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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10660/2026

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ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù diprocura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Manerba, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62;Numero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA], n. 926/23/2024, depositata in data 25/3/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026;In data 24/10/2013 fu notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora inpoi, anche “la contribuente”) un avviso di accertamento con il qualefurono contestate irregolarità in relazione all’anno d’imposta 2009, conconseguente ripresa ai fini Ires dell’importo di euro 147.413,80 qualiinteressi attivi non contabilizzati in violazione del combinato dispostodegli artt. 89 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986.Analogamente, in data 11 aprile 2014 l’ufficio notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi di accertamento con i quali recuperò, ai finiIres, quali interessi attivi non contabilizzati, rispettivamente l’importodi euro 134.295,43 per l’anno 2010 e di euro 177.805,48 per l’anno2011.Gli interessi attivi non contabilizzati erano maturati sul finanziamentodi euro 7.200.000 concesso alla controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Gli atti impositivi si fondavano sulle risultanze di un processo verbaledi constatazione del 29 maggio 2013, notificato alla contribuente.Con il detto pvc, l’ufficio contestò, tra l’altro, la mancata dichiarazionenell’anno 2008 di interessi attivi per complessivi euro 388.850,04.La contribuente vantava un credito nei confronti della controllata [OSCURATO:SOCIETA]., qualificato come infruttifero, concesso per finanziarel’acquisto di un terreno.La cedente ([OSCURATO:SOCIETA].) e la cessionaria ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) delterreno sono società controllate dalla odierna contribuente.r.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026Dalla documentazione prodotta in sede di verifica emergeva che irapporti finanziari tra la contribuente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]erano regolati da accordi che disciplinavano il funzionamento del contocorrente di corrispondenza infragruppo nonché la maturazione degliinteressi attivi e passivi.Dall’esame delle schede contabili risultò che, mentre il debito dellacontribuente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. dava luogo nei diversi esercizialla maturazione e contabilizzazione di interessi passivi, il credito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava infruttifero.Secondo i controlli effettuati, la contribuente erogò un finanziamentoformalizzato con una delibera del 2005 come prestito temporaneo, poiaumentato negli anni 2006 e 2007 e rimasto non movimentatoquantomeno fino al settembre 2012.Secondo l’ufficio, la sostanziale stabilità nel tempo del prestito neavrebbe modificato la struttura, che avrebbe dovuto essere regolatadalle parti.Secondo l’ufficio, se la contribuente avesse provveduto a riqualificarela formale anticipazione temporanea infruttifera in un finanziamentofruttifero, avrebbe rilevato maggiori componenti positivi di reddito chesi sarebbero tradotti in altrettanti maggiori componenti negativi direddito fiscalmente indeducibili per la società finanziata, perchéeccedenti il limite previsto dall’art. 96 Tuir.La contribuente, dunque, nel non contabilizzare interessi attivi,avrebbe tenuto un comportamento antieconomico che secondo l’ufficiosarebbe stato determinato dallo scopo di ridurre il carico fiscale convantaggio per tutto il gruppo.L’ufficio giunse, pertanto, in base all’art. 39, comma 1, lett. d), deld.P.R. n. 600 del 1973, a rideterminare presuntivamente gli elementipositivi di reddito non contabilizzati né dichiarati, in violazione degliartt. 89 e 109 Tuir.r.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026Pertanto, esso recuperò a tassazione ai fini Ires gli importi di euro147.413,80 per l’anno 2009, euro 134.295,432 per l’anno 2010 ed euro177.805,48 per l’anno 2011 quali interessi attivi non contabilizzati.Avverso gli avvisi di accertamento notificati, la contribuente proposedistinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Brescia, che, nel contraddittorio conl’ufficio, li accolse dopo averli riuniti.La sentenza della C.T.R. territoriale, di conferma della sentenza diprimo grado, fu cassata da questa Suprema Corte, con ordinanza n.6842/2022.Riassunta la causa ad opera della contribuente, nel contraddittorio conl’ufficio, la C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia,confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza resa in sede di rinvio, l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la contribuente, che ha depositato memoriadifensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362 e 2729 c.c. e degli artt. 89 e 109 d.P.R.n. 917 del 1986, anche nel relativo combinato disposto, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole chela sentenza impugnata abbia fatto malgoverno dell’art. 1362 c.c., inquanto il giudice del rinvio, nell’interpretare le pattuizioni tra lacontribuente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., escludendo il carattere fruttiferodel finanziamento erogato dalla prima alla seconda, si sarebbe fermatoal dato puramente letterale, senza indagare la reale volontà delle parti.1.1.

Il motivo è infondato.Il giudice del rinvio ha accertato che le parti vollero effettivamente unfinanziamento infruttifero, tanto è vero che gli atti posti in essere dallacontribuente odierna furono tutti preordinati alla concessione di unr.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026finanziamento infruttifero, con la conseguenza che proprio l’esattaapplicazione delle norme censurate nella rubrica del motivo in esameporta a ritenere che il finanziamento erogato fosse un finanziamento atitolo gratuito e non oneroso.Peraltro, tale conclusione non è smentita nemmeno dal comportamentocomplessivo delle parti, visto che non risulta che la contribuente abbiacontabilizzato o riscosso interessi sulla somma prestata a [OSCURATO:SOCIETA]Quanto alla sentenza n. 1996/67/16 tra le stesse parti, resa dallaC.T.R. della Lombardia quale giudice d’appello, essa è stata cassata,con una pronuncia di questa Corte coeva alla presente.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 89 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 37 bis d.P.R. n.600/1973 (ora art. 10 bis della legge n. 212 del 2000), in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata nella parte in cui il giudice del rinvio ha affermatoche l’ufficio avrebbe compiuto non una legittima interpretazione, bensìuna riqualificazione postuma del rapporto tra la contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]., riconducendo la ripresa fiscale nell’ambito dell’abusodel diritto, che non era stato contestato.Viceversa, con il motivo in esame l’Agenzia obietta che la fattispecieesulerebbe dalla nozione di abuso del diritto: l’ufficio si sarebbe limitatoad affermare che sarebbero venuti i meno i presupposti giustificatividella temporaneità del prestito che ne avrebbe giustificato la gratuità,sicché lo stesso prestito, da un certo momento in poi, sarebbe dovutodivenire oneroso e avrebbe dovuto comportare la corresponsione e lacontabilizzazione di interessi da parte del soggetto finanziato.2.1.

Il motivo è infondato.Le nozioni di evasione fiscale e di elusione fiscale non possono essereconfuse o sovrapposte.r.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026Si ha evasione fiscale quando la rappresentazione contabile dell’attivitàeconomica del contribuente non è veritiera, sia con riferimento adelementi positivi di reddito, nascosti o non dichiarati, sia conriferimento ad elementi passivi (spese e costi), fittizi in quanto nonrealmente sostenuti e dichiarati al solo scopo di abbattere l’imponibile.Può aversi, altresì, evasione fiscale nel caso in cui nella dichiarazionefiscale si omettano elementi positivi di reddito o si indichino elementipassivi inesistenti.In conclusione, si ha evasione fiscale quando si offre al fisco una falsao incompleta rappresentazione delle operazioni economiche poste inessere dal soggetto contribuente, allo scopo di conseguire una minoreimposizione fiscale rispetto a quella che sarebbe conseguita ad unadichiarazione o rappresentazione contabile fedele.Viceversa, si ha elusione fiscale quando non vi sono infedeltà oomissioni nelle rappresentazioni contabili delle operazioni svolte dalsoggetto contribuente o nelle sue dichiarazioni fiscali, mal’amministrazione imputa al contribuente di aver posto in essere attigiuridici, autonomamente considerati, privi di sostanza economica oapparentemente privi di una logica commerciale, al solo scopo diconseguire un risparmio d’imposta (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n.33593 del 18/12/2019, Rv. 656409 - 01).Contrariamente all’evasione, che è dunque caratterizzata da uncomportamento rappresentativo infedele rispetto agli obblighinormativi, l’elusione è una nozione che pone limiti mobili agli spazidella libertà d’impresa e negoziale del contribuente, conferendoall’autorità un potere di controllo e di ripresa fiscale fondato sulsindacato della causa in concreto dei singoli atti giuridici posti in esseredal contribuente.Dalla radicale diversità dei due fenomeni (evasione ed elusione)consegue che il legislatore ha predisposto procedimenti diversi perr.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026evasivi ed elusivi, configurando anche garanzie partecipative diverse infavore dei contribuenti.lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che l’ufficio procede allarettifica “se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementiindicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezionedelle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovverodal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazionicontabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativiall’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modiprevisti dall’art. 32.

L’esistenza di attività non dichiarate o lainesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base dipresunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.Orbene, appare evidente, anche in base alla rubrica dell’articolo, chela disposizione riportata, sulla cui base si fonda la ripresa fiscale, è unadisposizione che legittima la ripresa fiscale in presenza dicomportamenti o fatti di evasione, tesi cioè ad occultare imponibiletramite dichiarazioni fiscali o rappresentazioni contabili non veritiere oincomplete.Nel caso di specie, invece, risulta che non vi fossero omissioni oinfedeltà nelle dichiarazioni fiscali o nelle rappresentazioni contabilidella società: l’amministrazione ha contestato alla contribuente uncomportamento “antieconomico”, in quanto avrebbe concessorealmente un finanziamento infruttifero, senza un corrispettivo creditodi interessi.Ne consegue che l’amministrazione ha sottoposto la contribuente aduna imposizione fiscale avente ad oggetto non elementi di ricchezzareale, ma elementi di ricchezza che essa non aveva conseguito da unar.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026sua controllata per delle scelte imprenditoriali fondate sull’interesse digruppo.Il recupero fiscale a carico della contribuente, dunque, non avrebbedovuto fondarsi sull’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del1973, ma sull’art. 37 bis del citato d.P.R., vigente ratione temporis.3.

Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della societàSystema [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio, che si liquidano ineuro settemilaottocento per compensi, oltre al rimborso delle spesegenerali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento perspese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 22321/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù diprocura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Manerba, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62;Numero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA], n. 926/23/2024, depositata in data 25/3/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026;In data 24/10/2013 fu notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora inpoi, anche “la contribuente”) un avviso di accertamento con il qualefurono contestate irregolarità in relazione all’anno d’imposta 2009, conconseguente ripresa ai fini Ires dell’importo di euro 147.413,80 qualiinteressi attivi non contabilizzati in violazione del combinato dispostodegli artt. 89 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986.Analogamente, in data 11 aprile 2014 l’ufficio notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi di accertamento con i quali recuperò, ai finiIres, quali interessi attivi non contabilizzati, rispettivamente l’importodi euro 134.295,43 per l’anno 2010 e di euro 177.805,48 per l’anno2011.Gli interessi attivi non contabilizzati erano maturati sul finanziamentodi euro 7.200.000 concesso alla controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Gli atti impositivi si fondavano sulle risultanze di un processo verbaledi constatazione del 29 maggio 2013, notificato alla contribuente.Con il detto pvc, l’ufficio contestò, tra l’altro, la mancata dichiarazionenell’anno 2008 di interessi attivi per complessivi euro 388.850,04.La contribuente vantava un credito nei confronti della controllata [OSCURATO:SOCIETA]., qualificato come infruttifero, concesso per finanziarel’acquisto di un terreno.La cedente ([OSCURATO:SOCIETA].) e la cessionaria ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) delterreno sono società controllate dalla odierna contribuente.r.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026Dalla documentazione prodotta in sede di verifica emergeva che irapporti finanziari tra la contribuente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]erano regolati da accordi che disciplinavano il funzionamento del contocorrente di corrispondenza infragruppo nonché la maturazione degliinteressi attivi e passivi.Dall’esame delle schede contabili risultò che, mentre il debito dellacontribuente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. dava luogo nei diversi esercizialla maturazione e contabilizzazione di interessi passivi, il credito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultava infruttifero.Secondo i controlli effettuati, la contribuente erogò un finanziamentoformalizzato con una delibera del 2005 come prestito temporaneo, poiaumentato negli anni 2006 e 2007 e rimasto non movimentatoquantomeno fino al settembre 2012.Secondo l’ufficio, la sostanziale stabilità nel tempo del prestito neavrebbe modificato la struttura, che avrebbe dovuto essere regolatadalle parti.Secondo l’ufficio, se la contribuente avesse provveduto a riqualificarela formale anticipazione temporanea infruttifera in un finanziamentofruttifero, avrebbe rilevato maggiori componenti positivi di reddito chesi sarebbero tradotti in altrettanti maggiori componenti negativi direddito fiscalmente indeducibili per la società finanziata, perchéeccedenti il limite previsto dall’art. 96 Tuir.La contribuente, dunque, nel non contabilizzare interessi attivi,avrebbe tenuto un comportamento antieconomico che secondo l’ufficiosarebbe stato determinato dallo scopo di ridurre il carico fiscale convantaggio per tutto il gruppo.L’ufficio giunse, pertanto, in base all’art. 39, comma 1, lett. d), deld.P.R. n. 600 del 1973, a rideterminare presuntivamente gli elementipositivi di reddito non contabilizzati né dichiarati, in violazione degliartt. 89 e 109 Tuir.r.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026Pertanto, esso recuperò a tassazione ai fini Ires gli importi di euro147.413,80 per l’anno 2009, euro 134.295,432 per l’anno 2010 ed euro177.805,48 per l’anno 2011 quali interessi attivi non contabilizzati.Avverso gli avvisi di accertamento notificati, la contribuente proposedistinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Brescia, che, nel contraddittorio conl’ufficio, li accolse dopo averli riuniti.La sentenza della C.T.R. territoriale, di conferma della sentenza diprimo grado, fu cassata da questa Suprema Corte, con ordinanza n.6842/2022.Riassunta la causa ad opera della contribuente, nel contraddittorio conl’ufficio, la C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia,confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza resa in sede di rinvio, l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la contribuente, che ha depositato memoriadifensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1362 e 2729 c.c. e degli artt. 89 e 109 d.P.R.n. 917 del 1986, anche nel relativo combinato disposto, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate si duole chela sentenza impugnata abbia fatto malgoverno dell’art. 1362 c.c., inquanto il giudice del rinvio, nell’interpretare le pattuizioni tra lacontribuente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., escludendo il carattere fruttiferodel finanziamento erogato dalla prima alla seconda, si sarebbe fermatoal dato puramente letterale, senza indagare la reale volontà delle parti.1.1. Il motivo è infondato.Il giudice del rinvio ha accertato che le parti vollero effettivamente unfinanziamento infruttifero, tanto è vero che gli atti posti in essere dallacontribuente odierna furono tutti preordinati alla concessione di unr.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026finanziamento infruttifero, con la conseguenza che proprio l’esattaapplicazione delle norme censurate nella rubrica del motivo in esameporta a ritenere che il finanziamento erogato fosse un finanziamento atitolo gratuito e non oneroso.Peraltro, tale conclusione non è smentita nemmeno dal comportamentocomplessivo delle parti, visto che non risulta che la contribuente abbiacontabilizzato o riscosso interessi sulla somma prestata a [OSCURATO:SOCIETA]Quanto alla sentenza n. 1996/67/16 tra le stesse parti, resa dallaC.T.R. della Lombardia quale giudice d’appello, essa è stata cassata,con una pronuncia di questa Corte coeva alla presente.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 89 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 37 bis d.P.R. n.600/1973 (ora art. 10 bis della legge n. 212 del 2000), in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata nella parte in cui il giudice del rinvio ha affermatoche l’ufficio avrebbe compiuto non una legittima interpretazione, bensìuna riqualificazione postuma del rapporto tra la contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]., riconducendo la ripresa fiscale nell’ambito dell’abusodel diritto, che non era stato contestato.Viceversa, con il motivo in esame l’Agenzia obietta che la fattispecieesulerebbe dalla nozione di abuso del diritto: l’ufficio si sarebbe limitatoad affermare che sarebbero venuti i meno i presupposti giustificatividella temporaneità del prestito che ne avrebbe giustificato la gratuità,sicché lo stesso prestito, da un certo momento in poi, sarebbe dovutodivenire oneroso e avrebbe dovuto comportare la corresponsione e lacontabilizzazione di interessi da parte del soggetto finanziato.2.1. Il motivo è infondato.Le nozioni di evasione fiscale e di elusione fiscale non possono essereconfuse o sovrapposte.r.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026Si ha evasione fiscale quando la rappresentazione contabile dell’attivitàeconomica del contribuente non è veritiera, sia con riferimento adelementi positivi di reddito, nascosti o non dichiarati, sia conriferimento ad elementi passivi (spese e costi), fittizi in quanto nonrealmente sostenuti e dichiarati al solo scopo di abbattere l’imponibile.Può aversi, altresì, evasione fiscale nel caso in cui nella dichiarazionefiscale si omettano elementi positivi di reddito o si indichino elementipassivi inesistenti.In conclusione, si ha evasione fiscale quando si offre al fisco una falsao incompleta rappresentazione delle operazioni economiche poste inessere dal soggetto contribuente, allo scopo di conseguire una minoreimposizione fiscale rispetto a quella che sarebbe conseguita ad unadichiarazione o rappresentazione contabile fedele.Viceversa, si ha elusione fiscale quando non vi sono infedeltà oomissioni nelle rappresentazioni contabili delle operazioni svolte dalsoggetto contribuente o nelle sue dichiarazioni fiscali, mal’amministrazione imputa al contribuente di aver posto in essere attigiuridici, autonomamente considerati, privi di sostanza economica oapparentemente privi di una logica commerciale, al solo scopo diconseguire un risparmio d’imposta (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n.33593 del 18/12/2019, Rv. 656409 - 01).Contrariamente all’evasione, che è dunque caratterizzata da uncomportamento rappresentativo infedele rispetto agli obblighinormativi, l’elusione è una nozione che pone limiti mobili agli spazidella libertà d’impresa e negoziale del contribuente, conferendoall’autorità un potere di controllo e di ripresa fiscale fondato sulsindacato della causa in concreto dei singoli atti giuridici posti in esseredal contribuente.Dalla radicale diversità dei due fenomeni (evasione ed elusione)consegue che il legislatore ha predisposto procedimenti diversi perr.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026evasivi ed elusivi, configurando anche garanzie partecipative diverse infavore dei contribuenti.lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che l’ufficio procede allarettifica “se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementiindicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezionedelle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovverodal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazionicontabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativiall’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modiprevisti dall’art. 32. L’esistenza di attività non dichiarate o lainesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base dipresunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.Orbene, appare evidente, anche in base alla rubrica dell’articolo, chela disposizione riportata, sulla cui base si fonda la ripresa fiscale, è unadisposizione che legittima la ripresa fiscale in presenza dicomportamenti o fatti di evasione, tesi cioè ad occultare imponibiletramite dichiarazioni fiscali o rappresentazioni contabili non veritiere oincomplete.Nel caso di specie, invece, risulta che non vi fossero omissioni oinfedeltà nelle dichiarazioni fiscali o nelle rappresentazioni contabilidella società: l’amministrazione ha contestato alla contribuente uncomportamento “antieconomico”, in quanto avrebbe concessorealmente un finanziamento infruttifero, senza un corrispettivo creditodi interessi.Ne consegue che l’amministrazione ha sottoposto la contribuente aduna imposizione fiscale avente ad oggetto non elementi di ricchezzareale, ma elementi di ricchezza che essa non aveva conseguito da unar.g. n. 22321/2024 a.c. 17/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22321/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 10660/2026Data pubblicazione 22/04/2026sua controllata per delle scelte imprenditoriali fondate sull’interesse digruppo.Il recupero fiscale a carico della contribuente, dunque, non avrebbedovuto fondarsi sull’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del1973, ma sull’art. 37 bis del citato d.P.R., vigente ratione temporis.3. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della societàSystema [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio, che si liquidano ineuro settemilaottocento per compensi, oltre al rimborso delle spesegenerali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento perspese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 22321/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris