CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26945/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio e riconoscimentoall’imputato della sospensione condizionale della pena e del beneficio di cuiall’art. 175 cod. pen., ha confermato nel resto la sentenza in data 12 aprile 2019del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità dell’imputato sopra indicato in relazione ai reati di concorso nellaviolazione della legge sugli stupefacenti (artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90) edi concorso in tentata estorsione (artt. 110, 56, 629 cod. pen.) commessi nelmese di agosto del 2017.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione all’avvenuta affermazione della responsabilità con riguardo al reato dicui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 stanti l’insufficienza probatoria e lamancata risposta alle doglianze difensive dedotte con l’atto di appello, inparticolare con riguardo al non corretto parallelismo con le condotte addebitatead altro imputato;2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione al reato di tentata estorsione con particolare riguardo alla erratavalutazione di attendibilità della persona offesa dal reato ed all’assenza diulteriori elementi probatori a carico dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, meritevoli di trattazionecongiunta, che contestano la correttezza della motivazione posta a base delladichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, sonomanifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606,comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dellosviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con lealtre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Cortedi cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6) inrelazione ai reati in contestazione all’imputato non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen.;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di merito haesplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di correttiargomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI