CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 31508/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna degli stessi per i reati di cui ai capi A) (artt. 110 e 337 cod. pen.), B) (110 e 341 bis cod. pen.), D) (artt. 582 e 585 cod. pen.).; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza impugnata in quanto gli imputati non sarebbero stati citati ritualmente per il giudizio di primo grado è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (che ha già posto in evidenza come l'eccezione già in quella sede sollevata al riguardo fosse manifestamente infondata, essendo la notificazione de decreto di citazione di primo grado intervenuta presso il difensore di fiducia del Chiti non già per la irreperibilità dell'imputato ma perchè lo stesso non era stato rinvenuto presso il domicilio dichiarato, rivelatosi inidoneo); esso è del tutto generico rispetto alla posizione della Lucarelli; e quanto alla circostanza per cui la sentenza di appello conferma quella di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze laddove essa è stata emessa dal Tribunale di Prato, essa non è causa di nullità della pronuncia impugnata trattandosi di mero errore materiale; Rilevato, pertanto, che si deve procedere alla correzione della sentenza impugnata nella parte precisando che la sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Prato e non da quello di Firenze; e che nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore contenuto nella sentenza impugnata, precisando che la sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Prato e non dal Tribunale di Firenze. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso, il 16 magg