CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46370/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 349 cod. pen.), mediante il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. t!‘ causa della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista da tale disposizione, sottolineando l'erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata (posta a fondamento del diniego della applicazione della esimente) secondo cui il delitto di violazione di sigilli avrebbe natura permanente, e la non ostatività delle due precedenti condanne riportate dalla ricorrente per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una rivalutazione della gravità della condotta e della non occasionalità della stessa, che sono state giustificate adeguatamente dalla Corte d'appello, sottolineando la gravità della condotta a causa della protrazione della occupazione dell'immobile al quale erano stati apposti i sigilli (con la conseguente irrilevanza della erroneità della affermazione della natura permanente del reato), nonché la non occasionalità della condotta stessa, per essere la ricorrente stata condannata per due volte per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., e anche i numerosissimi e gravi precedenti dell'imputata (per tentato omicidio, maltrattamenti, estorsione, associazione per delinquere e rapina). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così