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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1961

Cassazione n. 10211/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1961 avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con sentenza del 10 maggio 2021, il Tribunale di Asti ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lei contestato ai sensi dell'art. 727 c.p. (in Asti in data 8/06/2019), perché il fatto non costituisce reato; Che avverso tale sentenza veniva ritualmente proposto ricorso in Cassazione dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti, lamentando la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; che con successiva dichiarazione in data 30 novembre 2021 il pubblico ministero ricorrente rinunciava al ricorso; Considerato che il ricorso appare inammissibile per rinuncia validamente espressa; Che la relativa declaratoria può essere effettuata de plano, a mente dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 18/02/2022 Il Consigliere relatore Il Presidente , iabetta [OSCURATO:PERSONA] „L.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1961 avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con sentenza del 10 maggio 2021, il Tribunale di Asti ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lei contestato ai sensi dell'art. 727 c.p. (in Asti in data 8/06/2019), perché il fatto non costituisce reato; Che avverso tale sentenza veniva ritualmente proposto ricorso in Cassazione dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti, lamentando la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; che con successiva dichiarazione in data 30 novembre 2021 il pubblico ministero ricorrente rinunciava al ricorso; Considerato che il ricorso appare inammissibile per rinuncia validamente espressa; Che la relativa declaratoria può essere effettuata de plano, a mente dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 18/02/2022 Il Consigliere relatore Il Presidente , iabetta [OSCURATO:PERSONA] „L. D
Sentenza Cassazione n. 10211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris