CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-ricorrente-controI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’ALOISiO CARLA-resistente con mandato-e controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 169/2021pubblicata il 25/02/2021, RG 483/2020.Numero registro generale 22246/2021Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 17478/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Salerno ha rigettato il gravame proposto dallaimpresa edile [OSCURATO:PERSONA] (l’Impresa) nella controversia con Inps eAgenzia delle entrate- Riscossione (Ader).2. La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebitonotificato il 23/06/2017.3. Il Tribunale di Salerno dichiarò il difetto di legittimazione passiva diAder e accolse l’opposizione limitatamente alle sanzioni applicate perl’evasione contributiva, ritenendo la diversa ipotesi della omissionecontributiva.4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Impresa, con ricorso affidato acinque motivi. INPS ha depositato procura speciale alle liti senza svolgereADER è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.24 comma 5d.lgs. n. 46/1999, in relazione all’art.24 Cost., «con riferimento allatardività della proposizione dell'impugnazione dell'avviso di addebito permancato rispetto dei termini di cui all'articolo 617 cod. proc. civ. ignorandol'applicabilità dei termini superiori riportati nell'avviso».2. La Corte territoriale ha qualificato l'azione proposta dall'odierna partericorrente quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ., esulla scorta di tale premessa ritenuto l’inammissibilità della censura ─sovrapponibile al primo motivo di ricorso ─ perché la statuizione delgiudice di prime cure non era impugnabile ma soggetta al solo ricorso perCassazione.Numero registro generale 22246/2021Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 17478/2026Data pubblicazione 02/06/20263. Secondo i principi di diritto di questa Corte, ai quali il Collegio intendedare continuità, la sentenza di primo grado che qualifichi comeopposizione agli atti esecutivi quella proposta avverso l'avviso di addebitoex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, èimpugnabile unicamente con il ricorso per cassazione, in mancanza delquale le relative statuizioni non possono essere rimesse in discussioneconfermate, in considerazione dell'avvenuta formazione del giudicatointerno (Cass. n.29763/2022, Cass. n.33655/2025).4. Questi principi di diritto bene si attagliano al caso di specie, e perl'effetto deve rilevarsi la formazione del giudicato interno sullaqualificazione dell'azione proposta dall'odierna ricorrente qualeopposizione agli atti esecutivi, così ritenuta dal giudice di prime cure nellamotivazione in parte qua riportata nella motivazione della sentenzaimpugnata. La formazione del giudicato interno sul punto determinal'inammissibilità della censura.5. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 n.4cod. proc. civ. «per avere motivato in maniera apparente cerca la riferitamancanza impugnazione da parte del ricorrente della sentenza di primogrado nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimol'avviso di addebito per non essere allegato alcun profilo di dannonell'esercizio del suo diritto di difesa».6. Il motivo è infondato, Perché la Corte territoriale ha dato conto del suoconvincimento in modo puntuale, sintetico e conforme al ciò minimocostituzionale di motivazione. Giova in particolare rilevare che la Corteterritoriale ─ con una motivazione concorrente da sé sola sufficiente agiustificare la decisione ─ ha ritenuto l'inammissibilità della censuraproposta in considerazione della inammissibilità dell'azione proposta dallaNumero registro generale 22246/2021Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 17478/2026Data pubblicazione 02/06/2026odierna ricorrente, Sulla quale valgono le considerazioni già svolte conriferimento allo scrutinio del motivo precedente.7. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12 della leggen.212/2000, con riferimento all’art.7 comma 2 lettera d) del d.l.n.70/2011, «con riferimento alla mancata dimostrazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa del contribuente alla luce delle difese dispiegatein giudizio».8. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1, 13 e 21septies della legge n.241/1990, «relativamente alla ritenuta non genericitàdell'atto impositivo».9. Le due censure possono essere esaminate congiuntamente perché, cosìcome la prima, afferiscono a pretesi vizi formali dell'avviso di addebitoopposto, ed in quanto tale sono inammissibili perché sulla questione dellaproponibilità di tali eccezioni avanti alla Corte territoriale e poi nel giudiziodi legittimità si è formato il giudicato interno sulla statuizione di tardivitàdell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla odierna parte ricorrente.Si richiamano sul punto i rilievi già svolti in sede di scrutinio della primacensura, rilievi che conducono necessariamente alla inammissibilità anchedel terzo e del quarto mezzo di impugnazione.10. Con il quinto motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta ho messo esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti «con riferimento allaconferma da parte della Corte di appello di Salerno della correttezza degliimporti richiesti con l'ava a titolo di contribuzione impugnati dal ricorrente,avendo omesso l'esame della prova testimoniale e non avendo ammessola CTU».11. La censura è inammissibile perché la Corte territoriale ha confermatosul punto la sentenza del giudice di prime cure, e la parte ricorrente nonNumero registro generale 22246/2021Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 17478/2026Data pubblicazione 02/06/2026ha specificamente indicato eventuali difformità tra gli impiantiargomentativi delle due sentenze tali da impedire l'applicazione dellaspeciale causa di inammissibilità prevista dall’art.348 ter ultimo commacod. proc. civ.12. La censura è poi inammissibile perché essa non ha per oggetto unfatto storico, ma si sostanzia nella critica al governo della fase istruttoriada parte del giudice del merito, ed in particolare alla mancata ammissionedelle prove richieste dall'odierna ricorrente.13. Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.14. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, perché INPS ha depositatoprocura senza compiere attività difensiva e l’ADER è rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il26/05/2026.La PresidenteIrene Tricomi