CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Gualtiero ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c) e 2-sexies, codice strada (tasso alcolemico tra 1,53 g/I e 1,74 g/I), ha sostituito la pena inflitta con giorni di lavoro di pubblica utilità, revocando la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto (in Trieste, il 14/4/2017); richiamate le articolate doglianze (mancata prova dell'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att., cod. proc. pen.; errata valutazione del compendio probatorio e difetto della prova del regolare funzionamento dell'etilonntro; mancata riqualificazione del fatto quale ipotesi rilevante solo sul piano amministrativo; eccessività della pena); ritenuto, quanto alla prima questione, che i giudici territoriali hanno dato conto della ritenuta attendibilità del riferito testimoniale, con argomenti del tutto logici, oltre che scevri da contraddizioni e coerenti con i principi già affermati da questa Corte di legittimità, dando conto dei riferimenti circostanziati del teste a proposito del ricordo della formulazione dell'avviso, alla luce della dirimente circostanza che l'imputato aveva impiegato quindici minuti per chiamare il difensore di fiducia, il che porta il caso di specie direttamente al di fuori di ogni eventuale contrasto di pronunce, essendo stato ormai precisato che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (sez. 4, n. 35844 del 18/6/2021, Tommasini, Rv. 281976-01; n. 3725 del 10/9/2019, Tartaro, Rv. 278027; n. 7677 del 6/2/2019, Minigrilli, Rv. 275148-01; n. 18349 del 29/4/2021, Sforza, Rv. 280833-01), l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale essendo quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (sez. 4, n. 18349 del 29/4/2021, Piva, Rv. 281169- 01), debitamente scrutinato nella specie; che, con riferimento invece al regolare funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la misurazione, i giudici territoriali hanno dato atto dell'acquisizione del relativo libretto metrologico, dal quale era emersa la sua regolare omologazione, ma anche la sottoposizione a revisione, l'ultima circa un mese prima dei fatti (quanto all'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, rinviandosi a sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], n. 11679 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280937); che, con riferimento alle restanti doglianze, le stesse non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali congruamente giustificato il proprio ragionamento probatorio, la qualificazione giuridica del fatto e la prova del tasso alcolemico raggiunta, nonché il trattamento sanzionatorio, con argomenti del tutto logici e non contraddittori che riguardano il merito e non sono sindacabili in questa sede di legittimità; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ' Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere e