Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10520/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso è presentato per motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto: - in parte essi riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito, in particolare l'argomento proposto in ricorso circa la mancanza di accertamenti sulla attuale esistenza della cosca cui il ricorrente è stato giudizialmente riconosciuto esser stato associato, su cui la ordinanza impugnata ha risposto a pag. 3 della motivazione che la formulazione della prognosi di pericolosità non ha riguardo ad uno specifico reato ma al pericolo di recidiva in relazione a qualunque fatto previsto dalla legge come reato, osservazione non adeguatamente contrastata in ricorso; - in parte essi sono affetti dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione, perché deducono che il ricorrente è stato condannato per un reato (art. 416-bis cod. pen.) contestato come commesso tra il 2006 ed il 2011, ma non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata che evidenzia che il ricorrente è stato successivamente arrestato in flagranza per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel 2016, quindi appena prima dell'inizio della carcerazione per espiare la pena per la condanna per associazione a delinquere, e che sempre nel 2016 era stato controllato con soggetti pregiudicati; - in parte sono volti a prefigurare una rivalutazione degli elementi a disposizione del Tribunale di sorveglianza per formulare il giudizio di attuale pericolosità del condannato, atteso che il ricorso evidenzia a sostegno del giudizio di non pericolosità elementi (la corretta condotta carceraria, il lavoro in istituto, il diploma conseguito, gli studi ancora in corso, la concessione della liberazione anticipata) che il Tribunale ha ritenuto in modo non illogico insufficienti a fondare un giudizio di avvenuto distacco dagli ambienti criminali, e subvalenti rispetto all'accertamento della commissione di un reato, e dell'esistenza di rapporti con ambienti criminali, non solo per il lungo periodo tra il 2006 ed il 2011 in cui il ricorrente è stato giudicato responsabile di partecipazione all'associazione a delinquere, ma anche pochi mesi prima dell'inizio della espiazione della pena, la cui cessazione ha comportato l'apertura del procedimento per l'accertamento della attuale pericolosità ex art. 208 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso è presentato per motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto: - in parte essi riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito, in particolare l'argomento proposto in ricorso circa la mancanza di accertamenti sulla attuale esistenza della cosca cui il ricorrente è stato giudizialmente riconosciuto esser stato associato, su cui la ordinanza impugnata ha risposto a pag. 3 della motivazione che la formulazione della prognosi di pericolosità non ha riguardo ad uno specifico reato ma al pericolo di recidiva in relazione a qualunque fatto previsto dalla legge come reato, osservazione non adeguatamente contrastata in ricorso; - in parte essi sono affetti dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione, perché deducono che il ricorrente è stato condannato per un reato (art. 416-bis cod. pen.) contestato come commesso tra il 2006 ed il 2011, ma non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata che evidenzia che il ricorrente è stato successivamente arrestato in flagranza per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel 2016, quindi appena prima dell'inizio della carcerazione per espiare la pena per la condanna per associazione a delinquere, e che sempre nel 2016 era stato controllato con soggetti pregiudicati; - in parte sono volti a prefigurare una rivalutazione degli elementi a disposizione del Tribunale di sorveglianza per formulare il giudizio di attuale pericolosità del condannato, atteso che il ricorso evidenzia a sostegno del giudizio di non pericolosità elementi (la corretta condotta carceraria, il lavoro in istituto, il diploma conseguito, gli studi ancora in corso, la concessione della liberazione anticipata) che il Tribunale ha ritenuto in modo non illogico insufficienti a fondare un giudizio di avvenuto distacco dagli ambienti criminali, e subvalenti rispetto all'accertamento della commissione di un reato, e dell'esistenza di rapporti con ambienti criminali, non solo per il lungo periodo tra il 2006 ed il 2011 in cui il ricorrente è stato giudicato responsabile di partecipazione all'associazione a delinquere, ma anche pochi mesi prima dell'inizio della espiazione della pena, la cui cessazione ha comportato l'apertura del procedimento per l'accertamento della attuale pericolosità ex art. 208 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10520/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris