CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 44438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di errori nella valutazione degli elementi ricostruttivi del fatto e dell'elemento psicologico del reato, che, come noto, è costituito dal dolo generico. Non meritano esito diverso le censure che investono la omessa applicazione della pena sostitutiva che non veniva proposta nella formulazione delle conclusioni e la cui mancata applicazione è genericamente dedotta con il presente ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]