CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23677/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11790/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 280/2021 depositata il 08/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2012, Silvana, Umberto e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare inefficaci nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., gli atti di vendita del 15 luglio 2010, rep. n. 4090/2252 e del 2 febbraio 2011, rep. n. 4557/2532. A fondamento della domanda gli attori dedussero: di vantare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un credito di Euro 453.000,00, accertato con il decreto ingiuntivo n. 4553/2011; che con gli atti di vendita suindicati l’Anastasio aveva trasferito alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] due distinti immobili, a fronte dell’accollo di due mutui fondiari, di Euro 1.081.383,46 e di Euro 283.814,71; che i suddetti trasferimenti avevano arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie. Si costituirono in giudizio i convenuti deducendo l’infondatezza delle pretese attoree e domandando il rigetto della domanda revocatoria. Nel giudizio intervenne volontariamente il [OSCURATO:SOCIETA]., aderendo alla domanda di revoca degli atti di vendita ai sensi dell’art. 2901 c.c. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3395/2014, accolse la domanda e, per l’effetto, dichiarò l’inefficacia degli atti di compravendita, ai sensi dell’art. 2901 c.c., condannando i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio. 2.La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 280/2021 dell’8 marzo 2021, ha rigettato l’appello, confermando interamente la sentenza impugnata. 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, articolato in plurime censure, i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione dell’art.2901 c.c.”, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che, in data 15 luglio 2010, quando fu concluso il primo atto di compravendita tra l’Anastasio e la Gallo, il credito vantato dagli originari attori presentasse i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Infatti, gli stessi eredi Negri avrebbero dichiarato, nel corso del giudizio, che il loro credito era stato accertato giudizialmente solo con il decreto ingiuntivo del 2011, ovvero in un tempo successivo al primo atto di vendita. Sostengono, allora, i ricorrenti che, data la posteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione patrimoniale, gli attori avrebbero dovuto provare non la mera scientia damni, ma la ricorrenza del consilium fraudis, ossia la comune volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore. Si censura, inoltre, la sentenza d’appello, poiché, ai fini della sussistenza dell’eventus damni, la Corte avrebbe dovuto valutare la capienza del patrimonio residuo del debitore all’epoca degli atti dispositivi, non prendendo in considerazione le sue vicende patrimoniali successive. I ricorrenti sostengono, infine, da un lato, che il prezzo pattuito per la vendita degli immobili corrispondeva pienamente al loro valore di mercato e, dall’altro, che la partecipatio fraudis della Gallo era stata presunta esclusivamente sulla base del rapporto di coniugio che la legava al debitore. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 344 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel giudizio di appello, in qualità di cessionaria del credito da partedel [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3. Con il terzo motivo, in subordine, i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione dell’art. 344 c.p.c., anche in combinato disposto con gli artt. 111 e 112 c.p.c.”, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3. Nel solo caso in cui la Corte ritenesse che l’eccezione di inammissibilità dell’intervento sia stata implicitamente rigettata in appello, si censura comunque la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’intervento della cessionaria del credito nel giudizio di cui all’art. 2901 c.c. Per effetto della cessione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe infatti subentrata solo nella titolarità del diritto di credito vantato dal [OSCURATO:SOCIETA] e non nel diverso diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto di vendita pregiudizievole, che costituisce oggetto del presente giudizio. 5.1. Il collegio prende atto dell’articolata sentenza della Terza Sezione n. 20315/2022 pubblicata il 23 giugno 2022 in cui si pone la questione, in tema di azione revocatoria, dell’ammissibilità dell’intervento del cessionario nel giudizio proposto dal cedente, questione analoga a quella posta nel presente giudizio. Considerato che va valutato se ricorrono ragioni di contrasto fra Cass. n. 20315/2022 e Cass. n. 29637/2017 il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa all’udienza Pubblica della Sezione ordinaria. P.Q.M. la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della sezione ordinaria. Così de