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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20471/2026

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rigetto del ricorso;letta la memoria di replica a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato al decisione delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] dell’ abusiva costruzione di una pista in terra battuta sui terreni di proprietà di CiravoloNicolò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche attraverso la deviazione del letto del torrenteRao, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche e assoggettato a vincolo paesaggistico, conconseguente immutazione dei fondi delle parti civili, condannandolo alla pena di mesi due direclusione ed euro 400 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato allarimessione in pristino dello stato dei luoghi.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi diseguito enunziati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen.2.1 La violazione degli artt. 530, 546, comma 1 lett. e), 125 cod.proc.pen. nonché degliartt. 44 lett. b) ed e) Dpr 380/2001, 632,639-bis, 61 n. 2 cod.pen in relazione all’art. 181 d.

Lgs42/2004Il difensore sostiene che la Corte d’Appello ha disatteso il gravame difensivo ritenendo noncondivisibili le affermazioni dell’imputato secondo cui la stradella e la deviazione del torrenterispetto all’originario tracciato sarebbero state realizzate prima dell’acquisto dei fondi avvenutonell’anno 2017, basando detto convincimento su alcune immagini tratte da [OSCURATO:PERSONA] chedette immagini sono state oggetto di una lettura contraddittoria da parte dei giudici d’appello, iquali hanno trascurato la difficoltà di trarre dalle stesse dati certi e non hanno considerato leemergenze documentali di segno contrario addotte dalla difesa.

In particolare i giudici di meritosono incorsi in travisamento della prova accreditando i rilievi di [OSCURATO:PERSONA] di un valoredimostrativo che non posseggono.La Corte d’Appello ha, inoltre, omesso di motivare in ordine alla documentazione prodottadalla difesa, in particolare gli elaborati grafici annessi alle concessioni edilizie 104/64, 6/73,53/79 rilasciate dal Comune di Corleone alla [OSCURATO:SOCIETA], dante causa del ricorrente, dalla qualeemerge l’intervenuta modifica dell’originario tracciato del torrente Rao e l’esistenza di unpercorso che costeggiava detto torrente, corrispondente alla pista la cui realizzazione si addebitaall’[OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito, al pari del primo giudice, non ha spiegato le ragioni per cui haritenuto attendibili le rilevazioni satellitari rispetto alla prova documentale offerta dalla difesa edha reso una motivazione solo apparente in relazione alla sussistenza del reato urbanistico conriferimento alla pista in terra battuta oggetto di contestazione.

A detto proposito il difensorecontesta che l’intervento abbia comportato una trasformazione urbanistica trattandosi diun’opera non permanente, in quanto tale non soggetta neppure ad autorizzazione paesaggistica,da ricondurre alla riattivazione di un tracciato rurale preesistente.

Quanto alla deviazione delcorso del torrente il difensore lamenta che i giudici di merito, pur avendo richiamato un eventoalluvionale verificatosi nell’anno 2018, non ne hanno valutato l’incidenza ai fini dei fatti addebitatiall’imputato e hanno affermato la responsabilità del medesimo in ordine alla modifica delpercorso del torrente sulla base di elementi non univoci e senza gli indispensabili accertamentitecnici.

Il difensore aggiunge, inoltre, che il torrente Rao, a differenza del fiume in cui affluisce,non risulta soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs 42/2004 secondo quanto risultadal [OSCURATO:PERSONA] territoriale della Regione siciliana (SITR).2.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod.pen. peravere la sentenza impugnata negato la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fattosulla base di una motivazione che non ha tenuto conto dei parametri di valutazione fissati dallagiurisprudenza di legittimità e, in particolare, della consistenza dell’intervento abusivo.2.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 539 e 541 cod.pen.,avendo la Corte territoriale omesso di fornire risposta ai rilievi difensivi in ordine al difetto diprova circa il fatto che la condotta contestata avesse procurato un danno economicamenterisarcibile alle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è inammissibile in quanto taluni aspetti risultano preclusi dalla mancatadevoluzione in appello, i restanti s’appalesano reiterativi e, comunque, manifestamenteinfondati.1.1 Con il primo motivo d’appello il difensore aveva avanzato doglianze concernentiesclusivamente l’assenza dei presupposti per ritenere la contestata pista in terra battuta di cuial capo 1) soggetta a permesso di costruire, data la natura dell’intervento e la reversibilità dellostesso.

Nessun rilievo risulta svolto dall’appellante in ordine all’acquisizione da parte del teste diP.g. [OSCURATO:PERSONA] di due immagini satellitari tratte da [OSCURATO:PERSONA], che aveva utilizzatonell’esame dibattimentale al fine di illustrare in particolare la deviazione del torrente Rao,avvenuta con certezza nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 23/5/2020.

Il difensore non haformulato alcuna censura in ordine alla valenza di detti rilievi sicché la Corte di merito non erainvestita del tema né tenuta a compiere alcuna verifica al riguardo.

In ogni caso la giurisprudenzadi legittimità ha già chiarito in tema di prove che i fotogrammi scaricati dal sito internet "GoogleEarth", costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'articolo 234, comma1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen. in quanto rappresentano fatti, persone o cose (Sez. 3,n. 48178 del 15/09/2017, Bezziccheri, Rv. 271313 - 01).1.2 Ugualmente precluse risultano le censure in ordine alla mancata considerazione delladocumentazione prodotta dalla difesa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si tratta di produzione che ilprimo giudice ha congruamente valutato (pag. 5) escludendo che i titoli versati in atticontenessero menzione dello spostamento del torrente Rao senza che l’appellante svolgessealcuna critica in ordine a detta valutazione.1.3 Quanto alla sussistenza del reato urbanistico deve rilevarsi che i giudici di merito hannofatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la realizzazione di unapista in terra battuta richiede una trasformazione urbanistica del territorio, e pertanto ènecessario il rilascio della concessione edilizia indipendentemente dalla qualifica del manufattoquale strada o pista in terra battuta, in quanto il regime giuridico cui è soggetta l'opera è, in ognicaso, determinato dalla funzione di consentire il transito di persone o mezzi (Sez. 3, n. 30594del 03/06/2004, Lai, Rv. 230152 – 01; nel senso dell’esclusione della possibilità di ricondurresimili interventi ad attività di manutenzione in quanto integranti una immutazione stabile dellostato dei luoghi Sez. 3, n. 3725 del 13/01/2005, Boscacci, Rv. 230679 - 01).

Gli argomentirelativi all’asserita natura precaria dell’opera e alla sua ricomprensione nell’ambito delle attivitàagro-pastorali risultano dedotti per la prima volta in questa sede e non utilmente scrutinabili inquanto postulano accertamenti fattuali riservati alla giurisdizione di merito.1.4 I giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di unachiara e concludente piattaforma probatoria dal momento che le fonti acquisite dimostrano chelo stradello sub 1 insisteva in parte nel terreno di proprietà dell’imputato e proseguiva attraversoi fondi delle parti civili creando un diretto collegamento con altro terreno dell’[OSCURATO:PERSONA], intercluso.Sempre sulla particella 419 di proprietà del ricorrente gli operanti nel corso del sopralluogoaccertavano la presenza di lavori di movimentazione terra e l’arretramento dell’alveo del torrentedi circa quattro metri a vantaggio del fondo dell’imputato.

La Corte territoriale ha, inoltre, fornitocongrua risposta ai rilievi circa la sussistenza del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142comma 1 lett. c) d. lgs 42/2004 in relazione al torrente Rao, affluente del fiume di Frattina,iscritto nel T.U. delle acque pubbliche.2.Il secondo motivo che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità pertenuità del fatto è manifestamente infondato.

La Corte di merito a pag. 3 ha disatteso la richiestadifensiva facendo leva sulle concrete modalità del fatto e sull’entità del danno cagionato alle particivili.

La valutazione della Corte di merito sfugge a censura in questa sede in quanto, sebbenecon motivazione concisa, i giudici d’appello hanno dato conto delle ragioni ostative ad un giudiziodi particolare tenuità delle condotte contestate.

Invero, sebbene la richiesta di applicazionedell’art. 131-bis cod.pen. sia stata formulata con esclusivo riferimento al capo 1, detto illecitorisulta strettamente correlato, come palesato dalla contestata aggravante del nesso teleologico,con il delitto sub 2 e con l’ulteriore addebito relativo alla violazione del vincolo paesaggistico.

Sitratta di una pluralità di violazioni che ledono non solo gli interessi delle parti civili ma anchebeni di rilievo pubblicistico e si caratterizzano per un’offensività multiforme non suscettibile diessere qualificata come di minima rilevanza.

Questa Corte ha autorevolmente chiarito che lapluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa allaconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la qualepuò essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecieconcreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen.per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale- tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravitàdegli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizionidi legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni edalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverseviolazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamentisuccessivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).3.

Il conclusivo motivo che censura la disposta condanna al risarcimento del danno in favoredelle parti civili adducendo l’assenza di un pregiudizio economicamente valutabile inconseguenza dei reati contestati è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento consolidato e costante, che ai finidella condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concretaesistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesivadel fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato,desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612 –01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-21; Sez. 6, n. 28216 del 25/9/2020,Ionata, Rv. 279625 – 01).

La pronuncia, infatti, costituisce una mera "declaratoria juris" da cuiesula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale èrimesso al giudice della liquidazione (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna ealtri, Rv. 270386 - 01).3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigetto del ricorso;letta la memoria di replica a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato al decisione delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] dell’ abusiva costruzione di una pista in terra battuta sui terreni di proprietà di CiravoloNicolò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche attraverso la deviazione del letto del torrenteRao, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche e assoggettato a vincolo paesaggistico, conconseguente immutazione dei fondi delle parti civili, condannandolo alla pena di mesi due direclusione ed euro 400 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato allarimessione in pristino dello stato dei luoghi.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi diseguito enunziati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen.2.1 La violazione degli artt. 530, 546, comma 1 lett. e), 125 cod.proc.pen. nonché degliartt. 44 lett. b) ed e) Dpr 380/2001, 632,639-bis, 61 n. 2 cod.pen in relazione all’art. 181 d. Lgs42/2004Il difensore sostiene che la Corte d’Appello ha disatteso il gravame difensivo ritenendo noncondivisibili le affermazioni dell’imputato secondo cui la stradella e la deviazione del torrenterispetto all’originario tracciato sarebbero state realizzate prima dell’acquisto dei fondi avvenutonell’anno 2017, basando detto convincimento su alcune immagini tratte da [OSCURATO:PERSONA] chedette immagini sono state oggetto di una lettura contraddittoria da parte dei giudici d’appello, iquali hanno trascurato la difficoltà di trarre dalle stesse dati certi e non hanno considerato leemergenze documentali di segno contrario addotte dalla difesa. In particolare i giudici di meritosono incorsi in travisamento della prova accreditando i rilievi di [OSCURATO:PERSONA] di un valoredimostrativo che non posseggono.La Corte d’Appello ha, inoltre, omesso di motivare in ordine alla documentazione prodottadalla difesa, in particolare gli elaborati grafici annessi alle concessioni edilizie 104/64, 6/73,53/79 rilasciate dal Comune di Corleone alla [OSCURATO:SOCIETA], dante causa del ricorrente, dalla qualeemerge l’intervenuta modifica dell’originario tracciato del torrente Rao e l’esistenza di unpercorso che costeggiava detto torrente, corrispondente alla pista la cui realizzazione si addebitaall’[OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito, al pari del primo giudice, non ha spiegato le ragioni per cui haritenuto attendibili le rilevazioni satellitari rispetto alla prova documentale offerta dalla difesa edha reso una motivazione solo apparente in relazione alla sussistenza del reato urbanistico conriferimento alla pista in terra battuta oggetto di contestazione. A detto proposito il difensorecontesta che l’intervento abbia comportato una trasformazione urbanistica trattandosi diun’opera non permanente, in quanto tale non soggetta neppure ad autorizzazione paesaggistica,da ricondurre alla riattivazione di un tracciato rurale preesistente. Quanto alla deviazione delcorso del torrente il difensore lamenta che i giudici di merito, pur avendo richiamato un eventoalluvionale verificatosi nell’anno 2018, non ne hanno valutato l’incidenza ai fini dei fatti addebitatiall’imputato e hanno affermato la responsabilità del medesimo in ordine alla modifica delpercorso del torrente sulla base di elementi non univoci e senza gli indispensabili accertamentitecnici. Il difensore aggiunge, inoltre, che il torrente Rao, a differenza del fiume in cui affluisce,non risulta soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs 42/2004 secondo quanto risultadal [OSCURATO:PERSONA] territoriale della Regione siciliana (SITR).2.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod.pen. peravere la sentenza impugnata negato la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fattosulla base di una motivazione che non ha tenuto conto dei parametri di valutazione fissati dallagiurisprudenza di legittimità e, in particolare, della consistenza dell’intervento abusivo.2.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 539 e 541 cod.pen.,avendo la Corte territoriale omesso di fornire risposta ai rilievi difensivi in ordine al difetto diprova circa il fatto che la condotta contestata avesse procurato un danno economicamenterisarcibile alle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è inammissibile in quanto taluni aspetti risultano preclusi dalla mancatadevoluzione in appello, i restanti s’appalesano reiterativi e, comunque, manifestamenteinfondati.1.1 Con il primo motivo d’appello il difensore aveva avanzato doglianze concernentiesclusivamente l’assenza dei presupposti per ritenere la contestata pista in terra battuta di cuial capo 1) soggetta a permesso di costruire, data la natura dell’intervento e la reversibilità dellostesso. Nessun rilievo risulta svolto dall’appellante in ordine all’acquisizione da parte del teste diP.g. [OSCURATO:PERSONA] di due immagini satellitari tratte da [OSCURATO:PERSONA], che aveva utilizzatonell’esame dibattimentale al fine di illustrare in particolare la deviazione del torrente Rao,avvenuta con certezza nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 23/5/2020. Il difensore non haformulato alcuna censura in ordine alla valenza di detti rilievi sicché la Corte di merito non erainvestita del tema né tenuta a compiere alcuna verifica al riguardo. In ogni caso la giurisprudenzadi legittimità ha già chiarito in tema di prove che i fotogrammi scaricati dal sito internet "GoogleEarth", costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'articolo 234, comma1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen. in quanto rappresentano fatti, persone o cose (Sez. 3,n. 48178 del 15/09/2017, Bezziccheri, Rv. 271313 - 01).1.2 Ugualmente precluse risultano le censure in ordine alla mancata considerazione delladocumentazione prodotta dalla difesa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si tratta di produzione che ilprimo giudice ha congruamente valutato (pag. 5) escludendo che i titoli versati in atticontenessero menzione dello spostamento del torrente Rao senza che l’appellante svolgessealcuna critica in ordine a detta valutazione.1.3 Quanto alla sussistenza del reato urbanistico deve rilevarsi che i giudici di merito hannofatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la realizzazione di unapista in terra battuta richiede una trasformazione urbanistica del territorio, e pertanto ènecessario il rilascio della concessione edilizia indipendentemente dalla qualifica del manufattoquale strada o pista in terra battuta, in quanto il regime giuridico cui è soggetta l'opera è, in ognicaso, determinato dalla funzione di consentire il transito di persone o mezzi (Sez. 3, n. 30594del 03/06/2004, Lai, Rv. 230152 – 01; nel senso dell’esclusione della possibilità di ricondurresimili interventi ad attività di manutenzione in quanto integranti una immutazione stabile dellostato dei luoghi Sez. 3, n. 3725 del 13/01/2005, Boscacci, Rv. 230679 - 01). Gli argomentirelativi all’asserita natura precaria dell’opera e alla sua ricomprensione nell’ambito delle attivitàagro-pastorali risultano dedotti per la prima volta in questa sede e non utilmente scrutinabili inquanto postulano accertamenti fattuali riservati alla giurisdizione di merito.1.4 I giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato sulla base di unachiara e concludente piattaforma probatoria dal momento che le fonti acquisite dimostrano chelo stradello sub 1 insisteva in parte nel terreno di proprietà dell’imputato e proseguiva attraversoi fondi delle parti civili creando un diretto collegamento con altro terreno dell’[OSCURATO:PERSONA], intercluso.Sempre sulla particella 419 di proprietà del ricorrente gli operanti nel corso del sopralluogoaccertavano la presenza di lavori di movimentazione terra e l’arretramento dell’alveo del torrentedi circa quattro metri a vantaggio del fondo dell’imputato. La Corte territoriale ha, inoltre, fornitocongrua risposta ai rilievi circa la sussistenza del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142comma 1 lett. c) d. lgs 42/2004 in relazione al torrente Rao, affluente del fiume di Frattina,iscritto nel T.U. delle acque pubbliche.2.Il secondo motivo che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità pertenuità del fatto è manifestamente infondato. La Corte di merito a pag. 3 ha disatteso la richiestadifensiva facendo leva sulle concrete modalità del fatto e sull’entità del danno cagionato alle particivili. La valutazione della Corte di merito sfugge a censura in questa sede in quanto, sebbenecon motivazione concisa, i giudici d’appello hanno dato conto delle ragioni ostative ad un giudiziodi particolare tenuità delle condotte contestate. Invero, sebbene la richiesta di applicazionedell’art. 131-bis cod.pen. sia stata formulata con esclusivo riferimento al capo 1, detto illecitorisulta strettamente correlato, come palesato dalla contestata aggravante del nesso teleologico,con il delitto sub 2 e con l’ulteriore addebito relativo alla violazione del vincolo paesaggistico. Sitratta di una pluralità di violazioni che ledono non solo gli interessi delle parti civili ma anchebeni di rilievo pubblicistico e si caratterizzano per un’offensività multiforme non suscettibile diessere qualificata come di minima rilevanza. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che lapluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa allaconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la qualepuò essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecieconcreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen.per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale- tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravitàdegli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizionidi legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni edalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverseviolazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamentisuccessivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).3. Il conclusivo motivo che censura la disposta condanna al risarcimento del danno in favoredelle parti civili adducendo l’assenza di un pregiudizio economicamente valutabile inconseguenza dei reati contestati è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento consolidato e costante, che ai finidella condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concretaesistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesivadel fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato,desumibile anche presuntivamente (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612 –01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-21; Sez. 6, n. 28216 del 25/9/2020,Ionata, Rv. 279625 – 01). La pronuncia, infatti, costituisce una mera "declaratoria juris" da cuiesula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale èrimesso al giudice della liquidazione (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna ealtri, Rv. 270386 - 01).3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]