CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 15326/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28691/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D'ALBORA, con domicilio telematico , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 748/2018 depositata il 14/02/2018. Oggetto: Compensi professionali R.G.N. 28691/2018 Ud. 10/05/2023CC Sez. S2 -R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 2 di 13 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALBORAconvenne dinanzi al Tribunale di Napoli la REGIONE CAMPANIA, chiedendo la condanna di quest’ultima alla corresponsione dell’importo di € 1.907.011,63, quale saldo delle competenze professionali per l’attività di patrocinio svolta a favore della convenuta. Dedusse, infatti , l’attore di avere patrocinato la REGIONE CAMPANIA in un complesso giudizio arbitrale scaturito da una domanda della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la REGIONE CAMPANIA sostenendo , per quanto ancora qui rileva, che il ricorrente aveva individuato erroneamente il valore del giudizio arbitrale nella misura di € 450.000.000,00, laddove la controversia doveva ritenersi di valore indeterminabile, l’adito Tribunale di Napoli, con decisione in data 6 novembre 2014, accolse solo in parte la domanda del professionista. Il citato Tribunale, infatti, ritenne corretta l’individuazione del valore della controversia arbitrale – conclusasi con il rigetto della domanda della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – nella misura di € 450.000.000,00, ma affermò la sussistenza di una eccessiva e manifesta sproporzione tra le prestazioni rese e l’onorario richiesto, ritenendo congrua la liquidazione del saldo spettante al professionista nella misura di € 143.354,36. 2. Proposto appello principale da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALBORA, resistito da p arte della REGIONE CAMPANIA, che formulava – a sua volta – appello incidentale, la Corte d’appello di Napoli accolse , con sentenza n. 748/2018, parzialmente entrambi i gravami, condannando la REGIONE CAMPANIA alla corresponsione, in Sez. S2 -R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 3 di 13 favore del citato professionista legale, dell’importo di € 1.801.787,25, oltre IVA, CPA, ed interessi legali. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte d’appello, dopo avere accolto il motivo di gravame col quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALBORA aveva lamenta to l’errone a applicazione della riduzione ex art. 4, comma 2, D.M. n. 127/2004,in quanto effettuata in assenza del presupposto di legge della previa acquisizione del parere del competente Consiglio dell’Ordine, confermava la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto di individuare il valore della controversia patrocinata nella misura di € 450.000.000,00. La Corte territoriale, infatti, disattendeva la tesi sostenuta dalla REGIONE CAMPANIA –secondo la quale i compensi avrebbero dovuto essere liquidati valutando la controversia come di valore indeterminabile – richiamando i diversi criteri di liquidazione previsti, rispettivamente, dall’art. 6, comma 1, D.M. n. 127/2004, per la liquidazione a carico della parte soccombente, e dall’art. 6, comma 4, D.M. n. 127/2004,per la liquidazione a carico del cliente. Dopo aver ricordato che la decisione assunta nel giudizio arbitrale era poi stata annullata dalla Corte d’appello per appartenere la relativa controversia alla giurisdizione del giudice am ministrativo, la sentenza di appello qui impugnata osserva va che, in sede di annullamento della decisione arbitrale, correttamente la Corte d’appello aveva liquidato le spese di lite ritenendo la controversia di valore indeterminabile, in quanto in quella sede avrebbe dovuto trovare applicazione, appunto, l’art. 6, comma 1, D.M. n. 127/2004, mentre nel rapporto tra le due parti in causa oggetto del gravame avrebbe,invece , dovuto trova re applicazione l’art. 6, comma 6, D.M. n. 127/2004, il quale prevede che il valore della controversia deve Sez. S2 -R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 4 di 13 essere determinato tenendo conto degli interessi perseguiti dalle parti. Poiché nel giudizio arbitrale l’interesse perseguito andava individuato, per l’ appunto, nella domanda risarcitoria per € 450.000.000,00 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., la Corte territoriale conclu deva che il valore della controversia doveva essere individuato in tale somma, traendo elementi di conforto in ordine a tale conclusione dal fatto che il valore di € 450.000.000,00 era stato assunto anche quale base per la determinazione del compenso degli arbitri, con provvedimento di liquidazione confermato dalla stessa Corte d’appello di Napoli. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre la REGIONE CAMPANIA. Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALBORA. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, nelle forme previste dall’art. 380-bis.1.c.p.c. 5.L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALBORA ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tremotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5 e 6, D.M. n. 127/2004, nonché degli artt. 10, 342 e 346 c.p.c. La ricorrente denuncia l’erroneità delladecisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il valore della controversia arbitrale ammontasse ad € 450.000.000,00, sottolineando che, in sede arbitrale, la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. non aveva mai proceduto ad una specifica quantificazione delle proprie pretese, ed anzi a tale quantificazione non si era pervenuti neppure all’esito della CTU disposta nel corso del medesimo giudizio arbitrale, da ciò derivando Sez. S2 -R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 5 di 13 che il valore della controversia avrebbe dovuto essere ritenuto, ai sensi dell’art. 10c.p.c., come indeterminabile. Inoltre, la ricorrente: − contesta la rilevanza della mancata contestazione del valore assunto come base di calcolo del compenso degli arbitri in sede di liquidazione del compenso medesimo , argomentando che tale ultima liquidazione, in quanto resa in sede di volontaria giurisdizione e tra parti diverse da quelle del presente giudizio, non risulterebbe in alcun modo vincolante; − lamenta la mancata valutazione, ad opera della Corte d’appello partenopea, delle specifiche censure che sul punto erano state mosse, con conseguente violazione degli artt.342 e 346 c.p.c.; − sottolinea che nel giudizio arbitrale erano state proposte più domande, con la conseguenza che il giudizio doveva ritenersi,comunque, di valore indeterminato. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione. La Corte partenopea, si duole che il ricorso avrebbe omesso “di valutare l’effettivo rilievo, ai fini dell’individuazione del valore della domanda azionata da ISE nel giudizio arbitrale, della memoria in tale sede dalla stessa prodotta in data 25.10.2007”, nonché delle decisioni con cui il Tribunale, in primo grado, e la Corte d’appello, in secondo grado, avevano determinato il compenso spettante ai componenti del collegio arbitrale. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 6, commi 2 e 4, D.M. n. 127/2004. Sez. S2 -R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 6 di 13 Argomenta, in particolare, il ricorso che il valore effettivo degli interessi dedotto nel giudizio arbitrale era assolutamente diverso da quello ipotizzato nella decisione impugnata, da ciò derivando che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 6, commi 2 e 4, D.M. n. 127/2004 nel momento in cui ha omesso di rilevare la manifesta diversità del valore di lite ipoteticamente determinabile ex art. 10 c.p.c. ed il valore effettivo della controversia. 2. Ritiene, in primo luogo , il collegio di disattendere l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per vizi concernenti le modalità di confezionamento degli atti notificati a mezzo PEC. Premesso che lo stesso controricorrente dà atto dalla ricezione di una copia del ricorso recante a margine la procura rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA], va, nella specie, applica to il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020), per cui nel giudizio in cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante. Tale risulta essere il caso di specie, emergendo dagli atti il deposito dell’originale “analogico” del ricorso recante la procura a margine (che peraltro, risulterebbe essere presente anche sulla copia notificata al controricorrente, per ammissione del medesimo) ed evincendosi, altresì, anche la produzione dell’attestazione di conformità all’originale del ricorso notificato. Sez. S2 -R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 7 di 13 3. Passando all’esame de i motivi del ricorso, ritiene il collegio che il primo debba essere dichiarato inammissibile. Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato il principio per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente rimanendo impedito alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte di legittimità il compit o di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Richiamato tale principio, si deve rilevare che la preponderante parte del motivo di ricorso in esame omette radicalmente di Sez. S2 -R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 8 di 13 individuare alcuna affermazione della Corte d’appello che presenti caratteristiche tali da integrare una violazione o falsa applicazione di una norma di legge, limitandosi invero il ricorso a censurare la valutazione – meramente fattuale – concernente il valore di lite del giudizio arbitrale, ed in particolare il fatto che nel medesimo fosse stata concretamente formulata una domanda per € 450.000.000,00. Ulteriore, grave, lacuna del motivo di ricorso è il fatto che il ricorso si diffonda a richiamare in modo generico e frammentario gli atti del giudizio arbitrale, così violando il principio di specificità di cui all'art. 366, comma1, nn. 4) e 6 ) , c.p.c. Principio che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, il quali vengono a realizzarsi mediante trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). Parimenti del tutto generiche appaiono le doglianze della ricorrente circa il mancato esame, da parte della Corte territoriale,dei motivi di gravame, non senza osservare che tali doglianze risultano formulate in via del tutto sommaria e senza neppure operare un concreto richiamo essenziale al contenuto delle argomentazioni medesime, violando, ancora una volta , il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. Sez. S2 -R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 9 di 13 Quanto all’unica violazione di legge prospettata in modo non del tutto anodino – e cioè quella concernente l’art. 10 c.p.c. – in relazione alle lacune già evidenziate, viene a cumularsi quella dell’assoluta omissione di un concreto confronto con il ragionamento giuridico della Corte partenopea, la quale invece risulta essersi pienamente conformata all’indirizzo di questa Corte (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 4187 del 16/02/2017 e Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 22719 del 20/07/2022), senza che la ricorrente abbia articolato argomentazioni tali da comportare una rivisitazione di tale orientamento. 4. Inammissibile, parimenti, è il secondo motivo. Giova premettere che l'art. 360, comma 1 , n. 5, c.p.c., nella versione “ratione temporis” applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 –01; Cass. Sez. 2 - Sente nza n. 14802 del 14/06/2017 - Rv. 644485 -01). Secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, quindi, l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere Sez. S2 - R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 10 di 13 decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma1, n. 6), e 369, comma 2 , n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Occorre, inoltre, ribadire – come questa Corte ha , peraltro , fatto a più riprese - che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., ad es., Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018). Tornando al caso di specie, si deve osservare che le doglianze della ricorrente concernono non l’omesso esame di fatti, ma unicamente l’omessa valutazione di quello che nel ricorso medesimo (pag. 19 ultimo periodo) è indicato come “effettivo rilievo” sia di una delle memorie depositate nel giudizio arbitrale, sia della distinta decisione della Corte d’appello di Napoli in ordine alla determinazione del compenso degli arbitri. Una simile deduzione, tuttavia, viene chiaramente a collocarsi in modo inammissibile del tutto al di fuori dell’alveo dell’art. 360, n. 5), Sez. S2 - R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 11 di 13 c.p.c., evidente essendo che la ricorrente non viene a dolersi del radicale omesso esame di fatti, bensì di una ( per la ricorrente medesima) insoddisfacente valutazione dei fatti stessi, come confermato dalla circostanza – dirimente - che i profili di cui si lamenta l’omesso esame, ben lungi dall’essere stati negletti dalla Corte partenopea, sono stati direttamente ed espressamente valutati (cfr. ultimo periodo della settima pagina della motivazione e successiva prosecuzione nell’ottava pagina). 5. Infondato, invece, è ilterzo ed ultimo motivo di ricorso. Fermo il principio enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1805 del 08/02/2012 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13229 del 31/05/2010) – a mente del quale nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito, dovendo quindi il giudice verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata – ma rammentato , altresì, che tale principio non ha applicazione univoca, potendo condurre anche all’incremento e non solo alla diminuzione degli onorari (come nel caso della citata Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018), si deve constatare che anche nel caso in esame non solo non risulta ravvisabile alcuna affermazione della Corte di appello Sez. S2 - R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 12 di 13 che costituisca violazione o falsa applicazione di norme di dirittoo del principio appena richiamato – cui , anzi , la citata Corte r isulta essersi conformata– ma anche tutto l’argomentare della ricorrente viene ad imperniarsi su generici profili fattuali e su considerazioni piuttosto superficiali in ordine all’effettivo valore della controversia arbitrale, al punto da giungere all ’aff ermazione (peraltro non concretamente argomentata) per cui “le stratosferiche somme di cui vi è stata formalmente controversia non trovano in realtà alcun riscontro avendo riguardo ai reali interessi in gioco (…)”. Conclusione, questa, che non appare in alcun modo idonea ad infirmare le conclusioni cui la Corte d’appello di Napoli è pervenuta in modo argomentato proprio sulla scorta dei principi di cui la ricorrente lamenta la violazione. 6. Il ricorso deve , quindi , essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione , in favore d el controricorrent e , delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Sez. S2 - R.G. 28691/2018 – CC 10/05/2023 - Pagina nr. 13 di 13 Condanna la ricorrente a l pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 10.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà att