CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1992
Cassazione n. 21827/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1992 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46331/23 Roselli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure e senza confrontarsi realmente con le motivazioni della sentenza impugnata che, richiamando le valutazioni espresse nella sentenza di primo grado, ha rilevato la mancata deduzione di elementi di novità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22