CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 22287/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA (I ct sul ricorso 29484-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato 2021 [OSCURATO:PERSONA]; http://10.2.239.81/SICCivi1eWEB/redazionesentenzavisjsp 06/07/2022 Page 2 of 2 4640 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1939/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 07/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2C21 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; http://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavis.jsp 06/07/2022 Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'emissione di una cartella di pagamento emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di ricorso proposto dalla società intimata, la Ctp di Milano confermava l'atto impugnato. Tale pronuncia di primo grado era impugnata ed in sede di gravame la Ctr della Lombardia accoglieva l'appello della contribuente in quanto mancava nella cartella notificata il nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella. Proponeva ricorso in [OSCURATO:PERSONA] che si affidava a tre motivi: i) Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc. 2) Per violazione e \o falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 156 cpc in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc. 3) Per violazione e\ o erronea interpretazione dell'art. 25 comma 2 DPR n. 602\1977. Non si costituiva la soc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione Va in via preliminare evidenziato che la notificazione per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, che deve essere documentata con l'avviso di ricevimento (o ricevuta di ritorno). Ne deriva che, essendo stata tale forma di notificazione adottata per il ricorso per Cassazione, l'avvenuto deposito della sola accettazione della raccomandata dall'ufficio postale, senza l'allegazione del predetto avviso, che non può trovare equipollente nella produzione della ricevuta di spedizione, determina l'inesistenza della notificazione medesima e l'inammissibilità dell'impugnazione (v. da ultimo Cass. n. 20778 del 21/07/2021, secondo la quale «Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.»). Nulla per le spese. P. Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma i-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 9 7 2021 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]:pe [OSCURATO:PERSONA]