CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1990
Cassazione n. 21805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/1990 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 29/11/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 19/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte /secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). La persona offesa è stata ritenuta attendibile dalla Corte in relazione alle modalità della individuazione fotografica della ricorrente ed anche per i particolari riferiti sull'autovettura in suo possesso, che il ricorso non considera adeguatamente. La diversa qualificazione in termini di furto poggia su una ricostruzione di merito alternativa che non può avere accesso anche in considerazione delle precisazioni della sentenza sulla violenza fisica esercitata contro la vittima cui era seguito lo strappo della collanina, così escludendosi l'ipotesi che si fosse trattato di mero furto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il