CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ostruzioni - Sopraelevazione - ORDINANZA Norme integrative sopravvenute sul ricorso (iscritto al N.R.G 4601/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B18 B354A), ARUI Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 92H20 B300I), ARUI Liliana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R45 B354N) e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentati e difesi, in virtù di separate procure in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, hanno eletto domicilio; - ricorrenti - nonché MORELLINI Elisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80R46 E5143), VERNAVA Vito (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77H24 C139M), COLOMBO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75B44 E514S) e DANELLI Matteo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77H24 E514S), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Lotario n. 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L08 E514M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73D05 L671G), [OSCURATO:PERSONA] Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45E10 G511L), MELIS Cinzia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R51 E5140), FERE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4841/2017, pubblicata il 20 novembre 2017, notificata il 30 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse delle parti ricorrenti incidentali ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 12 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano, davanti al Tribunale di Milano (Sezione distaccata di Legnano), la [OSCURATO:SOCIETA]. - quale costruttrice e proprietaria -, [OSCURATO:PERSONA], i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - quali proprietari dell'immobile sito in Legnano, via Bologna nn. 10-18-20 -, per sentirli condannare, in solido, alla riduzione in pristino, mediante demolizione della predetta costruzione, fino al limite della distanza prescritta dalla legge, e/o comunque a conformare tale fabbricato alla disciplina delle distanze previste dalla legge e dalle norme vigenti in materia edilizio-urbanistica, nonché al risarcimento dei danni subiti dagli esponenti, nella misura da quantificare in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Al riguardo, gli attori esponevano: che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva posto in essere un intervento di ristrutturazione edilizia, consistente nella demolizione di un edificio e nella realizzazione di uno nuovo, per volumetria e sagoma diverso da quello preesistente; che nella realizzazione del nuovo fabbricato la società Flavi aveva violato le disposizioni di cui al d.m. n. 1444/1968. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava integralmente le domande degli attori e ne chiedeva l'integrale rigetto, eccependo: che non si era trattato di una costruzione ex novo, ma di una semplice ristrutturazione, peraltro regolarmente assentita dal Comune di Legnano; che, allorché fosse stata realizzata la demolizione e la ricostruzione di un edificio, e a patto che ciò fosse avvenuto sulla stessa area di sedime, con i medesimi ingombri e mantenendo sostanzialmente immutata l'originaria volumetria, l'intervento doveva essere considerato comunque di ristrutturazione; che, pertanto, non vi era alcuna violazione delle norme di cui al d.m. n. 1444/1968, anche in considerazione della circostanza che la costruttrice aveva chiesto e ottenuto una concessione in sanatoria, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il cui rilascio presupponeva che le modifiche attuate fossero conformi allo strumento urbanistico vigente nonché alle norme di legge. Analoghe deduzioni erano svolte dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in giudizio anche i condomini Danelli-Colombo e Vernavà-Morellini, i quali chiedevano l'autorizzazione a chiamare in giudizio, in garanzia, la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di venditrice, e l'architetto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di progettista e direttore dei lavori del cantiere. Nel merito, rilevavano l'assoluta conformità dell'opera realizzata rispetto ai permessi rilasciati dall'Amministrazione nonché rispetto alle norme urbanistiche vigenti e, a riprova di ciò, deducevano che nei singoli atti di compravendita stipulati in loro favore era stata espressamente garantita la regolarità urbanistico-edilizia in generale di quanto in contratto, regolarità attestata anche dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Legnano. Infine, si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati nonché l'ulteriore chiamato in garanzia - da parte di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., i quali ribadivano la correttezza dell'intervento realizzato. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 15409/2014, depositata il 30 dicembre 2014, accoglieva, per quanto di ragione, le domande proposte dagli attori e, per l'effetto: condannava i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a procedere alla rimozione e al ripristino a distanza legale sia del pluviale, sia dell'alloggiamento dei contatori; condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al ripristino delle distanze in relazione al balcone posto al primo piano nonché alla finestra e alla pensilina poste al secondo piano; condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori, l'importo di euro 1.800,00, oltre accessori; condannava [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori, la somma di euro 8.000,00, oltre accessori; condannava [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] degli esborsi che questi avrebbero dovuto affrontare per il titolo dedotto in giudizio; respingeva la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. In ordine alla contestata sopraelevazione, il Tribunale respingeva le domande spiegate, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui tale sopraelevazione non poteva essere rilevata con certezza.Successivamente alla pubblicazione della sentenza di prime cure, le parti interessate nel giudizio addivenivano ad un accordo transattivo, in ragione del quale gli ordini di demolizione e riduzione in pristino erano sostituiti dall'obbligo di corrispondere la somma pari ad euro 20.000,00. 2.- Con citazione notificata il 26 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, sostenendo che ricorreva anche la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e chiedendo la riduzione in pristino anche con riferimento alla sopraelevazione, atteso che il Tribunale aveva errato nel valutare come non quantificabile l'esatta estensione della presunta violazione. Si opponevano gli appellati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], divenuti nel frattempo comproprietari dell'unità immobiliare originariamente in testa alla [OSCURATO:SOCIETA]. Spiegavano appello incidentale i coniugi Danelli-Colombo e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], affinché venisse accertata la loro esclusiva responsabilità, con conseguente richiesta di manleva da qualunque evento pregiudizievole potesse loro derivare. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a corrispondere, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima sopraelevazione del fabbricato a distanza inferiore da quella legale, la somma di euro 130.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Accoglieva, altresì, l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a tenerli indenni da tutti gli esborsi che avrebbero dovuto sostenere in esito all'esecuzione della pronuncia. Infine, respingeva l'appello principale proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto qui di interesse: a) che era cessata la materia del contendere, in esito all'intervenuta transazione tra le parti, sui capi nn. 2) e 3) della sentenza impugnata, aventi ad oggetto la riduzione in pristino rispetto al pluviale, all'alloggiamento dei contatori, al balcone, alla finestra e alla pensilina, e che la residua materia del contendere doveva essere individuata nella lamentata violazione delle distanze rispetto alla sopraelevazione; b) che detta sopraelevazione, ancorché non verificabile in maniera certa nella sua estensione, poteva essere desunta dalle immagini raccolte dal consulente d'ufficio e determinava un vulnus ai diritti degli attori appellanti, tenuti a provare solo il loro titolo di proprietà, gravando sui convenuti l'onere di dimostrare il titolo legittimante della presenza del proprio fabbricato a distanza inferiore rispetto a quella legale dal confine; c) che l'evocata sopraelevazione, benché l'attività edilizia posta in essere fosse consistita in una ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, aveva generato una nuova costruzione per la parte eccedente il filo di gronda della costruzione preesistente, posta a meno di ml. 5,00 dal confine, in violazione della distanza prescritta dall'art. 28 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Legnano; d) che le stime effettuate dal consulente tecnico d'ufficio, nella propria relazione peritale, confermavano la possibilità di individuare la consistenza di tale nuova costruzione, di cui sussistevano sufficienti elementi di certezza per individuarne l'estensione; e) che l'importo del danno poteva essere equitativamente determinato, sulla base dei rilievi svolti dalla consulenza d'ufficio, nella misura complessiva di euro 130.000,00, di cui euro 20.000,00 a titolo di pregiudizio derivante dalle limitazioni al pieno godimento dell'immobile degli attori, con ripercussioni sulla visuale e sull'amenità dell'edificio, in spazi peraltro già ristretti, euro 40.000,00 a titolo di deprezzamento del valore commerciale subito dal fabbricato degli attori ed euro 70.000,00 a titolo di vantaggio percepito dalle parti appellate, quali responsabili dell'illecito, nella conservazione dell'immobile a distanza irregolare. 3.- [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la medesima sentenza d'appello hanno altresì proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4.- I ricorrenti incidentali hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente deve disporsi la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, del ricorso principale e di quello (che si converte in) incidentale - proposto tempestivamente entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale ex artt. 370 e 371 c.p.c. -, in quanto essi sono stati avanzati contro la stessa sentenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 33809 del 19/12/2019; Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015). Ancora, deve essere dichiarata l'inammissibilità (e, dunque, l'inutilizzabilità per la decisione) della memoria illustrativa depositata dalle parti ricorrenti principali il 19 ottobre 2022, perché tardiva, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. (secondo cui le memorie delle parti debbono essere depositate almeno 10 giorni prima dell'adunanza camerale fissata). 2.- Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale nonché degli artt. 869, 873 e 877 c.c., degli artt. 12, 13 e 14 delle norme tecniche di attuazione allegate alle Regole di Piano di Governo del Territorio del Comune di Legnano - giusta delibere del Consiglio comunale del Comune di Legnano n. 59 dell'Il maggio 2011 e n. 100 del 25 ottobre 2011 nonché variante approvata con delibera del Consiglio comunale n. 29 dell'8 agosto 2017 -, e dell'art. 28 delle norme tecniche di attuazione del vecchio Piano regolatore generale del Comune di Legnano, per avere la Corte d'appello negato rilevanza alla strumentazione urbanistica vigente - conoscibile e applicabile d'ufficio -, che avrebbe comportato il superamento dell'art. 28 delle norme tecniche di attuazione - il quale stabiliva la distanza di ml. 5,00 dal confine -, con l'effetto che l'intervento edilizio controverso sarebbe stato senz'altro legittimo, in quanto conforme alle prescrizioni regolamentari sopravvenute, senza che risultasse violata alcuna distanza minima, in ipotesi integrativa delle regole del codice civile. 3.- Con il secondo motivo - proposto subordinatamente al mancato accoglimento del primo - i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sotto altro profilo, la violazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale nonché degli artt. 869, 873 e 877 c.c., degli artt. 12, 13 e 14 delle norme tecniche di attuazione allegate alle Regole di Piano di Governo del Territorio del Comune di Legnano - giusta delibere del Consiglio comunale del Comune di Legnano n. 59 dell'il maggio 2011 e n. 100 del 25 ottobre 2011 nonché variante approvata con delibera del Consiglio comunale n. 29 dell'8 agosto 2017 -, e dell'art. 28 delle norme tecniche di attuazione del vecchio Piano regolatore generale del Comune di Legnano, per avere la Corte territoriale, a fronte del superamento dell'art. 28 delle norme tecniche di attuazione allegate al Piano regolatore generale del Comune di Legnano, per i motivi anzidetti, quantificato il danno alla luce della ritenuta illegittimità dell'intervento edilizio, che invece - in base alla situazione sopravvenuta - avrebbe dovuto essere determinato con riferimento al limitatissimo periodo compreso tra la realizzazione e l'avvento delle nuove prescrizioni regolamentari. 4.- Con il terzo motivo i ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 1226 c.c., per avere la Corte distrettuale disposto il risarcimento del danno in ordine alla sopraelevazione, nonostante la mancanza assoluta di prova di tale fatto e soprattutto quanto alla sua possibile dimensione o estensione, con conseguente violazione delle regole sull'assolvimento dell'onere probatorio. A tale scopo, gli istanti deducono che, non essendo stata provata, al tempo stesso, l'estensione della sopraelevazione e la differenza di quota della stessa rispetto alla costruzione preesistente - e con ciò il parametro di riferimento assunto per la successiva determinazione del danno in via equitativa -, il Giudice avrebbe posto a base della decisione prove non risultanti dagli atti e non offerte dalle parti. 5.- Con il primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, con riferimento specificamente alla ritenuta impossibilità di determinare l'originaria altezza del fabbricato ricostruito, con ciò precludendo la possibilità di rilevare la stessa esistenza della sopraelevazione. In proposito, gli istanti evidenziano che l'ausiliario del Giudice, dopo aver premesso che la violazione delle distanze dovrebbe considerarsi circoscritta alla parte eccedente il filo di gronda della costruzione preesistente, sino al limite di ml. 5,00 dal confine, avrebbe altresì precisato che, al di là del riferimento fotografico, non vi sarebbe stato alcun riferimento geometrico idoneo a stabilire esattamente quale fosse stata la quota originaria, sicché l'unica possibilità, ancorché non del tutto certa, di determinare l'entità di tale sopraelevazione si sarebbe potuta trarre dai disegni relativi allo stato originario, presentati col progetto, scontando comunque, anche in questo caso, un'alea non definibile.6.- Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali adducono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., il travisamento decisivo della prova quanto alla misura della sopraelevazione, per avere il Giudice del gravame ribaltato l'esito di fatto della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo utilizzabili, sotto il profilo della sufficiente certezza, le quote originarie emergenti dai progetti depositati, benché il perito avesse espressamente attestato che non erano emersi riferimenti di carattere geometrico che permettessero di stabilire con esattezza quali fossero state le altezze originarie, precisando altresì che non potevano essere d'aiuto, in tal senso, né le fotografie, né il ricorso ai disegni relativi allo stato originario, presentati col progetto, poiché, in particolare, questi ultimi avrebbero scontato un'alea non definibile e si sarebbero presentati come evenienza non del tutto certa. 7.- Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, con riferimento alla parete classificata con la lettera A) nella foto di cui a pag. 109 della relazione peritale, per avere la Corte di merito mancato di trattare della circostanza rilevata dal Giudice di prime cure, secondo cui la parete A) poteva preesistere alla sopraelevazione. In merito, i ricorrenti incidentali osservano che la sentenza di primo grado aveva sostenuto che, alla luce degli esiti dell'indagine tecnica, l'assenza di disegni di dettaglio dell'intero assetto del precedente manufatto non avrebbe consentito di affermare con certezza che tale parete non fosse già esistente nel vecchio edificio. 8.- Il quarto motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056, 872, secondo comma, e 2058, secondo comma, c.c., per avere la Corte territoriale provveduto a liquidare il risarcimento del danno in misura abnorme e ingiustificata, prendendo in considerazione voci diverse da quelle espressamente elencate dagli interessati e, dunque, tali da inficiarne anche la quantificazione in via equitativa, poiché basate su rilievi irragionevoli e apodittici. Al riguardo, precisano che, con riferimento alla voce di cui al punto a), l'edificio [OSCURATO:PERSONA] e quello di cui al civico n. 10 non si fronteggiavano, ma confinavano su un solo lato; quanto alla voce di cui al punto b) , le ripercussioni sul valore commerciale dell'immobile erano state determinate in assenza di alcuna indicazione della superficie del detto stabile e in assenza di alcun indice di mercato; in ordine alla voce di cui al punto c), essa era incongrua, in quanto attinente ad una valutazione non del danno patito dai danneggiati, bensì del vantaggio che i proprietari danneggianti avrebbero goduto dalla mancata demolizione. 9.- Devono essere scrutinati, in via pregiudiziale, il terzo motivo del ricorso principale e i primi tre motivi del ricorso incidentale, attesa la loro priorità logica rispetto alle residue censure. 9.1.- Ora, tali censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto connesse: esse attengono al paventato omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, tale da incidere in modo oggettivo sull'esito della lite. Ad avviso dei ricorrenti, il Giudice d'appello avrebbe trascurato o comunque travisato le risultanze peritali, da cui sarebbe emerso che l'ausiliario del Giudice aveva escluso la certezza dell'integrazione della contestata sopraelevazione, ai fini di ritenere violate le distanze legali dal confine. I mezzi di critica sono inammissibili. Secondo la stessa ricostruzione degli istanti, infatti, la pronuncia impugnata non sarebbe affetta da un vizio di percezione, bensì da un mero vizio valutativo, non sindacabile in sede di legittimità. Giova, sul punto, ripercorrere le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello di Milano ai fini di ritenere che, all'esito della demolizione e della successiva ricostruzione dell'edificio, il filo di gronda della nuova costruzione fosse più elevato di quello relativo alla costruzione preesistente. In specie, la sentenza d'appello ha dato conto del fatto che l'elaborato peritale avesse rilevato l'esistenza di una sopraelevazione rispetto al precedente fabbricato, alla luce dei seguenti elementi: a) la visione delle immagini relative allo status quo ante del fabbricato, reperita negli stessi atti di causa nonché direttamente presso il Comune di Legnano, da cui emergeva, sia nel fronte esterno verso via Bologna, sia in quello interno, un sostanziale allineamento delle linee di gronda dei due immobili in oggetto, ancorché con una piccola eccedenza dell'immobile realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto a quello dei [OSCURATO:PERSONA]; b) l'esame dei fotogrammi relativi allo stato attuale, che faceva, invece, emergere un evidente disallineamento delle linee di gronda dei due immobili, quello di nuova costruzione e quello di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA], e quindi la presenza di nuovi volumi prima inesistenti e la modifica della sagoma e dell'altezza del vecchio edificio, conclusione confermata anche dall'assenza di variazioni nel tempo nel fabbricato di questi ultimi; c) la conferma di tale circostanza, per effetto della disamina degli elaborati progettuali allegati alla richiesta del permesso di costruire e, in particolare, della tavola rappresentante la sovrapposizione tra lo stato preesistente e gli interventi progettati, dai quali era possibile ricavare un innalzamento di entrambi i muri a confine con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], molto evidente, in particolare, nel corpo di fabbrica posteriore, ma nondimeno presente anche in quello anteriore, per via della modifica delle falde necessarie alla realizzazione del progettato nuovo piano sottotetto (piano secondo). La pronuncia ha aggiunto, con riferimento alla difficoltà di individuare l'esatta collocazione della quota originaria del filo di gronda preesistente, da cui calcolare con esattezza la dimensione della sopraelevazione (e, dunque, un profilo attinente al quantum di tale sopraelevazione e non all'an della sua esistenza), che il consulente d'ufficio aveva evidenziato tale difficoltà sulla scorta dei meri riferimenti fotografici e, tuttavia, aveva segnalato la possibilità di utilizzare come riferimento, ancorché in modo non del tutto certo, i disegni relativi allo stato originario presentati in progetto: situazione, peraltro, rilevata in modo chiaro nelle tavole allegate al progetto originario del 2004 e, in specie, in quella riprodotta a pag. 20 della relazione peritale, in cui sono evidenziate in colore giallo e arancione le demolizioni e le nuove costruzioni, mentre, con un cerchio di colore blu, sono individuati gli innalzamenti previsti. Senonché la pronuncia d'appello ha sostenuto che, anche all'esito del contraddittorio con i consulenti di parte, è stato verificato: a) che nel corpo anteriore, verso il cortile, l'attuale dislivello tra l'estradosso (la parte superiore del tetto) della copertura del fabbricato degli attori e l'intradosso (la parte inferiore del tetto) di quello dei convenuti è di ml. 1,00; b) che nel corpo posteriore, sempre verso il cortile, esso aumenta sino a raggiungere ml. 2,39; c) che sui fronti verso strada si ravvisa una differenza di ml. 0,75. A ciò si sommano - continua la pronuncia - le valutazioni effettuate dallo stesso consulente d'ufficio in ordine all'entità delle eventuali demolizioni da effettuare nelle porzioni sopraelevate, il che, secondo l'assunto del Giudice del gravame, conferma la possibilità di individuare la consistenza di tale nuova costruzione. All'esito, la Corte di merito ne ha tratto la convinzione circa la sufficiente certezza della dimensione della sopraelevazione e dell'estensione delle pareti non preesistenti, costruite in violazione delle già menzionate norme sulle distanze, e quindi l'entità complessiva delle lesioni perpetrate a danno della confinante proprietà [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'attuazione dei rimedi sanzionatori atti a ristorare il pregiudizio subito. Il fatto che tali dati siano stati rilevati dal consulente d'ufficio - e recepiti dal Giudice - sulla scorta di un quoziente di probabilità e non di certezza non integra il vizio di omesso esame di accadimenti rilevanti e decisivi oggetto di discussione, il quale postula la radicale pretermissione di circostanze determinanti per l'esito della lite e non già una loro diversa valutazione rispetto a quella auspicata dalla parte ricorrente.10.- A questo punto, il primo e il secondo motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, nei termini in cui impongono la delimitazione del risarcimento riconoscibile al periodo in cui le distanze legali risultavano violate. Infatti, la strumentazione urbanistica sopravvenuta e vigente - puntualmente indicata dai ricorrenti principali - ha comportato il superamento dell'art. 28 delle norme tecniche di attuazione - norma che, in deroga alle regole del codice civile, stabiliva la distanza legale tra edifici in ml. 5,00 dal confine -, sulla scorta del quale la sentenza impugnata ha verificato le violazioni delle distanze in ordine all'accertata sopraelevazione. All'esito della sopravvenienza delle norme integrative evocate, l'intervento edilizio sul quale si controverte ha assunto altra fisionomia, che deve essere verificata dal giudice del rinvio, alla luce della conformità alle prescrizioni regolamentari vigenti, accertando previamente, altresì, l'entrata in vigore della normativa più favorevole, mediante definitiva approvazione e pubblicazione. Ed invero, in base alle finalità urbanistiche del piano riferite alla zona B1 (quella cui si riferiscono i cespiti in questione), la disciplina urbanistica è, medio tempore, mutata nei suoi tratti essenziali, in favore, per l'appunto, dell'operato dei ricorrenti. Risulta, infatti, che il Comune di Legnano si è dotato di un Piano di governo del territorio - PGT -, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 dell'Il maggio 2011, successivamente approvato, in via definitiva, con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 25 ottobre 2011, modificando la normativa posta a fondamento delle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio. Successivamente risulta intervenuta (sempre secondo la ricostruzione argomentata dei ricorrenti principali) un'ulteriore variante, assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dell'8 agosto 2017.Ora, quanto all'applicabilità di tale normazione sopravvenuta, si rileva che le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi, che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio iura novit curia, deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte. Alla stregua dell'enunciato principio, non può considerarsi una produzione vietata dall'art. 372 c.p.c., attenendo allo ius superveniens, l'allegazione del testo regolamentare sopravvenuto di un piano di attuazione di un P.R.G., che può essere conosciuto ed applicato anche d'ufficio nel caso esaminato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 25501 del 02/12/2014; Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 15/06/2010). Senonché di tale nuovo quadro normativo occorre tenere conto, posto che, in tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina meno restrittiva, la costruzione diviene legittima (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 20357 del 24/08/2017). Ebbene, ove dall'attenta disamina della normativa intervenuta si possa trarre la conclusione circa la non persistenza delle violazioni sulle distanze, ciò determinerebbe esclusivamente la cessazione ex nunc dell'illegittimità prima integrata, operando, nella fattispecie, tale accadimento innovativo solo sul piano delle conseguenze risarcitorie (posto che, come emerge dalla pronuncia impugnata, i danneggiati hanno richiesto espressamente, non già la riduzione in pristino, ma la delimitazione delle pretese azionate alla sola riparazione per equivalente). Cosicché il quantum del risarcimento disposto dalla Corte d'appello dovrà essere rivalutato, tenendo conto dell'eventuale sopravvenuta conformità a legge delle distanze e, dunque, ove ciò sia, limitando il risarcimento al periodo di vigenza dell'art. 28 delle norme tecniche di attuazione allegate al Piano regolatore generale del Comune di Legnano (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24844 del 17/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18119 del 26/07/2013). 11.- All'esito, il quarto motivo del ricorso incidentale è assorbito. Esso, infatti, attiene alla contestazione della liquidazione in via equitativa del danno secondo le tre voci indicate: del pregiudizio derivante dalle limitazioni al pieno godimento dell'immobile degli attori, del deprezzamento del valore commerciale subito dal fabbricato degli attori e del vantaggio percepito dai danneggianti, in ragione della conservazione dell'immobile a distanza irregolare. Senonché, l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa deve essere rivisto, per effetto dell'accoglimento delle critiche attinenti alla rinnovata verifica delle violazioni sulle distanze e alla conseguente delimitazione del nocumento riparabile. Con la conseguenza che le censure rivolte all'originaria quantificazione del danno non hanno più ragione di essere scrutinate. 12.- Alle considerazioni innanzi espresse conseguono l'accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei primi due motivi del ricorso principale, l'inammissibilità del residuo motivo del ricorso principale nonché dei primi tre motivi del ricorso incidentale e l'assorbimento del quarto motivo di detto ricorso incidentale. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione 4 riuniti i ricorsi, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il rimanente motivo del ricorso pri