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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09724/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati, non è formulato in termini consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che preliminarmente deve osservarsi come la suddetta doglianza risulti riproduttiva di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con logici e congrui argomenti giuridici, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta sussistenza di una condotta costitutiva dei reati, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata); considerato, del pari, che la Corte ha fornito congrua motivazione in ordine alla determinazione della pena e le deduzioni difensive coltivate in ricorso risultano generiche rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati, non è formulato in termini consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che preliminarmente deve osservarsi come la suddetta doglianza risulti riproduttiva di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con logici e congrui argomenti giuridici, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta sussistenza di una condotta costitutiva dei reati, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata); considerato, del pari, che la Corte ha fornito congrua motivazione in ordine alla determinazione della pena e le deduzioni difensive coltivate in ricorso risultano generiche rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 09724/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris