CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24691/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricor-soq C. Algui<orDPIA (-OSA Ai a sl 21 Dr. N 411. f; C(. P2 ) lette le conclusioni del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui, il 25 febbraio 2020, il Tribunale della stessa città ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato sanzionato dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena, diminuita per la scelta del rito, di quattro mesi e venti giorni di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere i giudici di merito affermato la sua penale responsabilità in ordine ad un reato che presuppone la revoca della patente, disposta, nel caso di specie, con provvedimento amministrativo successivamente annullato. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 18 dicembre 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 22 dicembre 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e raggiunto da conseguente provvedimento di revoca della patente di guida, adottato dal Prefetto di Milano il 5 luglio 2014, è stato sorpreso, il 23 marzo 2018, alla guida di un'autovettura. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato rileva che, successivamente alla sentenza di secondo grado, il Prefetto di Milano, il 7 luglio 2022, ha disposto, in accoglimento dell'istanza da lui presentata, la revoca del provvedimento di revoca della patente, adottato in esito a procedimento svoltosi senza il rispetto delle norme in materia di partecipazione del destinatario e di obbligo di motivazione. Trattasi, a giudizio del Collegio, di sopravvenienza di decisiva valenza in relazione alla configurabilità della fattispecie di reato, che pastula l'esistenza, al momento della commissione della condotta contestata, di un efficace provvedimento di revoca, secondo quanto si evince dal testo della norma incriminatrice, che sanziona, tra l'altro, la guida di un veicolo, da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale, dopo che la patente sia stata revocata. La documentazione allegata al ricorso attesta, invero, che il provvedimento del 7 luglio 2022 — ad onta del riferimento terminologico alla «revoca» cui, sovente, corrisponde la produzione di un effetto ex nunc, e cioè non retroattivo — è stato emesso sul presupposto dell'originaria illegittimità di quello di revoca della patente, disposto in via automatica e, quindi, senza il rispetto delle condizioni enucleate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2020, che ha chiarito come la revoca della patente nei confronti di persona sottoposta a misura di prevenzione non costituisce decisione vincolata e deve, pertanto, essere pronunciata previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato e con il conforto di adeguato supporto motivazionale. Stando così le cose, coglie nel segno il ricorrente nell'assegnare alla revoca della revoca effetto retroattivo, cui consegue il venir meno di uno degli elementi costitutivi del reato: tanto, in ossequio a risalente, ma incontrastato, indirizzo ermeneutico — formatosi in relazione a diversa fattispecie incriminatrice, ma senz'altro mutuabile a quella in esame, stante l'evidente identità di ratio, in un caso e nell'altro discutendosi di incidenza dell'annullamento del provvedimento di revoca della patente sull'illecito imperniato proprio sull'assenza di titolo abilitativo alla guida — fermo nel ritenere che «L'annullamento del provvedimento illegittimo di revoca della patente determina il ripristino della situazione giuridica preesistente ed ha, pertanto, efficacia "ex tune, con la conseguenza che non integra il reato di cui all'art. 116, comma 13, c.d.s. la condotta di colui che guidi con patente assoggettata a provvedimento di revoca successivamente annullato, in quanto, in tal caso, egli non può dirsi sfornito del titolo abilitativo, alla data di accertamento dell'infrazione» (Sez. 4, n. 13532 del 31/01/2013, Guarneri, Rv. 255504 - 01; Sez. 4, n. 10071 del 15/06/1981, Axhmuller, Rv. 150901 - 01). 3. Posto, allora, che il tema introdotto con il ricorso per cassazione attiene a questione sopravvenuta al giudizio di appello, sì da radicare, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la cognizione del giudice di legittimità, e non richiedente apprezzamenti di fatto riservati a quello di merito (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271 - 01; Sez. 2, n. 48308 del 15/10/2004, Ficarra, Rv. 230425 - 01), non resta, conclusivamente, che disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza dell'addebito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugna