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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 40877/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, anche sotto il versante del denegato riconoscimento delle generiche, non si confrontano con le risposte rese sul punto dalla sentenza gravata, la quale , di contro, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti, tanto da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, anche sotto il versante del denegato riconoscimento delle generiche, non si confrontano con le risposte rese sul punto dalla sentenza gravata, la quale , di contro, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti, tanto da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 40877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris