesse, inoltre, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da per- tinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valoriz- zate dai giudici di merito. Si richiede a questa Corte, in concreto, una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa quella della certa individua- zione dello [OSCURATO:PERSONA] quale autore del fatto delittuoso di cui al capo 5) dell'impu- tazione (cfr. pagg. 35-36 della sentenza impugnata) con una pronuncia conforme all'articolata motivazione del giudice di primo grado (cfr. pagg. 13-15 della sen- tenza di primo grado con cui i motivi di appello si erano confrontati solo generica- mente. [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato con certezza dagli operanti nel soggetto sceso dalla portiera posteriore sinistra del veicolo e in colui che al termine dell'azione predatoria recava indosso la borsa a tracolla racchiudente la refurtiva. E ciò sulla base di un accurato confronto tra le immagini di cui sopra e altre emergenze pro- batorie, fra le quali alcuni fotogrammi ritraenti l'imputato (nonché l'autovettura a lui in uso), a loro volta estrapolati dalle riprese di altre azioni furtive commesse in zona poco tempo prima e da lui pienamente confessate. Innanzitutto, come si legge nelle sentenze di merito, gli operanti hanno rile- vato la perfetta corrispondenza tra alcune caratteristiche del vestiario dell'autore del furto presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e quelle degli abiti indossati da [OSCURATO:PERSONA] in occa- sione dei "colpi" presso l'[OSCURATO:PERSONA] rive in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 4.6.2018: il riferimento è, nello specifico, ai bermuda di colore chiaro (cfr. il fotogramma n. 7 relativo al furto del 22.6.2018 e il fotogramma n. 29 relativo alla ruberia del 4.6.2018), nonché alla felpa con cappuccio recante una vistosa scritta nella parte anteriore e un inconfondibile disegno nella parte posteriore all'altezza della spalla destra (cfr. i fotogrammi nn. 12-13 del 22.6.2018 con il fotogramma n. 22 del 31.5.2018 e con il n. 29 del 4.6.2018). L'identità tra i soggetti ritratti nei citati fotogrammi appare, del resto, corro- borata da ulteriore documentazione fotografica riguardante l'autovettura nella loro disponibilità o comunque dagli stessi utilizzata: pur a fronte della diversità delle inquadrature, l'automobile di piccole dimensioni filmata nei pressi del cancello della [OSCURATO:SOCIETA]. di Cellatica (BS) al momento del furto presenta, infatti, carat- teristiche perfettamente sovrapponibili a quella immortalata presso l'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a sua volta corrispondente all'automobile ri- presa dalle telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante Rete Italia di Gussago (BS) in occasione del furto ivi perpetrato in data 14.5.2018 (v. capo 4 dell'incolpazione) e certamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, que- sta, non contestata neppure dalla difesa). Il fotogramma relativo a tale ultimo "colpo" è particolarmente nitido e ha con- sentito agli operanti di identificare marca e modello del veicolo, una [OSCURATO:PERSONA], proprio come l'autovettura accertata in uso all'odierno imputato (si veda, sul punto, quanto riscontrato de visu dal Mar. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in occasione della commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri due sog- getti, di un furto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia). Per i giudici del merito nessun ragionevole dubbio può, in ogni caso, sussistere in ordine alla coincidenza tra la vettura immortalata in data 14.5.2018 e quella ritratta nei fotogrammi relativi al 31.5.2018 e al 22.6.2018. Vero - viene dato atto- è che gli ultimi due risultano piuttosto sfocati, ma non a tal punto da impedire di cogliere due particolari decisivi a conferma della tesi accusatoria, ovverosia l'assenza del cerchione anteriore destro (che trova riscontro anche nei fumati del 14.5.2018) e il peculiare taglio della portiera posteriore destra (corrispondente in tutti i tre fotogrammi esaminati, ivi compreso quello relativo al furto presso il distributore, ed elemento distintivo del modello di vettura in uso all'incolpato). L'esame comparativo effettuato dagli operanti li ha, dunque, indotti a concludere per l'identità del veicolo utilizzato al fine di commettere i tre furti sopra menzionati, oltreché per la sua corrispondenza (vista la conformazione com- plessiva del mezzo e considerato ancora una volta il particolare taglio delle portiere posteriori) con quello impiegato in data 8.5.2018 per il "colpo" presso il supermer- cato [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) e in data 4.6.20 18 per il furto messo a segno presso l'[OSCURATO:PERSONA] (capo 8), tutti reati ascrivibili (anche) a Za- nardelli. Inoltre, la sentenza impugnata, così come già quella di primo grado, evi- denzia che i fotogrammi ritraenti l'autore materiale del furto presso la [OSCURATO:SOCIETA]. (ed in particolare quelli di cui ai nn. 4-7-8-9-10-11-12-13-14) mostrano nitida- mente una vistosa fasciatura in corrispondenza del tallone e del piede destro del ladro. Ebbene, tale dato collima perfettamente con la natura delle lesioni riscon- trate a carico di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'attività di perquisizione, sequestro ed ispezione personale effettuata a séguito del furto del 10.7.2018 presso la [OSCURATO:PERSONA]: sul piede destro e appena sotto il polpaccio della gamba destra sono difatti visibili vistose ferite perfettamente compatibili con la fasciatura immortalata dalle telecamere in data 22.6.2018; dato, quest'ultimo, che sarebbe di per sé solo idoneo a dissipare ogni incertezza in ordine all'identificazione del coautore del furto nell'odierno imputato. Peraltro, la circostanza che viceversa la gamba e il piede sinistro non recas- sero alcun segno (neppure modesto) di lesione induce a valorizzare - ad abundan- tiam - anche il referto stilato dal personale sanitario dell'[OSCURATO:PERSONA] S. Anna di Brescia in occasione di un accesso dell'imputato al pronto soccorso nel pomeriggio del 21.6.2018 (dunque, poche ore prima del furto): in esso viene diagnosticata una ferita lacerocontusa al tendine d'Achille giudicata guaribile in dieci giorni (con conseguente sutura), riferita - a questo punto, con ogni probabilità, in, modo er- roneo - all'arto sinistro anziché al destro (è, infatti, impensabile che una ferita ditale tipo, pur cicatrizzatasi e tecnicamente "guarita" dopo la rimozione dei punti, non lasci alcun segno a distanza di soli venti giorni scarsi ). Infine, ad ulteriore conferma dell'identificazione effettuata dagli operanti, i giudici del merito rilevano esservi la circostanza del rinvenimento presso l'abita- zione di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un paio di ciabatte modello Crocs corri- spondenti a quelle indossate dal ladro in data 22.6.2018 e di un paio di bermuda di colore grigio chiaro compatibili con quelle immortalate dalle telecamere della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. A casa di [OSCURATO:PERSONA] - persona che, per sua stessa ammis- sione, era all'epoca solita ospitare [OSCURATO:PERSONA] anche in orario notturno - veniva, inoltre, rinvenuta una felpa recante una vistosa scritta frontale e il numero "6" in prossimità della spalla destra, anch'essa analoga a quella inquadrata indosso al ladro. Si tratta, secondo quella che era stata già la condivisibile conclusione del giu- dice di primo grado e che viene convalidata dai giudici bresciani, di un corposo compendio di elementi indiziari, tutti particolarmente pregnanti e non scalfiti da emergenze di segno contrario, che non lasciano spazio a perplessità alcuna circa l'attribuzione del furto allo [OSCURATO:PERSONA]. 4. Manifestamente infondate sono anche le doglianze riguardanti l'afferma- zione di penale responsabilità in relazione al reato contravvenzionale di cui al capo 12), che in quanto tale, come ricorda il giudice del gravame del merito, è punito a titolo di colpa. La Corte territoriale, con motivazione logica e congrua -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- ha richiamato adesivamente il rilievo operato dal primo giudice, laddove ha osservato che lo [OSCURATO:PERSONA] utilizzava abi- tualmente l'auto [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della sua compagna [OSCURATO:PERSONA], auto utilizzata per la commissione di una serie di reati predatori, come già sopra precisato. Ed a conferma di ciò, viene evidenziato che era proprio lo [OSCURATO:PERSONA] che si trovava alla guida dell'auto all'atto del controllo. Logico appare allora il rilievo che, tenuto conto delle dimensioni del coltello, di ben 32 cm. (lama di 20 cm. e manico di 12 cm.), appaia del tutto inverosimile che lo [OSCURATO:PERSONA] possa non essersi avveduto della presenza dello stesso nel cruscotto dell'auto. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ri- corrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de- cisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric
Sentenza Cassazione n. 42115/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris