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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08165/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. per illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'assenza di congrua motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Com'è noto, a seguito della "novella" attuata con art. 1, comma 50,

I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto la nuova disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la suddetta previsione dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Il motivo di ricorso dedotto non rientra tra quelli proponibili e l'inammissibilità può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. per illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'assenza di congrua motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Com'è noto, a seguito della "novella" attuata con art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto la nuova disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la suddetta previsione dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il motivo di ricorso dedotto non rientra tra quelli proponibili e l'inammissibilità può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 08165/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris