CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 20/10/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 18/04/2019, concesse le attenuanti generiche, ha determinato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Piero in anni due e mesi 8 di reclusione ed euro 3,500 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. L'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.), non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di operazioni operate sul motociclo al fine di rendere irriconoscibile il mezzo di provenienza furtiva (abrasione dei caratteri originali del telaio, punzonamento difforme dei caratteri originali sul propulsore, sostituzione della carta di circolazione con punzonatura conforme a quella effettuata dalla Motorizzazione), condotte ritenute idonee a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio e la responsabilità del ricorrente (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha, quindi, correttamente ritenuto che tali condotte dirette ad occultare la provenienza furtiva del bene sono state compiute quando il motociclo era già nella disponibilità del ricorrente, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,